§ 1.5.883 - Direttiva 15 febbraio 2001, n. 15.
Direttiva n. 2001/15/CE della Commissione sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:15/02/2001
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. All'interno delle categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare elencate in allegato alla presente direttiva, [...]
Art. 2.      1. Alle sostanze elencate in allegato si applicano i criteri di purezza previsti dalla normativa comunitaria che ne disciplina l'uso ai fini della fabbricazione di alimenti destinati a scopi non [...]
Art. 3.      Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2002, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.883 - Direttiva 15 febbraio 2001, n. 15.

Direttiva n. 2001/15/CE della Commissione sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 22 febbraio 2001, n. L 52).

 

Art. 1.

     1. All'interno delle categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare elencate in allegato alla presente direttiva, soltanto le sostanze chimiche figuranti in corrispondenza di ciascuna categoria possono essere usate per la fabbricazione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare di cui alla direttiva 89/398/CEE.

L'uso di tali sostanze deve essere conforme alle eventuali disposizioni ad esse relative contenute nelle direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE.

     2. Salvo il disposto del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, altre sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici e non appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato possono essere utilizzate nella produzione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare.

     3. L'uso di sostanze nutritive in alimenti destinati ad un'alimentazione particolare deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche dei soggetti cui sono destinati secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.

     4. Le autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 9 della direttiva 89/398/CEE, hanno il diritto di chiedere al produttore, o se del caso all'importatore, di presentare i lavori scientifici e i dati comprovanti l'uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici secondo il paragrafo 3. Se tali lavori sono contenuti in una pubblicazione facilmente reperibile, sono sufficienti i riferimenti a tale pubblicazione.

 

     Art. 2.

     1. Alle sostanze elencate in allegato si applicano i criteri di purezza previsti dalla normativa comunitaria che ne disciplina l'uso ai fini della fabbricazione di alimenti destinati a scopi non contemplati dalla presente direttiva.

     2. Alle sostanze elencate in allegato per le quali la normativa comunitaria non ha determinato i criteri di purezza si applicano, fino all'adozione di tali disposizioni, i criteri di purezza generalmente riconosciuti e raccomandati dagli enti internazionali. Le norme nazionali che contemplano criteri di purezza più rigorosi possono continuare ad essere applicate.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2002, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni come segue:

     a) il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva è consentito a decorrere dal 1 aprile 2002;

     b) il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva è vietato a decorrere dal 1 aprile 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [1]

SOSTANZE CON SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI CHE POSSONO

ESSERE AGGIUNTE A PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI

AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Ai fini dell'elenco che segue s'intende per:

     - "FSMP" (Foods for particular nutritional uses intended for special medical purposes): alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e che servono fini medici speciali.

     - "Tutti gli FPNU" (Foods for particular nutritional uses): alimenti dietetici destinati ad un'alimentazione particolare, compresi gli FSMP ma esclusi gli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia.

 

     (Omissis)

 


[1] Allegato modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/5/CE e dall’art. 1 della direttiva n. 2006/34/CE.