§ 1.6.N40 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2295.
Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/12/2003
Numero:2295


Sommario
Art.  1. Raccolta delle uova.
Art.  2. Attività dei centri d'imballaggio.
Art.  3. Condizioni per l'autorizzazione.
Art.  4. Concessione dell'autorizzazione.
Art.  5. Caratteristiche delle uova della categoria «A».
Art.  6. Uova della categoria «B».
Art.  7. Classificazione delle uova della «categoria A».
Art. 8.  Disposizioni generali sulla marchiatura.
Art.  9. Indicazione della data di durata minima.
Art.  10. Indicazione della data d'imballaggio.
Art.  11. Data di vendita raccomandata.
Art.  12. Indicazione della data di deposizione.
Art.  13. Indicazione dei metodi di allevamento.
Art.  14. Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole.
Art.  15. Indicazione relativa all'origine delle uova.
Art. 16.  Indicazioni sulle uova importate.
Art.  17. Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova della categoria «A».
Art.  18. Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova destinate all'industria alimentare.
Art.  19. Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova industriali.
Art.  20. Disposizioni relative alle uova «extra».
Art.  21. Reimballaggio.
Art.  22. Declassamento.
Art.  23. Riutilizzazione degli imballaggi per il declassamento.
Art.  24. Controllo degli stabilimenti.
Art.  25. Registrazioni effettuate dai produttori.
Art.  26. Registrazioni effettuate dai centri d'imballaggio.
Art.  27. Registrazioni effettuate da altri operatori.
Art.  28. Riservatezza.
Art.  29. Comunicazione, consultazione e scambio d'informazioni.
Art.  30. Comunicazione di una decisione di declassamento.
Art.  31. Controllo mediante campionamento.
Art.  32. Fascetta di controllo.
Art.  33. Tolleranze per i difetti di qualità.
Art.  34. Tolleranza relativa al peso delle uova.
Art. 35.  Peso netto minimo delle uova contenute in ogni grosso imballaggio.
Art.  36. Qualità degli imballaggi.
Art.  37. Condizioni d'immagazzinamento e di trasporto.
Art. 38.  Abrogazione.
Art.  39. Entrata in vigore e applicabilità.


§ 1.6.N40 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2295. [1]

Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova.

(G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 340).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 10 paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 2,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l'articolo 2,

     vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, in particolare i punti 2.1 e 2.3 dell'allegato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 ha recentemente subito numerose modifiche di sostanza. A seguito di queste modifiche occorre adeguare le norme previste dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabile alle uova. Per esigenze di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1274/91 sostituendolo con un nuovo testo.

     (2) Il progresso tecnologico e le esigenze dei consumatori richiedono che venga rafforzata la tracciabilità dei prodotti e accelerate le operazioni di consegna, raccolta, classificazione ed imballaggio delle uova.

     (3) Alcuni produttori sono però in grado di garantire che le uova vengano mantenute ad una temperatura e in condizioni tali da consentire una deroga permanente alla regola generale che prevede la raccolta o la consegna giornaliere delle uova destinate a recare l'indicazione della data di deposizione o la dicitura «extra», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90; occorre pertanto differenziare i tempi previsti per la raccolta e la consegna delle uova precisando le norme applicabili in materia.

     (4) Per garantire la tracciabilità delle uova nonché il controllo dell'origine e del metodo di produzione delle stesse occorre inoltre che l'apposizione, su ogni singolo uovo, del numero distintivo dello stabilimento di produzione, conformemente alla direttiva 2002/4/CE, avvenga nel luogo di produzione («presso l'azienda») o, al massimo, nel primo centro di imballaggio che riceve le uova. La marchiatura nel luogo di produzione deve essere tuttavia obbligatoria quando le uova lasciano il territorio del paese di produzione, tranne qualora esistano relazioni contrattuali esclusive tra il produttore e il centro d'imballaggio. Occorre inoltre che, prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore venga obbligatoriamente identificato mediante l'indicazione del numero distintivo dello stabilimento di produzione nonché della data o del periodo di deposizione.

     (5) Per garantire al consumatore che le caratteristiche di qualità relative alle uova fresche, altresì designate come uova della categoria A, possano essere controllate e si applichino esclusivamente a uova di prima qualità e che certe uova possano essere garantite come «extra fresche» è necessario fissare norme rigorose per ogni categoria di qualità, stabilendo norme particolarmente severe quanto alla raccolta ed alla distribuzione successiva delle uova ed effettuare la classificazione delle uova e la relativa marchiatura con l'apposizione del numero distintivo dello stabilimento di produzione e, se del caso, della data di deposizione.

     (6) La classificazione e la marchiatura delle uova in base alla categoria di qualità e di peso deve essere consentita solo ad imprese che dispongano di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume dell'attività esercitata e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova. Per evitare confusione e per agevolare l'identificazione delle partite di uova è opportuno attribuire ad ogni raccoglitore o centro d'imballaggio un numero di registrazione distintivo basato su un codice uniforme.

     (7) Le uova di qualità corrente, le cui caratteristiche non consentono la classificazione nella categoria «uova fresche», debbono essere considerate come uova di seconda qualità e classificate come tali. In pratica queste uova sono perlopiù destinate ad essere fornite direttamente all'industria alimentare, comprese le imprese alimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/ CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti. Se gli imballaggi che contengono tali uova indicano tale destinazione, l'apposizione del marchio distintivo della categoria B non è necessaria. La marchiatura in questione non deve inoltre in alcun modo dare adito a confusione, incidentalmente o intenzionalmente, rispetto a quella prevista per le uova inadatte al consumo umano, che possono essere fornite solamente all'industria non alimentare.

     (8) Oltre alla data di durata minima per le uova della categoria «A» e alla data di imballaggio per le uova della categoria «B» che debbono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi delle uova e della data di classificazione per le uova vendute sciolte, è possibile fornire al consumatore informazioni supplementari indicando eventualmente, sulle uova o sui relativi imballaggi, la data di vendita e la data di scadenza raccomandata e/o la data di deposizione. È opportuno collegare la data di durata minima con i criteri di qualità applicabili alle uova.

     (9) Per proteggere il consumatore da eventuali affermazioni, fatte nell'intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli vigenti per le uova di galline allevate in batteria o per le uova «standard», è necessario stabilire criteri minimi di allevamento da rispettare, tranne che per l'allevamento biologico oggetto del regolamento (CEE) n. 2092/91. Occorre inoltre prevedere procedure particolarmente rigorose in materia di registrazione, di tenuta dei registri e di controllo, in particolare nel caso di un uso facoltativo di indicazioni circa la data di deposizione, l'alimentazione delle galline e l'origine regionale.

     (10) Occorre stabilire, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1907/90, l'elenco dei paesi terzi che offrono sufficienti garanzie di equivalenza rispetto alle norme comunitarie relative ai metodi di allevamento.

     (11) Le fascette e i dispositivi di etichettatura debbono consentire un'agevole identificazione degli imballaggi e dei relativi contenuti. Occorre considerare con particolare attenzione gli imballaggi, grossi e piccoli, contenenti uova industriali nonché quelli contenenti uova con l'indicazione «extra».

     (12) I centri d'imballaggio debbono essere in grado di reimballare le uova, qualora gli imballaggi siano danneggiati, nonché nel caso in cui un commerciante desideri vendere le uova a suo nome o le uova contenute in grossi imballaggi debbano essere riconfezionate in piccoli imballaggi. In questi casi, occorre che l'origine e l'età delle uova figurino tra le indicazioni apposte sulle fascette, sui dispositivi di etichettatura e sui piccoli imballaggi. Da queste indicazioni deve risultare che le uova sono state riclassificate oppure reimballate. A causa dei tempi supplementari necessari per reimballaggio, è indispensabile vietare l'uso dell'indicazione «extra» nel caso di uova reimballate.

     (13) Per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90, ed in particolare di quelle relative al controllo — comprese le disposizioni particolari per i controlli sull'uso dell'indicazione della data di deposizione, nonché delle indicazioni sul tipo particolare di allevamento e dell'alimentazione delle galline e di quelle relative all'origine delle uova — occorre prevedere uno scambio permanente d'informazioni fra gli Stati membri e la Commissione.

     (14) Un controllo efficace sul rispetto delle norme di commercializzazione presuppone che venga esaminato un numero sufficiente di uova, prelevate in modo da costituire un campione rappresentativo della partita controllata. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90 relative alle modalità e alla definizione della vendita di uova sciolte, occorre applicare i criteri di campionatura anche a queste vendite.

     (15) Considerando che i metodi impiegati per classificare le uova in base alla categoria di qualità e di peso non hanno una precisione assoluta, è opportuno ammettere alcune tolleranze. Anche le condizioni di magazzinaggio e di trasporto possono avere un'incidenza sulla qualità e sul peso della partita ed è pertanto opportuno differenziare tali tolleranze secondo gli stadi di commercializzazione. Per facilitare le operazioni commerciali ed il controllo delle uova classificate secondo categorie di qualità e di peso e contenute in grossi imballaggi occorre prevedere un peso netto medio minimo per ogni categoria di peso.

     (16) Le uova classificate sono soggette a deprezzamento nel corso del magazzinaggio e del trasporto. Siffatti rischi, compreso quello di contaminazione microbiologica, possono essere fortemente ridotti imponendo restrizioni severe per quanto concerne l'impiego di certi materiali d'imballaggio; è necessario pertanto stabilire criteri rigorosi relativi alle condizioni di magazzinaggio, di trasporto e d'imballaggio di queste uova.

     (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

RACCOLTA DELLE UOVA E CENTRI D'IMBALLAGGIO DELLE UOVA

 

Art. 1. Raccolta delle uova.

     1. Le uova sulle quali va stampigliata l'indicazione della data di deposizione o che sono destinate ad essere commercializzate con l'indicazione «extra» sono consegnate dal produttore esclusivamente ai centri d'imballaggio o ritirate da questi ultimi presso i produttori secondo le seguenti modalità:

     a) il giorno stesso della deposizione per le uova che vanno stampigliate con l'indicazione della data di deposizione ai sensi dell'articolo 12;

     b) tutti i giorni lavorativi per le uova destinate ad essere commercializzate con l'indicazione «extra», conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90;

     c) ogni due giorni lavorativi per le uova conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente al di sotto dei 18 °C;

     2. Le uova diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono consegnate dai produttori agli stabilimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1907/90 oppure ritirate da questi ultimi presso i produttori secondo le seguenti modalità:

     a) ogni tre giorni lavorativi;

     b) una volta per settimana, qualora le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente al di sotto dei 18 °C.

     3. I raccoglitori consegnano le uova agli stabilimenti, diversi dai raccoglitori, menzionati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le hanno ricevute [2].

     4. Prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore è contrassegnato con:

     a) il nome, l'indirizzo e il numero distintivo dello stabilimento di produzione di cui alla direttiva 2002/4/CE, in appresso denominato «numero distintivo del produttore».

     b) il numero di uova o il relativo peso;

     c) il giorno o il periodo di deposizione

     d) la data di spedizione.

     Tali informazioni debbono figurare sul contenitore e sui documenti di accompagnamento; questi ultimi sono conservati presso il centro di imballaggio per almeno 6 mesi.

     Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso luogo, i contenitori possono essere contrassegnati presso il centro di imballaggio.

 

CENTRI D'IMBALLAGGIO DELLE UOVA

 

     Art. 2. Attività dei centri d'imballaggio.

     1. Il centro di imballaggio procede alla classificazione e alla marchiatura delle uova entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento delle uova. Esso dispone di un giorno lavorativo supplementare per l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi.

     Il primo comma non si applica qualora le uova fornite dai produttori vengano consegnate, previa marchiatura a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, ad un altro centro di imballaggio per la classificazione secondo la qualità e il peso, l’imballaggio e la marchiatura degli imballaggi. In questo caso, la consegna al secondo centro di imballaggio avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il primo centro di imballaggio. La classificazione delle uova ha luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il secondo centro di imballaggio. Il secondo centro di imballaggio dispone di un giorno lavorativo supplementare per l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi.

     Quando il primo centro di imballaggio consegna le uova ad un secondo centro dopo aver effettuato la marchiatura e la classificazione secondo la qualità e il peso, l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi hanno luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento delle uova presso il secondo centro di imballaggio.

     L’articolo 1, paragrafo 4, si applica alle consegne di cui al secondo e al terzo comma. Nel caso contemplato al terzo comma, ogni contenitore reca inoltre l’indicazione della categoria di qualità e di peso delle uova. [3]

     2. Qualora s'intenda indicare la data di deposizione sulle uova che sono consegnate da unità di produzione situate nello stesso luogo in cui si trova il centro d'imballaggio e che non sono confezionate in contenitori, tali uova sono classificate ed imballate il giorno stesso della deposizione oppure, se questo non è lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

 

     Art. 3. Condizioni per l'autorizzazione.

     1. Sono autorizzati come centri di imballaggio ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90 o registrati come raccoglitori solo le imprese e i produttori che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo [4].

     2. I locali dei raccoglitori e dei centri di imballaggio sono:

     a) di superficie sufficiente rispetto al volume dell'attività esercitata;

     b) costruiti e attrezzati in modo tale che:

     — possano essere aerati e illuminati adeguatamente,

     — le pulizie e le disinfezioni vi possano essere eseguite nelle migliori condizioni,

     — le uova siano protette da brusche variazioni della temperatura esterna;

     c) riservati alla manipolazione ed al magazzinaggio delle uova; tuttavia, una parte dei locali può essere utilizzata come deposito di altri prodotti a condizione che questi non trasmettano alle uova odori estranei.

     3. L'attrezzatura tecnica dei centri di imballaggio deve garantire la manipolazione delle uova nelle migliori condizioni e deve comprendere in particolare:

     a) un impianto per la speratura, adatto all'uso, permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo;

     b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;

     c) l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;

     d) una o più bilance omologate per pesare le uova;

     e) l'attrezzatura per la stampigliatura delle uova, ove si applichino gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

     In caso di utilizzazione di un impianto automatico per la speratura di cui al primo comma, lettera a), la cernita e la calibratura, l'attrezzatura deve comprendere una lampada autonoma di speratura. Qualora vengano usati sistemi automatizzati, l'autorità competente dello Stato membro può esentare dall'obbligo di un controllo umano permanente, a condizione che venga previsto un controllo di qualità mediante campionatura per le uova spedite.

     4. I locali e l'attrezzatura tecnica debbono essere mantenuti in ottimo stato di efficienza e di igiene ed essere esenti da odori estranei.

 

     Art. 4. Concessione dell'autorizzazione.

     1. Le domande di autorizzazione dei centri di imballaggio o le domande di registrazione dei raccoglitori sono indirizzate all’autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale sono situati i locali del raccoglitore o del centro [5].

     2. L’autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un numero di autorizzazione distintivo il cui codice iniziale è il seguente [6]:

 

     BE          Belgio

     AT         Austria

     CZ         Repubblica ceca

     DK        Danimarca

     PT         Portogallo

     EE         Estonia

     DE         Germania

     FI          Finlandia

     CY        Cipro

     GR        Grecia

     SE         Svezia

     LV         Lettonia

     ES         Spagna

     UK        Regno Unito

     LT         Lituania

     FR         Francia

     HU        Ungheria

     IE          Irlanda

     MT        Malta

     IT          Italia

     PL         Polonia

     LU         Lussemburgo

     SI          Slovenia

     NL         Paesi Bassi

     SK         Slovacchia

 

     3. Solo i centri di imballaggio che hanno ottenuto speciale autorizzazione possono essere autorizzati a imballare uova della categoria «A» con la dicitura «extra» oppure indicare la data di deposizione conformemente all'articolo 12.

     4. L’autorità competente registra separatamente le imprese che operano unicamente in qualità di raccoglitori, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [7].

 

 

CAPITOLO II

CATEGORIE DELLE UOVA

 

     Art. 5. Caratteristiche delle uova della categoria «A».

     1. Le uova della categoria «A» debbono presentare almeno le caratteristiche seguenti:

     — guscio e cuticola: normali, puliti, intatti;

     — camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate la dicitura «extra», l'altezza non deve superare i 4 mm;

     — albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;

     — tuorlo: visibile alla speratura soltanto come ombratura, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;

     — germe: sviluppo impercettibile;

     — odore: assenza di odori estranei.

     2. Le uova della categoria «A» non debbono essere lavate, né pulite con un altro procedimento prima o dopo la classificazione.

     Pertanto le «uova lavate» di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90, pur soddisfacendo i criteri applicabili alle uova di categoria «A», non possono essere commercializzate come uova di categoria A e debbono essere marchiate come «uova lavate».

     3. Le uova della categoria «A» non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di + 5° C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a + 5° C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al dettaglio nel locale di vendita.

     Tuttavia, le «uova refrigerate» di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90, pur soddisfacendo i criteri applicabili alle uova della categoria «A», non possono essere commercializzate come uova della categoria A. Esse sono commercializzate con la denominazione «uova refrigerate».

 

     Art. 6. Uova della categoria «B».

     Nella categoria B rientrano le uova che non rispondono ai requisiti previsti per le uova della categoria A. Esse possono essere cedute soltanto alle imprese industriali del settore alimentare riconosciute a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/437/CEE oppure all'industria non alimentare.

 

     Art. 7. Classificazione delle uova della «categoria A».

     1. Le uova della «categoria A» e le «uova lavate» sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

     — XL-grandissime: 73 g e più,

     — L-grandi: di 63 g e più ma inferiori a 73 g,

     — M-medie: di 53 g e più ma inferiori a 63 g,

     — S-piccole: meno di 53 g.

     2. Sugli imballaggi, le categorie di peso sono indicate dalle lettere corrispondenti, dalle diciture di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. È vietata qualsiasi ulteriore suddivisione delle categorie di peso di cui al paragrafo 1 attraverso l'uso di imballaggi di colore o di simboli diversi, di marchi commerciali o di altre indicazioni.

     3. Qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi della “categoria A” o “uova lavate” di calibri diversi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il peso netto complessivo delle uova è indicato in grammi e vi figura, mediante i termini corrispondenti, l’indicazione “uova di calibro differente”.

     Il peso netto complessivo delle uova di cui al primo comma deve tenere conto del calo fisiologico di peso delle uova durante il magazzinaggio e corrispondere almeno al peso netto complessivo delle uova al momento della vendita al consumatore finale. [8].

     4. Quando le uova della categoria A sono consegnate, con questa denominazione, alle imprese industriali del settore alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE, la classificazione per categorie di peso non è obbligatoria e la consegna avviene nelle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, con apposizione sul contenitore della dicitura complementare “uova della categoria A” [9].

 

CAPITOLO III

MARCHIATURA DELLE UOVA E DEI RELATIVI IMBALLAGGI

 

SEZIONE 1

REGOLE APPLICABILI AL MERCATO INTERNO

 

     Art. 8. Disposizioni generali sulla marchiatura.

     1. I marchi di cui all’articolo 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono apposti entro il giorno della classificazione e dell’imballaggio [10].

     I marchi relativi al numero distintivo del produttore, alla data di deposizione, all'alimentazione delle galline ovaiole e all'origine regionale delle uova possono essere tuttavia apposti dal produttore.

     2. I marchi sono stampigliati sulle uova e apposti sugli imballaggi in modo chiaramente visibile e leggibile, conformemente alle disposizioni degli articolo da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

     Il prodotto utilizzato per la stampigliatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore per quanto concerne le sostanze coloranti che possono essere utilizzate nei generi destinati al consumo umano.

     3. I marchi distintivi delle uova della categoria A e delle uova rispondenti ai criteri applicabili alle uova della categoria A, commercializzate come “uova lavate” o “uova refrigerate”, consistono in:

     a) il marchio distintivo della categoria A, ossia un cerchio di almeno 12 millimetri di diametro, all’interno del quale figura il marchio distintivo della categoria di peso, costituito dalla o dalle lettere indicate all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, di altezza pari almeno a 2 millimetri, per le uova commercializzate come uova della categoria A;

     b) il marchio distintivo delle “uova lavate”, costituito dal termine “tvättat” o “gewassen” in lettere di altezza pari almeno a 2 millimetri, per le uova commercializzate con la denominazione “uova lavate” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;

     c) il marchio distintivo delle “uova refrigerate”, costituito da un triangolo equilatero di almeno 10 millimetri di lato, per le uova commercializzate con la denominazione “uova refrigerate” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3;

     d) il numero distintivo del produttore, costituito dai codici e dalle lettere previsti dalla direttiva 2002/4/CE, di altezza pari almeno a 2 mm;

     e) il numero del centro di imballaggio in lettere e cifre, di altezza pari almeno a 2 mm;

     f) le date, indicate in lettere e in cifre di altezza pari almeno a 2 mm, conformemente alle indicazioni che figurano nell’allegato I, con l’indicazione del giorno e del mese, secondo quanto disposto all’articolo 9 del presente regolamento. [11]

     4. Il marchio distintivo di qualità per le uova della categoria B consiste in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è indicata la lettera B di altezza pari ad almeno 5 mm.

     [Tale marchio non è obbligatorio qualora le uova siano consegnate direttamente all'industria alimentare, a condizione che gli imballaggi che le contengono rechino un marchio con una chiara indicazione della loro destinazione.] [12]

     5. Qualora siano consegnate da un produttore ad un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore prima che lascino il luogo di produzione.

     Tuttavia, se il produttore e il centro di imballaggio hanno stipulato un contratto di fornitura che prevede l’esclusiva per le operazioni subappaltate in tale Stato membro e l’obbligo di effettuare la marchiatura conformemente al presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di produzione può derogare a tale obbligo su richiesta degli operatori economici e con il consenso preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, il trasporto è accompagnato da una copia di tale contratto, certificata da questi operatori come conforme all’originale. Le autorità di controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera e), sono informate della concessione di tale deroga.

     Gli Stati membri determinano la durata minima del contratto di fornitura di cui al secondo comma, la quale non può essere inferiore ad un mese. [13]

     6. In caso di trasferimento di uova non classificate da un centro di imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore prima che lascino il primo centro di imballaggio [14].

     7. Qualora le uova siano consegnate da un produttore all’industria e la loro marchiatura non sia obbligatoria per il fatto che tali uova sono destinate alla trasformazione, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1907/90, la dispensa dalla marchiatura può essere ottenuta soltanto se la consegna è effettuata:

     — dall’industriale interessato, che procede direttamente alla raccolta presso i suoi fornitori abituali,

     — sotto l’intera responsabilità dell’industriale, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.

     Nei casi non contemplati al comma precedente, la marchiatura è effettuata conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5. [15]

 

     Art. 9. Indicazione della data di durata minima.

     1. L'indicazione della data di durata minima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1907/ 90 viene apposta al momento dell'imballaggio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 1.

     A tal fine la data è indicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE nell'ordine e secondo le modalità seguenti:

     a) il giorno, espresso in caratteri numerici da 01 a 31;

     b) il mese, espresso in caratteri numerici da 01 a 12 o alfabetici con un massimo di quattro lettere.

     2. La data di durata minima è la data fino alla quale le uova della categoria «A» o le uova lavate mantengono le caratteristiche descritte all'articolo 5, paragrafo 1, in corrette condizioni di conservazione. Tale data non può essere posteriore al 28o giorno successivo alla data di deposizione. Qualora sia indicato un periodo di deposizione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

     3. I grossi imballaggi e i piccoli imballaggi, anche se contenuti in imballaggi più grandi, debbono recare sulla superficie esterna, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'avviso ai consumatori di conservare le uova in frigorifero dopo l'acquisto.

     4. In caso di vendita di uova sciolte deve essere apposto, in forma chiaramente visibile e inequivocabile, un avviso equivalente a quello menzionato al paragrafo 2.

     5. Per le uova refrigerate destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d’oltremare, la data di durata minima non può essere posteriore al quarantesimo giorno successivo alla data di deposizione [16].

 

     Art. 10. Indicazione della data d'imballaggio. [17]

     L'indicazione della data di imballaggio, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1907/90, comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di numeri o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

 

     Art. 11. Data di vendita raccomandata.

     1. Oltre alla data di durata minima e/o di imballaggio, l'operatore può indicare al momento dell'imballaggio, sulle uova e sugli imballaggi che le contengono, o su entrambi, anche la data di vendita raccomandata.

     2. La data di vendita raccomandata non può essere posteriore al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/371/CE del Consiglio.

     Per le uova refrigerate spedite verso dipartimenti francesi d'oltremare e destinate alla vendita al dettaglio in tali dipartimenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/90, la data di vendita raccomandata può essere tuttavia portata a 33 giorni [18].

     3. Qualora sia indicato, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), il periodo di deposizione, la data di vendita raccomandata è determinata a decorrere dalla data d'inizio di tale periodo.

     4. Per l'indicazione delle date di cui al presente articolo sulle uova o sugli imballaggi devono essere utilizzate una o più delle diciture di cui all'allegato I.

     5. Le date di cui al presente articolo sono indicate conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

 

     Art. 12. Indicazione della data di deposizione.

     1. La data di deposizione può essere indicata dall'operatore sugli imballaggi al momento dell'imballaggio. In tal caso essa deve essere altresì indicata sulle uova contenute negli imballaggi.

     In caso di indicazione della data di deposizione si applicano le norme previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

     2. Se l'approvvigionamento di uova del centro d'imballaggio è effettuato mediante contenitori, tutte le uova di uno stesso contenitore destinate a essere stampigliate con la data di deposizione sono classificate e imballate senza interruzioni. La data di deposizione viene stampigliata sulle uova durante o immediatamente dopo la classificazione.

     3. Se l’approvvigionamento di uova del centro di imballaggio non è effettuato mediante contenitori, ma è praticato dalle proprie unità di produzione situate nello stesso luogo, sulle uova deve essere stampigliata la data di deposizione il giorno stesso della deposizione.

     Tuttavia, le uova deposte un giorno non lavorativo possono essere stampigliate il primo giorno lavorativo successivo, insieme alle uova deposte quel giorno, indicando la data del primo giorno non lavorativo. [19]

     4. Se ai centri d'imballaggio vengono consegnate anche uova di produttori esterni sulle quali non si intende indicare la data di deposizione, queste uova sono immagazzinate e trattate separatamente.

 

     Art. 13. Indicazione dei metodi di allevamento.

     1. Per indicare, sulle uova e sui relativi imballaggi:

     — i metodi di allevamento di cui all’articolo 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere utilizzate esclusivamente le diciture che figurano al punto 2.1. dell’allegato della direttiva 2002/4/CE e le diciture che figurano all’allegato II del presente regolamento, a condizione che, in tutti i casi, siano soddisfatti i requisiti stabiliti all’allegato III del presente regolamento [20],

     — il metodo di produzione biologico previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, possono essere utilizzati esclusivamente il codice di cui al punto 2.1 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE e le diciture di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     Le diciture di cui all'allegato II possono essere accompagnate da indicazioni relative alle caratteristiche specifiche del rispettivo metodo di allevamento.

     Sulle uova tali diciture possono aggiungersi al numero distintivo del produttore.

     2. Il significato del numero distintivo del produttore è spiegato su un foglietto a parte nel caso di vendita di uova sciolte e dentro o sull’imballaggio nel caso di vendita di uova preimballate [21].

     3. Gli imballaggi contenenti uova destinate a imprese agroalimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE possono recare le diciture di cui all'allegato II purché le uova siano state prodotte in allevamenti di pollame che soddisfano ai criteri corrispondenti, quali sono stabiliti nell'allegato III.

     4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano, ferme restando eventuali misure nazionali di carattere tecnico che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi figuranti nell'allegato III e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria e conformi alle norme di commercializzazione per le uova.

 

     Art. 14. Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole.

     1. Qualora le uova della categoria «A» e le «uova lavate» e i relativi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i criteri minimi stabiliti dall'allegato IV.

     2. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sugli imballaggi grandi che su quelli piccoli. In caso di vendita di uova sciolte, tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 lasciano impregiudicati eventuali provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscano prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV e che si applichino esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle uova.

 

     Art. 15. Indicazione relativa all'origine delle uova.

     1. Gli imballaggi delle uova di categoria «A» e delle «uova lavate» possono recare l'indicazione dell'origine delle uova o la dicitura: «origine delle uova: vedasi codice apposto sull'uovo».

     2. Per indicare, sulle uova di categoria A, sulle uova lavate e sugli imballaggi che contengono tali uova, la regione d'origine conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere utilizzate diciture o simboli facenti riferimento a una circoscrizione amministrativa o altra regione definita dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio le uova sono state prodotte.

     Nel caso di vendita di uova sciolte, l'indicazione dell'origine delle uova può essere utilizzata solo qualora le singole uova rechino le rispettive diciture o simboli.

     3. Sui grossi imballaggi che contengono uova o sui piccoli imballaggi recanti le diciture o i simboli di cui al paragrafo 2 debbono figurare le stesse indicazioni o gli stessi simboli.

 

SEZIONE 2

MARCHIATURA DELLE UOVA IMPORTATE

 

     Art. 16. Indicazioni sulle uova importate.

     1. Sulle uova della categoria “A” diverse dalle uova da allevamento biologico, importate dalla Norvegia, nonché sulle uova da allevamento biologico importate a norma dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stampigliato, nel paese d’origine, il numero distintivo del produttore secondo le modalità previste all’articolo 8 del presente regolamento [22].

     2. Sulle uova della categoria “A” importate da paesi terzi diversi da quello di cui al paragrafo 1 è stampigliata in modo chiaramente visibile e leggibile, nel paese di origine, l’indicazione del codice ISO del paese di origine, preceduta dalla dicitura seguente: “norme non CE –” [23].

     3. Gli imballaggi delle uova della categoria «A» importati da paesi terzi soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

     L'indicazione della data di durata minima e della data d'imballaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90 comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di cifre o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

     4. L’indicazione del metodo di allevamento sugli imballaggi delle uova della categoria “A” diverse dalle uova da allevamento biologico, importate dalla Norvegia, e sugli imballaggi delle uova da allevamento biologico importate a norma dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 avviene secondo le stesse modalità di cui all’articolo 13 del presente regolamento [24].

     Per gli imballaggi delle uova della categoria «A» importati da paesi terzi diversi da quelli di cui al primo comma, l'indicazione del metodo di allevamento consiste nella dicitura «metodo di allevamento non determinato»,

     5. L'apposizione di fascette e di dispositivi di etichettatura sugli imballaggi, nonché la riclassificazione e il reimballaggio delle uova avvengono secondo le stesse modalità di cui al capitolo IV previste per gli Stati membri.

     6. Le uova diverse da quelle della categoria A, importate da paesi terzi, sono esentate da stampigliatura. Tuttavia, la consegna di tali uova all’industria è subordinata al controllo della destinazione finale, secondo la procedura prevista all’articolo 296 del regolamento (CE) n. 2454/93, ai fini della loro trasformazione. In questa ipotesi, il documento di controllo T5 reca, nella casella 105, una delle diciture che figurano nell’allegato V [25].

 

CAPITOLO IV

FASCETTE, RICLASSIFICAZIONE E REIMBALLAGGIO DELLE UOVA

 

     Art. 17. Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova della categoria «A».

     1. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1907/90 per le uova della categoria «A» e le «uova lavate» sono di colore bianco, mentre le indicazioni su tale fascetta e tale dispositivo di etichettatura sono stampate in nero, conformemente agli articoli 10 e 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

     2. La deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 si applica in caso di consegna di quantitativi giornalieri inferiori a 3 600 uova per consegna e a 360 uova per acquirente. Il nome, l'indirizzo e il numero del centro di imballaggio, nonché il numero di uova, le categorie di qualità e di peso, la data di durata minima e il metodo di allevamento debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

 

     Art. 18. Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova destinate all'industria alimentare.

     1. Sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore giallo, tali da essere resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio:

     a) le uova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1907/90, che non sono state classificate nelle categorie A o B;

     b) le uova della categoria «A» che non rispondono più ai requisiti fissati per tale categoria ma che non sono state riclassificate;

     c) le uova della categoria «B».

     2. Le fascette e i dispositivi di etichettatura di cui al paragrafo 1 recano in modo chiaramente visibile e leggibile:

     a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;

     b) numero o peso netto delle uova imballate;

     c) la dicitura «UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE » in lettere maiuscole di colore nero, di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

 

     Art. 19. Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova industriali.

     1. Le uova industriali ai sensi dell'articolo 1, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore rosso.

     2. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 indicano:

     a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa destinataria;

     b) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;

     c) la dicitura «uova industriali» in lettere maiuscole nere di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in lettere nere di almeno 0,8 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

 

     Art. 20. Disposizioni relative alle uova «extra».

     1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 deve essere stampata o disposta in modo tale da non coprire alcuna indicazione riportata sull'imballaggio.

     Sulla fascetta o sul dispositivo di etichettatura è stampata, in caratteri corsivi di almeno un centimetro di altezza, l'indicazione «extra …» seguita dalle parole «fino al» e dalle due serie di cifre specificate all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, indicanti il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio oppure il nono giorno successivo alla deposizione.

     Se sull'imballaggio è indicata la data dell'imballaggio, la dicitura di cui al secondo comma può essere sostituita dalla seguente: «extra fino al settimo giorno dopo l'imballaggio».

     Se sull'imballaggio è indicata la data di deposizione, la suddetta dicitura può essere sostituita dalla seguente: «extra fino al nono giorno dopo la deposizione».

     Il termine «extra» può essere seguito dal termine «fresche».

     2. Se la fascetta o il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 non possono essere tolti dall'imballaggio, quest'ultimo dovrà essere ritirato dal punto di vendita entro il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio o il nono giorno successivo alla data di deposizione e le uova devono essere reimballate.

     3. Sui grossi imballaggi contenenti piccoli imballaggi con la dicitura «extra», è riportata la dicitura «IMBALLAGGIO CONTENENTE PICCOLI IMBALLAGGI EXTRA» in lettere maiuscole di almeno 1 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

 

     Art. 21. Reimballaggio.

     1. A prescindere dal caso previsto all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1970/90, soltanto i centri d'imballaggio possono reimballare uova della categoria «A» e «uova lavate» in altri imballaggi grandi o piccoli. Ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

     2. Le fascette e i dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi recano perlomeno, in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le seguenti informazioni:

     a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova;

     b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha reimballato le uova;

     c) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha imballato le uova la prima volta e, nel caso di uova importate, il paese d'origine,

     d) la categoria di qualità e la categoria di peso;

     e) il numero di uova imballate;

     f) la data originaria di durata minima e, immediatamente sotto, i termini «uova reimballate»;

     g) il metodo di allevamento;

     h) l'indicazione della refrigerazione, in chiaro e in caratteri latini, quando si tratta di uova refrigerate destinate ai DOM.

     3. I piccoli imballaggi contenenti uova reimballate recano, in lettere chiaramente leggibili e perfettamente visibili, solamente le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, i piccoli imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'impresa che ha reimballato o fatto reimballare le uova. La parola «extra» non può essere utilizzata.

     4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 1.

 

     Art. 22. Declassamento.

     1. Le uova declassate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 possono essere commercializzate negli imballaggi che le contenevano prima del declassamento. Nel caso di reimballaggio, ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

     2. La fascetta gialla o rossa o il dispositivo di etichettatura di grandi imballaggi recano per lo meno, in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le informazioni di cui agli articoli 18 e 19, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha declassato o fatto declassare le uova.

     3. Sui piccoli imballaggi contenenti uova declassate si devono ricoprire le indicazioni divenute inesatte. Inoltre, i piccoli imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha declassato o fatto declassare le uova.

 

     Art. 23. Riutilizzazione degli imballaggi per il declassamento.

     1. Gli imballaggi originari utilizzati per il declassamento ed il reimballaggio si considerano come riutilizzati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2.

     2. Le indicazioni che figuravano precedentemente sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi riutilizzati conformemente all'articolo 36, paragrafo 2 sono ricoperte completamente dalle nuove fascette o dai nuovi dispositivi di etichettatura o rese altrimenti illeggibili.

     3. I grandi imballaggi possono recare una o più delle indicazioni che figurano sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura che ne assicurano la chiusura. Inoltre, i grandi imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova.

 

CAPITOLO V

CONTROLLO DEGLI STABILIMENTI

 

     Art. 24. Controllo degli stabilimenti.

     I produttori, i centri di imballaggio, i raccoglitori, le imprese agroalimentari, i commercianti all’ingrosso e, qualora si applichi l’articolo 14, i produttori e i fornitori di mangimi sono soggetti a controlli la cui frequenza è stabilita dalle autorità competenti sulla base di un’analisi dei rischi che tenga conto almeno dei seguenti elementi:

     — i risultati dei precedenti controlli,

     — la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova,

     — l’entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento,

     — le quantità prodotte o condizionate,

     — sostanziali cambiamenti verificatisi rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda la natura delle uova prodotte o trattate e/o il metodo di commercializzazione. [26]

     2. I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso presso tutti gli stabilimenti. Le unità di produzione e i centri di imballaggio che praticano la marchiatura ai sensi dell’articolo 12 sono sottoposti ad ispezioni più frequenti [27].

     3. Il controllo delle indicazioni relative alla data di deposizione, al metodo di allevamento delle galline ovaiole e alle origini regionali di cui agli articoli 12, 14 e 15 possono essere affidati ad organismi designati dagli Stati membri che presentino le necessarie garanzie d'indipendenza nei confronti dei produttori interessati e che soddisfino i criteri stabiliti dalla vigente norma europea EN/45011.

     I suddetti organismi sono riconosciuti e controllati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

     Il costo dei controlli effettuati da questi organismi è a carico dell'operatore che si avvale delle indicazioni sopra riferite.

 

CAPITOLO VI

REGISTRAZIONI

 

     Art. 25. Registrazioni effettuate dai produttori. [28]

     1. I produttori registrano:

     a) le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:

     — la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione ed il numero delle galline ovaiole,

     — il numero di galline eliminate e relativa data,

     — la produzione giornaliera di uova,

     — il numero o il peso delle uova vendute conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/ 90 o consegnate secondo altre modalità, per ogni giornata, indicando in quest'ultimo caso,

     — il nome e gli indirizzi degli acquirenti e il numero dello stabilimento.

     b) le informazioni relative al metodo di alimentazione delle galline ovaiole qualora tale metodo figuri sulle uova della categoria A e sui relativi imballaggi, indicando, per ogni metodo di allevamento praticato [29]:

     — la quantità e il tipo di alimenti forniti e/o mescolati sul posto,

     — data di consegna,

     — il nome del fabbricante o del fornitore,

     — il numero e l'età delle galline ovaiole, nonché il numero di uova prodotte e consegnate,

     — la data di spedizione,

     — il nome e l'indirizzo degli acquirenti e il numero dello stabilimento.

     2. Se il produttore marchia alcune uova con l’indicazione della data di deposizione e altre no, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), terzo, quarto e quinto trattino, vengono registrate separatamente [30].

     3. Qualora, in uno stesso stabilimento, vengono utilizzati vari metodi di allevamento, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono ripartite per pollaio, conformemente alla direttiva 2002/4/CE.

     4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono conservate dal produttore per almeno sei mesi dopo la cessazione d'attività o la macellazione delle galline ovaiole di cui trattasi.

 

     Art. 26. Registrazioni effettuate dai centri d'imballaggio.

     1. I centri d'imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno [31]:

     a) i quantitativi di uova non classificate pervenute, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e numero distintivo del produttore, data o periodo di deposizione [32];

     b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e di peso [33];

     c) i quantitativi di uova classificate pervenute da altri centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri, della data di durata minima e dell’identità dei venditori [34];

     d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione [35];

     e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata minima per le uova della categoria A, le uova lavate e le uova refrigerate e per acquirente, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del medesimo [36].

     I centri d'imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

     2. Qualora le uova della categoria «A» o le «uova lavate» e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole, della data di deposizione e/o dell'origine regionale, i centri d'imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova, conformemente al paragrafo 1, primo comma.

     3. Tuttavia, invece dei registri di vendita o di consegna, i centri possono tenere le fatture o le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui al paragrafo 1, primo comma. Le suddette registrazioni e i suddetti documenti devono essere conservati per un periodo di almeno sei mesi.

 

     Art. 27. Registrazioni effettuate da altri operatori. [37]

     1. Per le uova di cui agli articoli 13, 14 e 15 i raccoglitori devono documentare:

     a) le date di raccolta e i quantitativi raccolti;

     b) il nome, l’indirizzo e il numero distintivo dei produttori;

     c) le date e quantitativi di uova consegnati ai rispettivi centri di imballaggio.

     Essi registrano separatamente, giorno per giorno e secondo il tipo di alimentazione, i quantitativi di uova consegnati ai centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

     2. Per le uova di cui agli articoli 13, 14 e 15 i grossisti, compresi gli operatori che comprano e rivendono soltanto sulla carta, devono documentare:

     a) le date e i quantitativi degli acquisti e delle vendite;

     b) il nome e l’indirizzo dei fornitori e degli acquirenti. Inoltre, i grossisti che effettuano materialmente operazioni di compravendita devono registrare settimanalmente le scorte fisiche.

     3. I raccoglitori e i grossisti sono tenuti a conservare per un periodo di almeno sei mesi le registrazioni relative agli acquisti e alle vendite e alla situazione delle scorte.

     Anziché tenere registri sugli acquisti e le vendite, essi hanno facoltà di conservare le fatture e le bollette di consegna apponendovi le diciture di cui agli articoli 13, 14 e 15.

     4. I produttori e i fornitori di mangimi tengono la contabilità delle consegne effettuate ai produttori di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), indicandovi la composizione degli alimenti forniti.

     Essi conservano tale contabilità per almeno sei mesi dopo la consegna.

     5. Le imprese agroalimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE conservano per un periodo di almeno sei mesi, secondo la data di ricevimento, un rendiconto di tutte le forniture prese in consegna, completato dalle informazioni apposte sui contenitori e sugli imballaggi, nonché la contabilità settimanale delle scorte di uova da esse detenute.

     6. Tutti i registri, la contabilità e le registrazioni di cui agli articoli 25 e 26 e al presente articolo vengono messi, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.

 

CAPITOLO VII

RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

 

     Art. 28. Riservatezza.

     1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le persone fisiche.

     2. I dati iscritti nei registri, nella contabilità e nelle altre registrazioni possono essere usati soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 29. Comunicazione, consultazione e scambio d'informazioni.

     1. Ogni Stato membro comunica annualmente alla Commissione, per via elettronica e anteriormente al 1° aprile, il numero medio di galline ovaiole presenti (1) nello stabilimento, ripartito per metodo di allevamento.

     2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via elettronica e anteriormente al 1° luglio 2004, le misure di applicazione del presente regolamento, in particolare:

     a) l'elenco degli stabilimenti di produzione registrati conformemente alla direttiva 2002/4/CE, nel quale figurano il nome, l'indirizzo e il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi;

     b) l’elenco dei centri di imballaggio autorizzati conformemente all’articolo 4, nel quale figurano il nome, l’indirizzo e il numero distintivo assegnato a ciascuno di essi, precisando quali centri sono autorizzati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90 [38];

     c) i metodi di controllo utilizzati per l’applicazione delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 24 del presente regolamento [39];

     d) le misure nazionali a carattere tecnico adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;

     e) l'elenco delle autorità competenti per lo svolgimento dei controlli previsti dal presente regolamento, con l'indicazione del nome, indirizzo e recapito;

     f) il nome, l'indirizzo e il recapito dell'autorità competente per lo scambio delle informazioni previste dal presente regolamento;

     g) la propria intenzione di applicare o meno la deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 5, nonché le eventuali misure previste per l’applicazione di detta deroga [40].

     3. La Commissione raccoglie e mette a disposizione degli Stati membri, a decorrere dal 1° luglio 2005, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Fino a tale data gli Stati membri comunicano i propri dati a tutti gli altri Stati membri.

     Qualsiasi modifica degli elenchi, dei metodi di controllo e delle misure tecniche di cui al paragrafo 2 è comunicata alla Commissione per via elettronica entro il 1° aprile di ogni anno [41].

     4. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio si procede regolarmente a scambi di opinioni sui controlli effettuati negli Stati membri.

     5. In qualsiasi momento e su richiesta della Commissione gli Stati membri forniscono le informazioni necessarie per valutare la compatibilità delle misure di cui al paragrafo 2, lettera d), con il diritto comunitario e la conformità con le norme comuni di commercializzazione per le uova.

 

(1) Numero medio di galline ovaiole presenti = (numero di galline allevate x settimane di produzione): 52.

 

     Art. 30. Comunicazione di una decisione di declassamento.

     Ogni Stato membro sul cui territorio viene declassata una partita di uova proveniente da un altro Stato membro provvede a comunicare, entro tre giorni lavorativi, la decisione di declassamento all'autorità competente di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera f), dello Stato membro interessato.

 

CAPITOLO VIII

CONTROLLO DELLE UOVA

 

     Art. 31. Controllo mediante campionamento.

     1. L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 è applicabile solamente se il controllo è stato effettuato conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

     2. Nel caso in cui le uova siano imballate in grossi imballaggi che non contengono piccoli imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sulle seguenti quantità d'uova:

 

Numero di uova costituenti la partita

                                Numero di uova da controllare

 

 

      Percentuale della partita                    Numero minimo di uova

 

Fino a 1 80

 

100

 

 

Da 181 a 1 800

 

15

 

180

 

Da 1 801 a 3 600

 

10

 

270

 

Da 3 601 a 10 800

 

5

 

360

 

Da 10 801 a 18 000

 

4

 

540

 

Da 18 001 a 36 000

 

3

 

720

 

Da 36 001 a 360 000

 

1,5

 

1 080

 

più di 360 000

 

0,5

 

5 400

 

     3. Nel caso in cui le uova siano state imballate in piccoli imballaggi, che siano contenuti o meno in grossi imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sul numero di imballaggi e sul numero d'uova seguenti:

 

Numero di uova costituenti la partita

Percentuale dei piccoli imballaggi controllati

Numero di uova da controllare per imballaggio controllato (%)

 

Fino a 180

 

100

 

100

 

Da 181 a 1 800

 

15

 

100

 

Da 1 801 a 3 600

 

10

 

100

 

Da 3 601 a 10 800

 

5

 

100

 

Da 10 801 a 18 000

 

4

 

100

 

Da 18 001 a 36 000

 

3

 

100

 

Da 6 001 a 360 000

 

1,5

 

100

 

Più di 360 000

 

0,5

 

100

 

     4. Per le partite inferiori o uguali alle 18 000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 20 % dei grossi imballaggi.

     Per le partite superiori alle 18 000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 10 % dei grossi imballaggi e da almeno 10 grossi imballaggi.

     5. Nel caso di uova non imballate, esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al dettaglio, il prelievo di campioni è effettuato sul 100 % delle uova fino a 180 uova e, per quantità superiori, sul 15 % delle uova con un controllo minimo di 180 uova.

 

     Art. 32. Fascetta di controllo.

     1. Al termine di ogni controllo e, all'occorrenza, dopo che la partita è stata resa conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90, l'ispettore può applicare sull'imballaggio, su richiesta del proprietario della partita, una fascetta con un contrassegno ufficiale e le seguenti diciture:

     a) «Controllato in [data] a [luogo]»

     b) l'identità dell'ispettore

     2. La fascetta di controllo è di colore bianco e le indicazioni riportate su di essa sono di colore rosso. Se l'imballaggio era chiuso prima del controllo, esso viene richiuso con la fascetta di controllo che è apposta, se necessario, sulla fascetta o sul dispositivo di etichettatura originari.

     3. Nel caso di controllo di piccoli imballaggi recanti la dicitura «extra», la fascetta di controllo deve contenere le diciture indicate al paragrafo 1 e la parola «extra» in caratteri corsivi di 1 cm di altezza.

 

     Art. 33. Tolleranze per i difetti di qualità.

     1. Nell'ambito del controllo di una partita di uova classificate nella categoria A e di uova lavate sono ammesse le seguenti tolleranze:

     a) nel centro d'imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

     b) negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

     Nessuna tolleranza è ammessa, tuttavia, per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con la dicitura « extra» sia che il controllo venga effettuato all'imballaggio sia all'importazione.

     2. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

 

     Art. 34. Tolleranza relativa al peso delle uova.

     Fatto salvo il caso di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, in una partita di uova classificate nella categoria A o come uova lavate è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

     Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, la percentuale suindicata è raddoppiata.

 

CAPITOLO IX

REGOLE GENERALI E FINALI

 

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI E ALL'IMMAGAZZINAMENTO DI UOVA

 

     Art. 35. Peso netto minimo delle uova contenute in ogni grosso imballaggio.

     Per le uova di categoria A e le uova lavate, classificate secondo la categoria di peso, i grossi imballaggi presentano almeno i seguenti pesi netti:

     — XL-grandissime: 7,3 kg/100 uova,

     — L-grandi: 6,4 kg/100 uova,

     — M-medie: 5,4 kg/100 uova,

     — S-piccole: 4,5 kg/100 uova,

 

     Art. 36. Qualità degli imballaggi.

     1. Gli imballaggi, compresi gli elementi interni, debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

     2. I grossi imballaggi, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova possono essere riutilizzati solo nel caso che siano come nuovi o rispondano alle esigenze tecniche e igieniche di cui al paragrafo 1. I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che ingeneri confusione.

     3. I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati.

 

     Art. 37. Condizioni d'immagazzinamento e di trasporto.

     1. Durante l'immagazzinamento nei locali dei produttori ed il trasporto dal produttore al raccoglitore o al centro d'imballaggio le uova sono mantenute alla temperatura più adatta per garantire la conservazione ottimale della qualità.

     2. Le uova debbono essere custodite in locali igienici, asciutti ed esenti da odori estranei.

     3. Durante il trasporto o l'immagazzinamento, le uova devono essere conservate in un luogo pulito e asciutto e in locali esenti da odori estranei ed essere preservate efficacemente dagli urti, dall'azione della luce e dagli sbalzi eccessivi di temperature.

 

SEZIONE 2

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 38. Abrogazione.

     Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è abrogato.

     I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

 

     Art. 39. Entrata in vigore e applicabilità.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'articolo 4, paragrafo 2, tuttavia, è applicabile a partire dal 1° maggio 2004 per quanto riguarda i codici iniziali CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK, previa ratifica del trattato di adesione.

     I numeri distintivi dei centri d'imballaggio autorizzati anteriormente al 31 dicembre 2003 possono essere tuttavia ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

 

 

ALLEGATO I

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II [42]

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III [43]

 

Requisiti minimi che debbono soddisfare

gli allevamenti di pollame a seconda dei diversi metodi di allevamento delle galline ovaiole

 

     1. a) Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte da allevamenti che soddisfano come minimo le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio e nei quali:

     — Le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all’esterno; una deroga a questo requisito, motivata da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario, non può essere applicata per più di dodici settimane,

     — gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono usati per usi diversi dall'orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità,

     — gli spazi all'aperto devono soddisfare come minimo le condizioni precisate all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, con una densità massima che non può mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2; tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina,

     — gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina dell'edificio; può essere ammessa una distanza maggiore, fin a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

     b) Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

     c) Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno:

     — le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011, oppure

     — le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

     2. Fino al 31 dicembre 2006, i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/74/CE, menzionati al paragrafo 1 del presente allegato, non si applicano agli impianti di allevamento costruiti, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 2002 e non ancora resi conformi alla suddetta direttiva, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 2, della stessa.

     In tal caso, fatte salve le deroghe che possono essere concesse dagli Stati membri in materia di densità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva sopraccitata, gli impianti in questione devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

     a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli all’interno dei fabbricati:

     — l’impianto è provvisto di posatoi di lunghezza tale da offrire a ciascuna gallina uno spazio di almeno 15 cm,

     — il carico di galline non è superiore a 25 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili;

     b) nei sistemi di allevamento che non consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli all’interno dei fabbricati:

     — il carico di galline non è superiore a 7 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili,

     — almeno un terzo di detta superficie è ricoperto di strame composto ad esempio di paglia o trucioli di legno o sabbia o torba,

     — una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline è destinata alla raccolta degli escrementi dei volatili;

     c) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di uscire all’aperto:

     — la parte interna del fabbricato risponde alle condizioni enunciate alla lettera a) o alla lettera b),

     — le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all’esterno, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie,

     — gli spazi all’aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono utilizzati per usi diversi dall’orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità,

     — la superficie all’aperto è proporzionata al carico di galline e alle caratteristiche del suolo, con una densità massima che non può mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2; tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione cosicché alle galline sia consentito l’accesso a tutto il recinto durante l’intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina,

     — gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato; può essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350m di raggio dall’apertura più vicina del fabbricato, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

     3. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b), per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici, per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, e punto 1, lettera e), della direttiva 1999/74/CE, per le galline allevate all’aperto, nonché all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a) i), e punto 3, lettera b) i), della medesima direttiva.

 

 

ALLEGATO IV

Requisiti minimi relativi all'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

 

     I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali.

     Tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato in caso di indicazione di un solo cereale e almeno il 5 % in caso di indicazione di più cereali.

 

 

ALLEGATO V [44]

 

     Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 6

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — in italiano: uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.

 

 

ALLEGATO VI [45]

Tabella di corrispondenza

 

Regolamento (CE) n. 1274/91

Il presente regolamento

 

Articolo 1

 

Articolo 1

 

Articolo 2

 

Articolo 37, paragrafo 1

 

Articolo 3

 

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

 

Articolo 4

 

Articolo 4

 

Articolo 5

 

Articolo 5

 

Articolo 6

 

Articolo 6

 

Articolo 7

 

 

Articolo 8

 

Articolo 7

 

Articolo 9

 

Articolo 8

 

Articolo 10

 

Articolo 8

 

Articolo 11

 

Articolo 8

 

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

Articolo 12, paragrafo 4, primo trattino

 

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 13

 

 

Articolo 14

 

Articolo 9

 

Articolo 15

 

Articolo 10

 

Articolo 16

 

Articolo 11

 

Articolo 17

 

Articolo 12

 

Articolo 18

 

Articolo 13

 

Articolo 19 bis

 

Articolo 28

 

Articolo 12 ter

 

 

Articolo 18 quater

 

Articolo 14

 

Articolo 19

 

Articolo 15

 

Articolo 20

 

Articolo 29

 

Articolo 21

 

Articolo 17

 

Articolo 22

 

Articolo 18

 

Articolo 23

 

Articolo 19

 

Articolo 24

 

Articolo 20

 

Articolo 25

 

Articolo 22

 

Articolo 26

 

Articolo 21

 

Articolo 27

 

Articolo 23

 

Articolo 28

 

 

Articolo 29

 

Articolo 31

 

Articolo 30

 

Articolo 32

 

Articolo 31

 

Articolo 33

 

Articolo 32

 

Articolo 34

 

Articolo 33

 

Articolo 35

 

Articolo 34

 

Articolo 30

 

Articolo 35

 

Articolo 29, paragrafo 2

 

Articolo 36

 

Articolo 38

 

Articolo 37

 

Articolo 39

 

Articolo 38

 

 

Allegato I

 

Allegato I

 

Allegato II

 

Allegato II

 

Allegato III

 

Allegato III

 

Allegato IV

 

Allegato IV

 


[1] Abrogato dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 557/2007, a decorrere dal 1° luglio 2007.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[6] Alinea così sostituito dal’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[7] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[8] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 72 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[12] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[13] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[14] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[15] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[16] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[17] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 72.

[18] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[20] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[21] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[22] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[23] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[24] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[25] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[26] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[27] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[28] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 72.

[29] Alinea così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[30] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[31] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 72.

[32] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[33] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[34] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[35] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[36] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[37] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[38] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[39] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[40] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[41] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[42] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[43] Allegato già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 89/2006.

[44] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.

[45] Allegato così rinumerato dal’art. 1 del regolamento (CE) n. 1515/2004.