§ 1.6.H35 - Regolamento 14 agosto 2001, n. 1651.
Regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissioneche modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/08/2001
Numero:1651


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H35 - Regolamento 14 agosto 2001, n. 1651.

Regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissioneche modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova.

(G.U.C.E. 15 agosto 2001, n. L 220).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

     considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 505/98, reca le disposizioni necessarie per l'attuazione di talune norme sulla commercializzazione delle uova.

     (2) Per migliorare la tracciabilità delle uova e l'esattezza delle indicazioni delle date apposte dai centri d'imballaggio appare opportuno rendere più rigorose le disposizioni intese ad identificare le consegne di uova dai produttori ai centri d'imballaggio, in particolare per quanto riguarda l'indicazione, nel luogo di produzione, della data di deposizione o il periodo di deposizione sul contenitore, così come le spedizioni di uova non classificate tra centri di imballaggio diversi.

     (3) Qualora siano applicati sistemi automatici di speratura delle uova appare opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare all'obbligo di occupazione permanente dell'impianto.

     (4) Per garantire il rispetto delle categorie di peso esistenti, con suddivisioni ogni 10 g di peso, è opportuno prevedere disposizioni più severe per evitare che ogni categoria sia suddivisa in due sottocategorie attraverso l'uso di imballaggi di colori diversi o di diversi simboli, abbinati a diverse strutture di prezzo, il che comprometterebbe la commercializzazione ordinata e l'informazione chiara dei consumatori.

     (5) Dall'esperienza è emerso che non è necessario subordinare alla distanza della consegna la deroga che permette la consegna di piccoli quantitativi di uova non imballate direttamente dall'imballatore al distributore. È necessario sostituire l'obbligo di indicare la data della classificazione con l'indicazione obbligatoria della data di durata minima.

     (6) Le definizioni della data di durata minima e della data di vendita raccomandata dovrebbero essere chiarite e subordinate al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione per la consegna di uova al consumatore, limite stabilito dalla decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova, il che implica un periodo massimo non superiore a 28 giorni dalla deposizione per la data di durata minima.

     (7) Alla luce dell'esperienza acquisita e in seguito all'adozione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, è opportuno adattare le modalità d'applicazione relative all'indicazione facoltativa dei diversi metodi di allevamento in modo da ridurre il numero di tali metodi e ridefinire i termini che possono essere utilizzati nelle varie lingue comunitarie, in particolare per quanto riguarda le galline allevate in batteria. Inoltre, i requisiti minimi che gli allevamenti di pollame debbono soddisfare riguardo ai diversi metodi di allevamento dovrebbero essere allineati con le disposizioni della direttiva 1999/74/CE , benché sia necessario prevedere alcuni criteri supplementari per l'indicazione "aperto" onde evitare abusi relativi alle uova da allevamento all'aperto. È altresì necessario, per un migliore controllo della produzione, prevedere modalità più precise in merito ai registri che gli operatori devono tenere. Infine, l'indicazione facoltativa del metodo di allevamento dovrebbe essere estesa alle uova destinate alla trasformazione per poter promuovere la commercializzazione di ovoprodotti ottenuti a partire da uova di diverso tipo e il controllo della stessa.

     (8) Per quanto riguarda l'indicazione facoltativa, sulle uova e sul loro imballaggio, del tipo di alimentazione somministrato alle galline, è necessario stabilire modalità di applicazione che includano disposizioni particolari che permettano di controllare la produzione di uova provenienti da galline alimentate in un certo modo. Qualora sia fatto riferimento all'uso dei cereali nell'alimentazione delle galline ovaiole, è pertanto opportuno fissare percentuali minime di incorporo di cereali: in questi casi gli Stati membri possono stabilire requisiti più rigorosi applicabili ai produttori a livello nazionale, senza tuttavia ostacolare gli scambi di uova a livello comunitario. Il controllo del rispetto di tali norme può essere affidato ad organismi indipendenti dai produttori e le relative spese di controllo dovranno essere sostenute dagli operatori che utilizzano le indicazioni in merito al tipo di alimentazione delle galline ovaiole e al metodo di allevamento, visto che tali indicazioni sono facoltative.

     (9) A norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1274/91 , in caso di vendita al consumatore finale le diciture da apporre sulle uova e sugli imballaggi devono essere redatte in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti nello Stato membro in cui ha luogo la vendita. È opportuno abrogare tale disposizione in quanto si applica l'articolo 16 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

     (10) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1274/91.

     (11) Per garantire una transizione armoniosa al nuovo regime, le norme sulle indicazioni concernenti l'alimentazione delle galline applicabili anteriormente al 1° luglio 2001 devono restare in vigore fino alla data di applicazione del presente regolamento. Per i sistemi di produzione alternativi, diversi dagli impianti nuovi o ristrutturati, i requisiti minimi stabiliti all'allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi fino alle date fissate all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

     (12) Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) All'articolo 12, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     6) All'articolo 16, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7) L'articolo 18 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     d) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     e) Al paragrafo 6 bis, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     f) Il testo del paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     g) È inserito il seguente paragrafo 7 ter:

     (Omissis).

     8) All'articolo 18 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9) Il testo dell'articolo 18 ter è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10) È inserito il seguente articolo 18 quater:

     (Omissis).

     11) All'articolo 19, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     12) All'articolo 19, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     13) All'articolo 20, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     14) L'articolo 28 è soppresso.

     15) Nell'allegato I, punto 1. Data di durata minima, i termini "da Cons. de préf. antes de" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     16) L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

     17) Gli allegati II e III del presente regolamento sono aggiunti come allegati III e IV.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Le norme sulle indicazioni concernenti l'alimentazione delle galline applicabili anteriormente al 1° luglio 2001 rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2001.

     I requisiti minimi stabiliti all'allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi fino alle date fissate all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE , come indicato all'allegato II del presente regolamento, qualora sistemi di produzione diversi dagli impianti nuovi o ristrutturati non siano ancora stati resi conformi alle disposizioni del presente articolo.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 

     ALLEGATO III

     (Omissis)