§ 1.5.O84 - Direttiva 21 marzo 2006, n. 34.
Direttiva n. 2006/34/CE della Commissione modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/03/2006
Numero:34


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.O84 - Direttiva 21 marzo 2006, n. 34.

Direttiva n. 2006/34/CE della Commissione modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 22 marzo 2006, n. L 83).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

     sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, individua alcune categorie di sostanze e per ciascuna di esse indica le sostanze chimiche che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare.

      (2) Dovrebbero essere incluse nell’allegato della direttiva n. 2001/15/CE le sostanze chimiche che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha sottoposto a valutazione e che sono state oggetto di una valutazione scientifica favorevole.

      (3) L’Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.

      (4) È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell’inclusione di altre forme di folato nell’allegato della direttiva n. 2001/15/CE.

      (5) È pertanto opportuno modificare la direttiva n. 2001/15/CE.

      (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L’allegato della direttiva n. 2001/15/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato della direttiva n. 2001/15/CE è modificato come segue.

 

     1) Al punto «Categoria 1. Vitamine»:

     a) la voce «ACIDO FOLICO» è sostituita da «FOLATO»;

     b) alla voce «FOLATO» è aggiunta la seguente riga:

 

Sostanza

Condizioni d’uso

 

Tutti gli FPNU

FSMP

«— L-metilfolato di calcio

 

 

     2) Al punto «Categoria 2. Minerali» viene aggiunta la seguente riga alla voce «MAGNESIO»:

 

Sostanza

Condizioni d’uso

 

Tutti gli FPNU

FSMP

«— L-aspartato di magnesio

 

 

     3) Al punto «Categoria 2. Minerali» viene aggiunta la seguente riga alla voce «FERRO»:

 

Sostanza

Condizioni d’uso

 

Tutti gli FPNU

FSMP

«— ferro bisglicinato