§ 1.6.S60 – Regolamento 26 agosto 2004, n. 1515.
Regolamento (CE) n. 1515/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità d’applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/08/2004
Numero:1515


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 1.6.S60 – Regolamento 26 agosto 2004, n. 1515.

Regolamento (CE) n. 1515/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova.

(G.U.U.E. 27 agosto 2004, n. L 278).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova, in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione ha evidenziato la necessità di precisare meglio alcune disposizioni di detto regolamento.

     (2) L’attività dei raccoglitori consiste nel raccogliere le uova presso il luogo di produzione e consegnarle ai centri di imballaggio o ad altri stabilimenti, tra cui le imprese industriali del settore alimentare e non alimentare. È opportuno precisare a quali stabilimenti possono essere consegnate le uova.

     (3) La garanzia di qualità delle uova dipende in parte dai tempi di raccolta e di consegna ai centri di imballaggio. Il fatto che gli operatori economici impieghino diversi metodi di raccolta e di consegna delle uova non deve indurre a privilegiare una modalità rispetto ad un’altra. Occorre pertanto precisare i tempi per la raccolta e la consegna delle uova secondo le varie modalità praticate.

     (4) La normativa comunitaria distingue gli operatori economici in funzione delle condizioni in cui essi intervengono nella manipolazione dei prodotti di origine animale e non sottopone ad autorizzazione le imprese dedite esclusivamente ad attività di trasporto o di magazzinaggio che non richiedono una regolazione della temperatura. Si deve quindi sottoporre a semplice registrazione i raccoglitori che si limitano a trasportare le uova tra il luogo di produzione e lo stabilimento che ne cura la manipolazione, precisare le modalità di autorizzazione e predisporre formalità distinte per la registrazione di questa categoria di raccoglitori.

     (5) In considerazione della perdita fisiologica di acqua e di peso che subiscono le uova tra la data di deposizione e la data di commercializzazione al dettaglio, è necessario precisare che il peso netto totale indicato al momento dell’imballaggio deve corrispondere almeno al peso netto totale delle uova al momento della vendita al dettaglio.

     (6) Le uova della categoria «A» possono essere consegnate all’industria senza procedere alla classificazione per categorie di peso. È quindi opportuno esigere che sui contenitori forniti agli stabilimenti in questione venga apposta la dicitura distintiva «uova della categoria A».

     (7) La marchiatura delle uova e degli imballaggi ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90 può avere luogo in date diverse. Occorre precisare tali date.

     (8) Al fine di evitare frodi nell’utilizzazione dei contratti di esclusiva di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2295/2003, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di fissare una durata minima di tali contratti, superiore ad un mese.

     (9) Per garantire la tracciabilità delle uova in caso di trasferimento da un centro di imballaggio ad un altro, si deve esigere che il primo centro di imballaggio stampigli le uova prima di consegnarle al secondo.

     (10) Le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2295/2003, relative alla classificazione, all’imballaggio e alla consegna delle uova ad un altro centro di imballaggio, si prestano a confusione e ripetono quanto già disposto all’articolo 2 dello stesso regolamento. Occorre pertanto sopprimerle.

     (11) Affinché la marchiatura delle uova sia effettuata secondo le stesse modalità a prescindere dal metodo di allevamento, occorre autorizzare in ogni caso l’uso dei codici di cui al punto 2.1. dell’allegato della direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

     (12) Affinché il consumatore sia informato, in caso di vendita alla rinfusa, del significato del numero distintivo del produttore e dei codici utilizzati, è indispensabile renderne obbligatoria la spiegazione, sui grandi imballaggi e altri imballaggi, come ad esempio quelli avvolti in pellicole di plastica, oppure su un foglietto a parte.

     (13) Nel caso delle uova vendute con la denominazione «uova lavate» o «uova refrigerate», è necessario, per l’informazione del consumatore, che le uova rechino una marchiatura che le distingua dalle uova commercializzate con la denominazione «uova della categoria A», purché vi figurino le altre indicazioni previste per le uova della categoria A.

     (14) La mancanza di marchiatura sulle uova destinate all’industria potrebbe occasionare frodi aventi come conseguenza l’immissione sul mercato di talune partite di uova non conformi alla normativa comunitaria, destinate alla vendita al dettaglio. Occorre limitare le deroghe previste per queste forniture.

     (15) In virtù degli impegni internazionali della Comunità, le uova della categoria B importate dai paesi terzi sono esenti da marchiatura. Tuttavia, in considerazione del rischio di frodi inerente a questo commercio sul mercato interno, è necessario predisporre misure di sorveglianza per garantire la destinazione finale dei prodotti.

     (16) La legislazione comunitaria ha previsto, per l’importazione di uova da paesi terzi in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, il riconoscimento delle norme applicate da taluni paesi terzi. Occorre pertanto prevedere la possibilità che le uova vengano marchiate direttamente nel paese di origine, secondo modalità identiche a quelle vigenti nell’ambito comunitario.

     (17) Al fine di razionalizzare la presentazione delle disposizioni relative alla registrazione delle informazioni da parte delle varie categorie di operatori economici, è opportuno raggruppare gli obblighi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 2295/2003 secondo la categoria di operatori e il tipo di obbligo.

     (18) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90, alcuni centri di imballaggio possono essere autorizzati ad effettuare il lavaggio delle uova. L’elenco dei centri di imballaggio comunicato alla Commissione deve quindi recare espressamente questa informazione complementare.

     (19) Talune deroghe ai requisiti minimi applicabili agli impianti di allevamento sono autorizzate a favore degli stabilimenti di allevamento fino alle date specificate all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Tali deroghe non possono tuttavia riguardare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria precedentemente in vigore, in particolare i requisiti minimi di cui all’allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabile alle uova, prima che fosse modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione.

     (20) Per ragioni linguistiche, occorre aggiungere alcuni sinonimi greci equivalenti alle diciture utilizzate per designare i metodi di allevamento delle galline ovaiole nella colonna 2 dell’allegato II.

     (21) Il regolamento (CE) n. 2295/2003 deve essere pertanto modificato.

     (22) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2295/2003 è modificato come segue:

     1) All’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. I raccoglitori consegnano le uova agli stabilimenti, diversi dai raccoglitori, menzionati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le hanno ricevute.»

     2) All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Il centro di imballaggio procede alla classificazione e alla marchiatura delle uova entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento delle uova. Esso dispone di un giorno lavorativo supplementare per l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi.

     Il primo comma non si applica qualora le uova fornite dai produttori vengano consegnate, previa marchiatura a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, ad un altro centro di imballaggio per la classificazione secondo la qualità e il peso, l’imballaggio e la marchiatura degli imballaggi. In questo caso, la consegna al secondo centro di imballaggio avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il primo centro di imballaggio. La classificazione delle uova ha luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il secondo centro di imballaggio. Il secondo centro di imballaggio dispone di un giorno lavorativo supplementare per l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi.

     Quando il primo centro di imballaggio consegna le uova ad un secondo centro dopo aver effettuato la marchiatura e la classificazione secondo la qualità e il peso, l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi hanno luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento delle uova presso il secondo centro di imballaggio.

     L’articolo 1, paragrafo 4, si applica alle consegne di cui al secondo e al terzo comma. Nel caso contemplato al terzo comma, ogni contenitore reca inoltre l’indicazione della categoria di qualità e di peso delle uova.»

     3) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Sono autorizzati come centri di imballaggio ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90 o registrati come raccoglitori solo le imprese e i produttori che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.»

     4) L’articolo 4 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Le domande di autorizzazione dei centri di imballaggio o le domande di registrazione dei raccoglitori sono indirizzate all’autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale sono situati i locali del raccoglitore o del centro.»

     b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

     «L’autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un numero di autorizzazione distintivo il cui codice iniziale è il seguente:»

     c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

     «4. L’autorità competente registra separatamente le imprese che operano unicamente in qualità di raccoglitori, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ».

     5) L’articolo 7 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi della “categoria A” o “uova lavate” di calibri diversi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il peso netto complessivo delle uova è indicato in grammi e vi figura, mediante i termini corrispondenti, l’indicazione “uova di calibro differente”.

     Il peso netto complessivo delle uova di cui al primo comma deve tenere conto del calo fisiologico di peso delle uova durante il magazzinaggio e corrispondere almeno al peso netto complessivo delle uova al momento della vendita al consumatore finale.».

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Quando le uova della categoria A sono consegnate, con questa denominazione, alle imprese industriali del settore alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE, la classificazione per categorie di peso non è obbligatoria e la consegna avviene nelle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, con apposizione sul contenitore della dicitura complementare “uova della categoria A”.».

     6) L’articolo 8 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «I marchi di cui all’articolo 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono apposti entro il giorno della classificazione e dell’imballaggio.»

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. I marchi distintivi delle uova della categoria A e delle uova rispondenti ai criteri applicabili alle uova della categoria A, commercializzate come “uova lavate” o “uova refrigerate”, consistono in:

     a) il marchio distintivo della categoria A, ossia un cerchio di almeno 12 millimetri di diametro, all’interno del quale figura il marchio distintivo della categoria di peso, costituito dalla o dalle lettere indicate all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, di altezza pari almeno a 2 millimetri, per le uova commercializzate come uova della categoria A;

     b) il marchio distintivo delle “uova lavate”, costituito dal termine “tvättat” o “gewassen” in lettere di altezza pari almeno a 2 millimetri, per le uova commercializzate con la denominazione “uova lavate” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;

     c) il marchio distintivo delle “uova refrigerate”, costituito da un triangolo equilatero di almeno 10 millimetri di lato, per le uova commercializzate con la denominazione “uova refrigerate” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3;

     d) il numero distintivo del produttore, costituito dai codici e dalle lettere previsti dalla direttiva 2002/4/CE, di altezza pari almeno a 2 mm;

     e) il numero del centro di imballaggio in lettere e cifre, di altezza pari almeno a 2 mm;

     f) le date, indicate in lettere e in cifre di altezza pari almeno a 2 mm, conformemente alle indicazioni che figurano nell’allegato I, con l’indicazione del giorno e del mese, secondo quanto disposto all’articolo 9 del presente regolamento.»

     c) il secondo comma del paragrafo 4 è soppresso.

     d) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

     «5. Qualora siano consegnate da un produttore ad un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore prima che lascino il luogo di produzione.

     Tuttavia, se il produttore e il centro di imballaggio hanno stipulato un contratto di fornitura che prevede l’esclusiva per le operazioni subappaltate in tale Stato membro e l’obbligo di effettuare la marchiatura conformemente al presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di produzione può derogare a tale obbligo su richiesta degli operatori economici e con il consenso preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, il trasporto è accompagnato da una copia di tale contratto, certificata da questi operatori come conforme all’originale. Le autorità di controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera e), sono informate della concessione di tale deroga.

     Gli Stati membri determinano la durata minima del contratto di fornitura di cui al secondo comma, la quale non può essere inferiore ad un mese.»

     e) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

     «6. In caso di trasferimento di uova non classificate da un centro di imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore prima che lascino il primo centro di imballaggio.»

     f) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

     «7. Qualora le uova siano consegnate da un produttore all’industria e la loro marchiatura non sia obbligatoria per il fatto che tali uova sono destinate alla trasformazione, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1907/90, la dispensa dalla marchiatura può essere ottenuta soltanto se la consegna è effettuata:

     — dall’industriale interessato, che procede direttamente alla raccolta presso i suoi fornitori abituali,

     — sotto l’intera responsabilità dell’industriale, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.

     Nei casi non contemplati al comma precedente, la marchiatura è effettuata conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5.».

     7) All’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     «5. Per le uova refrigerate destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d’oltremare, la data di durata minima non può essere posteriore al quarantesimo giorno successivo alla data di deposizione.».

     8) All’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il termine «quaranta» è sostituito da «trentatré».

     9) All’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Se l’approvvigionamento di uova del centro di imballaggio non è effettuato mediante contenitori, ma è praticato dalle proprie unità di produzione situate nello stesso luogo, sulle uova deve essere stampigliata la data di deposizione il giorno stesso della deposizione.

     Tuttavia, le uova deposte un giorno non lavorativo possono essere stampigliate il primo giorno lavorativo successivo, insieme alle uova deposte quel giorno, indicando la data del primo giorno non lavorativo.».

     10) L’articolo 13 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

     «— i metodi di allevamento di cui all’articolo 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere utilizzate esclusivamente le diciture che figurano al punto 2.1. dell’allegato della direttiva 2002/4/CE e le diciture che figurano all’allegato II del presente regolamento, a condizione che, in tutti i casi, siano soddisfatti i requisiti stabiliti all’allegato III del presente regolamento,»

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Il significato del numero distintivo del produttore è spiegato su un foglietto a parte nel caso di vendita di uova sciolte e dentro o sull’imballaggio nel caso di vendita di uova preimballate.».

     11) L’articolo 16 è modificato come segue:

     a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

     «1. Sulle uova della categoria “A” diverse dalle uova da allevamento biologico, importate dalla Norvegia, nonché sulle uova da allevamento biologico importate a norma dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stampigliato, nel paese d’origine, il numero distintivo del produttore secondo le modalità previste all’articolo 8 del presente regolamento.

     2. Sulle uova della categoria “A” importate da paesi terzi diversi da quello di cui al paragrafo 1 è stampigliata in modo chiaramente visibile e leggibile, nel paese di origine, l’indicazione del codice ISO del paese di origine, preceduta dalla dicitura seguente: “norme non CE –”.»

     b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «L’indicazione del metodo di allevamento sugli imballaggi delle uova della categoria “A” diverse dalle uova da allevamento biologico, importate dalla Norvegia, e sugli imballaggi delle uova da allevamento biologico importate a norma dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 avviene secondo le stesse modalità di cui all’articolo 13 del presente regolamento.»

     c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

     «6. Le uova diverse da quelle della categoria A, importate da paesi terzi, sono esentate da stampigliatura. Tuttavia, la consegna di tali uova all’industria è subordinata al controllo della destinazione finale, secondo la procedura prevista all’articolo 296 del regolamento (CE) n. 2454/93, ai fini della loro trasformazione. In questa ipotesi, il documento di controllo T5 reca, nella casella 105, una delle diciture che figurano nell’allegato V.».

     12) L’articolo 24 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «I produttori, i centri di imballaggio, i raccoglitori, le imprese agroalimentari, i commercianti all’ingrosso e, qualora si applichi l’articolo 14, i produttori e i fornitori di mangimi sono soggetti a controlli la cui frequenza è stabilita dalle autorità competenti sulla base di un’analisi dei rischi che tenga conto almeno dei seguenti elementi:

     — i risultati dei precedenti controlli,

     — la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova,

     — l’entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento,

     — le quantità prodotte o condizionate,

     — sostanziali cambiamenti verificatisi rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda la natura delle uova prodotte o trattate e/o il metodo di commercializzazione.»

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso presso tutti gli stabilimenti. Le unità di produzione e i centri di imballaggio che praticano la marchiatura ai sensi dell’articolo 12 sono sottoposti ad ispezioni più frequenti.».

     13) L’articolo 25 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

     «b) le informazioni relative al metodo di alimentazione delle galline ovaiole qualora tale metodo figuri sulle uova della categoria A e sui relativi imballaggi, indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:»

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Se il produttore marchia alcune uova con l’indicazione della data di deposizione e altre no, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), terzo, quarto e quinto trattino, vengono registrate separatamente.»

     14) All’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le lettere da a) ad e) sono sostituite dal testo seguente:

     «a) i quantitativi di uova non classificate pervenute, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e numero distintivo del produttore, data o periodo di deposizione;

     b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e di peso;

     c) i quantitativi di uova classificate pervenute da altri centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri, della data di durata minima e dell’identità dei venditori;

     d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione;

     e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata minima per le uova della categoria A, le uova lavate e le uova refrigerate e per acquirente, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del medesimo.».

     15) L’articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 27. Registrazioni effettuate da altri operatori.

     1. Per le uova di cui agli articoli 13, 14 e 15 i raccoglitori devono documentare:

     a) le date di raccolta e i quantitativi raccolti;

     b) il nome, l’indirizzo e il numero distintivo dei produttori;

     c) le date e quantitativi di uova consegnati ai rispettivi centri di imballaggio.

     Essi registrano separatamente, giorno per giorno e secondo il tipo di alimentazione, i quantitativi di uova consegnati ai centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

     2. Per le uova di cui agli articoli 13, 14 e 15 i grossisti, compresi gli operatori che comprano e rivendono soltanto sulla carta, devono documentare:

     a) le date e i quantitativi degli acquisti e delle vendite;

     b) il nome e l’indirizzo dei fornitori e degli acquirenti. Inoltre, i grossisti che effettuano materialmente operazioni di compravendita devono registrare settimanalmente le scorte fisiche.

     3. I raccoglitori e i grossisti sono tenuti a conservare per un periodo di almeno sei mesi le registrazioni relative agli acquisti e alle vendite e alla situazione delle scorte.

     Anziché tenere registri sugli acquisti e le vendite, essi hanno facoltà di conservare le fatture e le bollette di consegna apponendovi le diciture di cui agli articoli 13, 14 e 15.

     4. I produttori e i fornitori di mangimi tengono la contabilità delle consegne effettuate ai produttori di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), indicandovi la composizione degli alimenti forniti.

     Essi conservano tale contabilità per almeno sei mesi dopo la consegna.

     5. Le imprese agroalimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE conservano per un periodo di almeno sei mesi, secondo la data di ricevimento, un rendiconto di tutte le forniture prese in consegna, completato dalle informazioni apposte sui contenitori e sugli imballaggi, nonché la contabilità settimanale delle scorte di uova da esse detenute.

     6. Tutti i registri, la contabilità e le registrazioni di cui agli articoli 25 e 26 e al presente articolo vengono messi, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.».

     16) L’articolo 29 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è modificato come segue:

     i) la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

     «b) l’elenco dei centri di imballaggio autorizzati conformemente all’articolo 4, nel quale figurano il nome, l’indirizzo e il numero distintivo assegnato a ciascuno di essi, precisando quali centri sono autorizzati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90;»

     ii) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

     «c) i metodi di controllo utilizzati per l’applicazione delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 24 del presente regolamento;»

     iii) è aggiunta la seguente lettera g):

     «g) la propria intenzione di applicare o meno la deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 5, nonché le eventuali misure previste per l’applicazione di detta deroga.»

     b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Qualsiasi modifica degli elenchi, dei metodi di controllo e delle misure tecniche di cui al paragrafo 2 è comunicata alla Commissione per via elettronica entro il 1° aprile di ogni anno.».

     17) Nell’allegato III, paragrafo 1, lettere a) e b), primo capoverso, sono soppressi i seguenti termini: «a partire dalle date ivi indicate».

     18) Nella seconda colonna dell’allegato II sono aggiunti i seguenti termini greci:

     (Omissis).

     19) I paragrafi 2 e 3 dell’allegato III sono sostituiti dal testo seguente:

     «2. Fino al 31 dicembre 2006, i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/74/CE, menzionati al paragrafo 1 del presente allegato, non si applicano agli impianti di allevamento costruiti, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 2002 e non ancora resi conformi alla suddetta direttiva, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 2, della stessa.

     In tal caso, fatte salve le deroghe che possono essere concesse dagli Stati membri in materia di densità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva sopraccitata, gli impianti in questione devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

     a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli all’interno dei fabbricati:

     — l’impianto è provvisto di posatoi di lunghezza tale da offrire a ciascuna gallina uno spazio di almeno 15 cm,

     — il carico di galline non è superiore a 25 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili;

     b) nei sistemi di allevamento che non consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli all’interno dei fabbricati:

     — il carico di galline non è superiore a 7 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili,

     — almeno un terzo di detta superficie è ricoperto di strame composto ad esempio di paglia o trucioli di legno o sabbia o torba,

     — una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline è destinata alla raccolta degli escrementi dei volatili;

     c) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di uscire all’aperto:

     — la parte interna del fabbricato risponde alle condizioni enunciate alla lettera a) o alla lettera b),

     — le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all’esterno, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie,

     — gli spazi all’aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono utilizzati per usi diversi dall’orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità,

     — la superficie all’aperto è proporzionata al carico di galline e alle caratteristiche del suolo, con una densità massima che non può mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2; tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione cosicché alle galline sia consentito l’accesso a tutto il recinto durante l’intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina,

     — gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato; può essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350m di raggio dall’apertura più vicina del fabbricato, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

     3. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b), per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici, per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, e punto 1, lettera e), della direttiva 1999/74/CE, per le galline allevate all’aperto, nonché all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a) i), e punto 3, lettera b) i), della medesima direttiva.».

     20) È aggiunto il seguente allegato V:

     «ALLEGATO V

     Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 6

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — in italiano: uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.».

     21) L’allegato V diventa allegato VI.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.