§ 20.4.283 - Decisione 31 maggio 2002, n. 51.
Decisione n. 51/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo dopo il punto 54zh (direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti
Art. 2.      I testi delle direttive 2001/15/CE, 2001/22/CE e 2001/61/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.283 - Decisione 31 maggio 2002, n. 51.

Decisione n. 51/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L.238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

     (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 32./2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

     (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

     (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/61/CE della Commissione, dell'8 agosto 2001, sull'uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

     (5) La direttiva 2001/15/CE contiene un riferimento al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, che potrebbe essere integrato nell'accordo.

     (6) La direttiva 2001/22/CE contiene un riferimento al regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, che potrebbe essere integrato nell'accordo,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo dopo il punto 54zh (direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

     54zi. 32001 L 0015: direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 52 del 22.2.2001, pag. 19).

     54zj. 32001 L 0022: direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14).

     54zk. 32001 L 0061: direttiva 2001/61/CE della Commissione, dell'8 agosto 2001, sull'uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 26).ª

 

     Art. 2.

     I testi delle direttive 2001/15/CE, 2001/22/CE e 2001/61/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.