§ 5.3.41 - Regolamento 23 maggio 2007, n. 557.
Regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:23/05/2007
Numero:557


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Caratteristiche di qualità delle uova
Art. 3.  Uova lavate
Art. 4.  Classificazione delle uova della categoria A in base al peso
Art. 5.  Autorizzazione dei centri di imballaggio
Art. 6.  Termini applicabili alla stampigliatura e all'imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi
Art. 7.  Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto
Art. 8.  Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera
Art. 9.  Codice del produttore
Art. 10.  Indicazioni sulle uova della categoria B
Art. 11.  Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare
Art. 12.  Stampigliatura degli imballaggi
Art. 13.  Indicazione della data di durata minima
Art. 14.  Imballaggi contrassegnati con la dicitura «Extra»
Art. 15.  Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole
Art. 16.  Informazioni da far figurare in caso di vendita di uova sfuse
Art. 17.  Qualità degli imballaggi
Art. 18.  Uova industriali
Art. 19.  Reimballaggio
Art. 20.  Registrazioni effettuate dai produttori
Art. 21.  Registrazioni effettuate dai raccoglitori
Art. 22.  Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio
Art. 23.  Termine di conservazione dei registri
Art. 24.  Ispezione presso gli operatori
Art. 25.  Decisioni in caso di inadempienza
Art. 26.  Tolleranze per i difetti di qualità
Art. 27.  Tolleranze per il peso delle uova
Art. 28.  Tolleranze per la stampigliatura delle uova
Art. 29.  Uova destinate all'esportazione verso i paesi terzi
Art. 30.  Uova importate
Art. 31.  Comunicazione delle informazioni
Art. 32.  Notifica delle violazioni
Art. 33.  Eccezioni per i dipartimenti francesi d'oltremare
Art. 34.  Eccezioni per alcune regioni della Finlandia
Art. 35.  Valutazione delle pratiche relative a talune etichettature facoltative
Art. 36.  Abrogazione
Art. 37.  Entrata in vigore


§ 5.3.41 - Regolamento 23 maggio 2007, n. 557.

Regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

(G.U.U.E. 24 maggio 2007, n. L 132)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1028/2006 stabilisce i requisiti fondamentali che devono soddisfare le uova per essere commercializzate nella Comunità. Per motivi di chiarezza, occorre definire nuove modalità per l'applicazione di questi requisiti. Il regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, deve essere pertanto abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, si applicano alle uova. Nella misura del possibile occorre pertanto far riferimento a questi regolamenti orizzontali.

(3) È necessario determinare le caratteristiche qualitative delle uova della categoria A per poter garantire la qualità elevata delle uova da consegnare direttamente al consumatore finale e definire i criteri soggetti a verifica da parte dei servizi di ispezione. Tali caratteristiche qualitative devono basarsi sulla norma n. 42 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle uova in guscio destinate al commercio internazionale fra e verso i paesi membri dell’UN/ECE.

(4) Le uova fredde lasciate a temperatura ambiente possono generare una condensa, che facilita la proliferazione di batteri sul guscio e probabilmente il loro ingresso nell'uovo. Le uova devono essere pertanto immagazzinate e trasportate di preferenza a una temperatura costante e di norma non dovrebbero essere refrigerate prima della vendita al consumatore finale.

(5) In generale, le uova non devono essere lavate o pulite perché simili pratiche possono danneggiare il guscio, che possiede una serie di proprietà antimicrobiche e costituisce un'efficace barriera contro le contaminazioni batteriche. Tuttavia, alcune pratiche come il trattamento delle uova con raggi ultravioletti non devono essere considerate un metodo di pulizia. Un altro motivo per cui le uova della categoria A non devono essere lavate è costituito dai danni potenziali alle barriere fisiche, come la cuticola, che possono verificarsi durante o dopo il lavaggio. Simili danni possono favorire la contaminazione batterica e la perdita di umidità attraverso il guscio aumentando in tal modo i rischi per i consumatori, soprattutto se le successive condizioni di asciugatura e magazzinaggio non risultano ottimali.

(6) Alcuni Stati membri applicano tuttavia con buoni risultati sistemi di lavaggio delle uova debitamente autorizzati e applicati in condizioni strettamente controllate. Secondo il parere del gruppo scientifico «Rischi biologici» dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativo ai rischi microbiologici connessi al lavaggio delle uova da tavola, fornito su richiesta della Commissione e adottato il 7 settembre 2005, i metodi di lavaggio delle uova praticati in alcuni centri di imballaggio possono essere considerati accettabili sul piano igienico a condizione in particolare che venga elaborato un codice di buona prassi in materia.

(7) Le uova di categoria A devono essere classificate in funzione del peso, fissando un numero limitato di classi di peso e una serie di diciture chiare come requisiti minimi in materia di etichettatura, che non escludano ulteriori indicazioni facoltative a condizione di rispettare le disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

(8) La classificazione delle uova in base alla categoria di qualità e di peso deve essere consentita solo ad imprese, riconosciute come centri di imballaggio, che dispongano di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume dell'attività esercitata e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova.

(9) È necessario fissare limiti di tempo massimi per la classificazione, la stampigliatura e l'imballaggio delle uova nonché la stampigliatura degli imballaggi al fine di agevolare i controlli secondo quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006.

(10) In aggiunta all'obbligo generale di disporre, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ai fini della realizzazione dei controlli occorre definire talune informazioni che devono figurare sugli imballaggi per il trasporto delle uova e sui relativi documenti di accompagnamento.

(11) Ai fini di un'efficace realizzazione dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006, la stampigliatura delle uova con il codice del produttore nel sito di produzione è essenziale quando esse vengono consegnate in un altro Stato membro. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1028/2006, le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione se commercializzate in un altro Stato membro. È opportuno precisare che, qualora il codice del produttore da solo non consenta di distinguere la categoria di qualità, le uova della categoria B devono essere stampigliate con un'altra indicazione.

(12) Occorre stabilire il formato del codice del produttore di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006. Occorre inoltre precisare che può essere concessa una deroga all'obbligo della stampigliatura con il codice del produttore se il materiale tecnico necessario a realizzarla non consente il contrassegno di uova incrinate o sporche.

(13) Occorre definire le caratteristiche delle altre possibili indicazioni che possono figurare sulle uova della categoria B secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006.

(14) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1907/90, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, le disposizioni relative alla stampigliatura non si applicano alle uova consegnate direttamente all'industria alimentare per la trasformazione. Al fine di migliorare i controlli su tali consegne, gli Stati membri devono concedere deroghe in materia di stampigliatura solo agli operatori che ne fanno domanda. Tuttavia, per consentire agli Stati membri di concedere tali deroghe, deve essere stabilito un ragionevole periodo di transizione di un anno.

(15) La direttiva 2000/13/CE stabilisce norme di natura generale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato. È tuttavia necessario disporre alcuni requisiti specifici in materia di stampigliatura per quanto riguarda gli imballaggi.

(16) L'articolo 9 della direttiva 2000/13/CE definisce il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare come la data fino a cui lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Per motivi di chiarezza, tale data deve essere fissata al massimo al ventottesimo giorno dopo la deposizione.

(17) Le uova possono essere vendute con un'indicazione che ne evidenzi la particolare freschezza. A tal fine, occorre fissare un limite di tempo massimo per l'utilizzo di tali indicazioni.

(18) Le uova possono essere vendute con un'indicazione che evidenzi la formula alimentare specifica delle galline ovaiole. Occorre fissare requisiti minimi per l'utilizzo di tali indicazioni.

(19) Quando le uova sono vendute alla rinfusa, alcune informazioni in genere contenute sull'imballaggio devono essere accessibili al consumatore.

(20) In aggiunta ai requisiti generali in materia di igiene applicabili al confezionamento e all'imballaggio dei prodotti alimentari è necessario stabilire alcune norme supplementari al fine di ridurre al minimo il rischio di deterioramento o di contaminazione delle uova durante il magazzinaggio e il trasporto. Tali norme devono essere basate sulla norma UN/ECE n. 42.

(21) Le uova industriali non sono destinate all'alimentazione umana. È dunque opportuno prescrivere l'applicazione di strisce o etichette speciali che consentano una facile identificazione degli imballaggi contenenti tali uova.

(22) Solo i centri di imballaggio dispongono dei locali e degli strumenti tecnici necessari per il reimballaggio delle uova. È dunque opportuno limitare le attività di reimballaggio a tali centri.

(23) Gli operatori del settore alimentare sono obbligati a disporre la rintracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. I produttori, i raccoglitori e i centri di imballaggio devono essere obbligati a tenere registri specifici supplementari per consentire ai servizi di ispezione di controllare il rispetto delle norme di commercializzazione.

(24) Occorre definire i metodi e i criteri applicabili in materia di controlli.

(25) Il rispetto delle norme di commercializzazione deve essere controllato per l'insieme di una partita considerata e la commercializzazione di una partita ritenuta non conforme deve essere vietata fino a quando non sia possibile dimostrarne la conformità.

(26) Nell'ambito dei controlli di conformità con le norme di commercializzazione è opportuno prevedere una serie di tolleranze. Tali tolleranze devono differire in funzione dei requisiti e delle fasi di commercializzazione.

(27) I paesi terzi possono applicare requisiti diversi da quelli fissati per la Comunità con riguardo alla commercializzazione delle uova. Per facilitare le esportazioni, le uova imballate e destinate all'esportazione devono essere autorizzate a conformarsi a tali requisiti.

(28) Occorre fissare le modalità relative alla valutazione, realizzata dalla Commissione su richiesta dei paesi terzi, dell'equivalenza delle norme di commercializzazione di tali paesi con la normativa comunitaria. Per le uova importate dai paesi terzi devono essere stabiliti alcuni requisiti in materia di stampigliatura e di etichettatura.

(29) Per la Commissione è utile disporre di dati relativi al numero di posti per galline ovaiole registrati.

(30) Gli Stati membri devono comunicare ogni infrazione grave alle norme di commercializzazione in modo che gli altri Stati membri che potrebbero risentirne possano essere messi in guardia in maniera adeguata.

(31) La fornitura di uova per il commercio al dettaglio nei dipartimenti francesi d'oltremare dipende in parte dall'approvvigionamento di uova proveniente dal continente europeo. Tenuto conto della durata del trasporto e delle condizioni climatiche, la conservazione delle uova trasportate verso tali dipartimenti presuppone il rispetto di norme specifiche che includano in particolare la possibilità di spedire uova refrigerate. Tali norme specifiche possono essere giustificate dall'attuale carenza di capacità produttive locali. È opportuno prorogare tali norme eccezionali, per un periodo ragionevole, fino a quando non si disponga di capacità produttive locali sufficienti.

(32) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006 autorizza gli Stati membri ad esonerare dagli obblighi del medesimo regolamento talune forme di vendita diretta di uova dai produttori al consumatore finale. Per tener conto delle condizioni specifiche di commercializzazione delle uova in talune regioni della Finlandia è opportuno esonerare dagli obblighi del regolamento (CE) n. 1028/2006 e del presente regolamento le vendite dai produttori ai punti di vendita al dettaglio in queste regioni.

(33) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, gli Stati membri devono provvedere affinché l'allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate sia vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012. La Commissione deve pertanto valutare prima di tale data l'applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura facoltativa con riguardo alle gabbie modificate al fine di valutare la necessità di rendere tale etichettatura obbligatoria.

(34) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Definizioni

     Si applicano, come opportuno, le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2006, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato I, punti 5 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.

     Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) «imballaggio»: una confezione contenente uova di categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;

     b) «vendita di uova sfuse»: l'offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;

     c) «raccoglitore»: ogni stabilimento registrato conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all'industria alimentare e non alimentare;

     d) «data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la consegna dell'uovo al consumatore finale conformemente all'allegato III, sezione X, capitolo I, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

     e) «industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;

     f) «industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;

     g) «servizi di ristorazione per collettività»: le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/13/CE;

     h) «uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;

     i) «partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, contenute negli stessi imballaggi o sfuse, recanti la stessa data di deposizione o di durata minima o di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;

     j) «reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova.

 

     Art. 2. Caratteristiche di qualità delle uova

     1. Le uova della categoria A debbono presentare le seguenti caratteristiche di qualità:

     a) guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;

     b) camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «Extra», l'altezza non deve superare i 4 mm;

     c) tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell'uovo ma con ritorno in posizione centrale;

     d) albume: chiaro, traslucido;

     e) germe: sviluppo impercettibile;

     f) corpi estranei: non ammessi;

     g) odori atipici: non ammessi.

     2. Le uova della categoria A non devono essere lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3.

     3. Le uova della categoria A non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5° C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5° C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore.

     4. Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche possono essere declassate nella categoria B.

 

     Art. 3. Uova lavate

     1. Gli Stati membri che al 1° giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché tali centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni.

     2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 incoraggiano l'elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa per i sistemi di lavaggio delle uova, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004.

 

     Art. 4. Classificazione delle uova della categoria A in base al peso

     1. Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

     a) XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g;

     b) L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;

     c) M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;

     d) S — piccole: peso inferiore a 53 g.

     2. Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. L'uso di altre indicazioni supplementari è autorizzato a condizione che tali indicazioni non possano essere confuse con le lettere o le diciture di cui al paragrafo 1 e rispondano ai requisiti della direttiva 2000/13/CE.

     3. In deroga al paragrafo 1, qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi della categoria A, il peso netto minimo è indicato in grammi e l'indicazione «Uova di vario calibro» figura sulla superficie esterna dell'imballaggio.

 

     Art. 5. Autorizzazione dei centri di imballaggio

     1. Sono autorizzate come centri di imballaggio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 solo le imprese che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo.

     2. L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un codice di identificazione iniziante con il codice relativo allo Stato membro di registrazione secondo quanto specificato al punto 2.2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE della Commissione.

     3. I centri di imballaggio dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova. Esse comprendono a seconda dei casi:

     a) un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;

     b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;

     c) l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;

     d) una o più bilance omologate per pesare le uova;

     e) un sistema per la stampigliatura delle uova.

 

     Art. 6. Termini applicabili alla stampigliatura e all'imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi

     1. Le uova devono essere classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla deposizione.

     2. Le uova commercializzate a norma dell'articolo 14 devono essere classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla deposizione.

     3. La data di durata minima di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), viene apposta al momento dell'imballaggio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.

 

     Art. 7. Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto

     1. Fatto salvo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione, il produttore identifica ciascun imballaggio di trasporto contenente uova mediante le indicazioni seguenti:

     a) il nome e l'indirizzo del produttore;

     b) il codice del produttore;

     c) il numero di uova e/o il relativo peso;

     d) il giorno o il periodo di deposizione;

     e) la data di spedizione.

     Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso luogo, gli imballaggi di trasporto possono essere contrassegnati presso il centro di imballaggio.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull'imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento.

     Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore intermedio a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova.

     Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.

     3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull'imballaggio di trasporto non vengono modificate e restano su tale imballaggio fino al momento in cui le uova non vengono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura e imballaggio.

 

     Art. 8. Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera

     1. Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un'industria non alimentare situati in un altro Stato membro vengono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.

     2. Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l'obbligo di effettuare la stampigliatura conformemente al presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all'obbligo di cui al paragrafo 1, su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con il consenso preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la partita è accompagnata da una copia del contratto di consegna.

     3. La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.

     4. I servizi di ispezione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006, degli Stati membri interessati e degli eventuali Stati membri di transito vengono informati precedentemente alla concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

     5. Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro vengono stampigliate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 e, ove necessario, recano un'indicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.

 

     Art. 9. Codice del produttore

     1. Il codice del produttore comprende le cifre e le lettere di cui al punto 2 dell'allegato alla direttiva 2002/4/CE. Esso deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.

     2. Fatto salvo il terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006, qualora per motivi tecnici non sia possibile contrassegnare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.

 

     Art. 10. Indicazioni sulle uova della categoria B

     Le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 consistono in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è inserita una lettera B di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.

 

     Art. 11. Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare

     1. Fino al 30 giugno 2008, gli obblighi in materia di stampigliatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 non si applicano alle uova prodotte nella Comunità e raccolte dall'operatore alimentare stesso, riconosciuto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, direttamente dai suoi fornitori abituali. In tal caso, la consegna avviene sotto l'intera responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.

     2. Dal 1° luglio 2008 gli Stati membri possono esonerare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi in materia di stampigliatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare.

 

     Art. 12. Stampigliatura degli imballaggi

     1. Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

     a) il codice del centro di imballaggio;

     b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «Categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata all'aggettivo «fresche»;

     c) la categoria di peso conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

     d) la data di durata minima conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;

     e) la dicitura «Uova lavate» per le uova lavate a norma dell'articolo 3 del presente regolamento;

     f) come condizione particolare di conservazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2000/13/CE, un'indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l'acquisto.

     2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, il metodo di allevamento.

     Ai fini dell'identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:

     a) per l'allevamento tradizionale, le diciture di cui alla parte A dell'allegato I, e solo a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato II;

     b) per la produzione biologica, le diciture di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

     La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell'imballaggio o al suo interno.

     Se le galline ovaiole sono allevate in sistemi di produzione conformi ai requisiti di cui al capo III della direttiva 1999/74/CE, l'identificazione del metodo di allevamento può essere completata da una delle diciture di cui all'allegato I, parte B, del presente regolamento.

     3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure nazionali di carattere tecnico che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi figuranti nell'allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria.

     4. Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

     a) il codice del centro di imballaggio;

     b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «Categoria B» o con la lettera «B»;

     c) la data di imballaggio.

     5. Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell'apertura dell'imballaggio.

 

     Art. 13. Indicazione della data di durata minima

     La data di durata minima di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2000/13/CE è fissata al massimo al ventottesimo giorno dopo la deposizione. Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

 

     Art. 14. Imballaggi contrassegnati con la dicitura «Extra»

     1. Le diciture «Extra» o «Extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla deposizione.

     2. Qualora vengano utilizzate le indicazioni di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni devono figurare sull'imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.

 

     Art. 15. Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

     Qualora venga utilizzata un'indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:

     a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;

     b) fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime.

 

     Art. 16. Informazioni da far figurare in caso di vendita di uova sfuse

     In caso di vendita di uova sfuse, le seguenti informazioni devono essere fornite in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:

     a) le categorie di qualità;

     b) la categoria di peso conformemente all'articolo 4;

     c) un'indicazione del metodo di allevamento equivalente a quella di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

     d) una spiegazione del significato del codice del produttore;

     e) la data di durata minima.

 

     Art. 17. Qualità degli imballaggi

     Fatti salvi i requisiti di cui al capitolo X dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

 

     Art. 18. Uova industriali

     Le uova industriali devono essere commercializzate in contenitori da imballaggio contraddistinti da una striscia o un'etichetta di colore rosso.

Tali strisce ed etichette recano:

     a) il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario;

     b) il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova;

     c) la dicitura «Uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «Inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.

 

     Art. 19. Reimballaggio

     Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio deve contenere solo uova provenienti da una stessa partita.

 

     Art. 20. Registrazioni effettuate dai produttori

     1. I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:

     a) la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole;

     b) il numero di galline eliminate e relativa data;

     c) la produzione giornaliera di uova;

     d) il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità;

     e) il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

     2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente all'articolo 15 del presente regolamento i produttori, fatti salvi i requisiti di cui alla parte A.III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:

     a) la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;

     b) la data di consegna dei mangimi.

     3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartite per pollaio.

     4. Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri di vendita o di consegna, i produttori possono conservare le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 21. Registrazioni effettuate dai raccoglitori

     1. I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

     a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

     b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

     2. Ai fini del presente articolo, invece dei registri di vendita o di consegna, i raccoglitori possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 22. Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio

     1. I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

     a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

     b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e di peso;

     c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di durata minima;

     d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;

     e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata minima per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo.

     I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

     2. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'articolo 15, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova conformemente al paragrafo 1.

     3. Ai fini del presente articolo, invece dei registri di vendita o di consegna, i centri di imballaggio possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 23. Termine di conservazione dei registri

     I registri e i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e agli articoli 20, 21 e 22 devono essere conservati per almeno dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.

 

     Art. 24. Ispezione presso gli operatori

     1. A parte i controlli per sondaggio, la frequenza con cui gli operatori vengono ispezionati deve essere determinata dai servizi di ispezione sulla base di un'analisi di rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006 che tenga conto almeno dei seguenti elementi:

     a) i risultati dei precedenti controlli;

     b) la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova;

     c) l'entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento;

     d) i quantitativi di uova prodotte o condizionate;

     e) ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione.

     2. Le ispezioni vengono condotte regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di ispezione.

 

     Art. 25. Decisioni in caso di inadempienza

     1. In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento, constatata nell'ambito delle ispezioni di cui all'articolo 24, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all'intera partita controllata.

     2. Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui venga fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

     3. Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme al presente regolamento.

 

     Art. 26. Tolleranze per i difetti di qualità

     1. Nell'ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:

     a) nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

     b) negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

     2. Nessuna tolleranza è ammessa per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con le diciture «Extra» o «Extra fresche», né nei controlli all'imballaggio né in quelli all'importazione.

     3. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

 

     Art. 27. Tolleranze per il peso delle uova

     1. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in una partita di uova della categoria A è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

     2. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

 

     Art. 28. Tolleranze per la stampigliatura delle uova

     Nell'ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illegibili.

 

     Art. 29. Uova destinate all'esportazione verso i paesi terzi

     Le uova imballate e destinate all'esportazione possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1028/2006 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l'etichettatura, ovvero a requisiti supplementari.

 

     Art. 30. Uova importate

     1. Le valutazioni di equivalenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 devono includere una valutazione dell'effettivo rispetto dei requisiti contenuti nel presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione deve essere regolarmente aggiornata.

     La Commissione pubblica il risultato della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Le uova importate dai paesi terzi devono essere stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine conformemente al codice ISO 3166 del paese.

     3. Gli imballaggi contenenti uova importate da paesi che non offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle norme secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

     a) il paese di origine;

     b) l'indicazione del metodo di allevamento («non conforme alle norme CE»).

 

     Art. 31. Comunicazione delle informazioni

     Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, ogni Stato membro notifica alla Commissione per via elettronica il numero di siti di produzione ripartiti a seconda dei metodi di allevamento, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente.

 

     Art. 32. Notifica delle violazioni

     Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni violazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di violazione, in grado di compromettere gli scambi intracomunitari di uova.

     Si ritiene che gli scambi intracomunitari vengano compromessi in particolare nel caso di gravi violazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.

 

     Art. 33. Eccezioni per i dipartimenti francesi d'oltremare

     1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, le uova destinate alla vendita al minuto nei dipartimenti francesi d'oltremare possono essere spedite refrigerate verso tali dipartimenti. In tal caso, la data di vendita raccomandata può essere estesa a 33 giorni.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 e 16, la superficie esterna dell'imballaggio reca la dicitura «Uova refrigerate» e indicazioni relative alla refrigerazione.

     Il marchio distintivo per le «Uova refrigerate» è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.

 

     Art. 34. Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

     Le uova vendute direttamente dal produttore ai punti di vendita al dettaglio (dettaglianti) nelle regioni di cui all'allegato III sono esentate dai requisiti del regolamento (CE) n. 1028/2006 e del presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente identificato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 16, lettera c), del presente regolamento.

 

     Art. 35. Valutazione delle pratiche relative a talune etichettature facoltative

     Al massimo entro il 31 dicembre 2009, la Commissione valuta l'impiego effettuato dell'etichettatura facoltativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine, se necessario, di renderla obbligatoria.

 

     Art. 36. Abrogazione

     Il regolamento (CE) n. 2295/2003 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

 

     Art. 37. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

     Il disposto dell'articolo 33 si applica fino al 30 giugno 2009.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

 

Diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

 

Codice Lingue

1

2

3

(Omissis)

 

 

 

IT

«Uova da allevamento all'aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie»

(Omissis)

 

PARTE B

Diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

 

Codice Lingue

 

(Omissis)

 

IT

«Gabbie attrezzate»

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole

1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto durante il giorno; questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a tali spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata conformemente alle buone pratiche agricole consuete, incluse le buone pratiche zootecniche.

Nel caso di altre restrizioni, incluse le restrizioni veterinarie, adottate nell'ambito del diritto comunitario per proteggere la salute pubblica e animale che hanno per effetto di restringere l'accesso delle galline agli spazi all'aperto, le uova possono continuare ad essere commercializzate come «uova da allevamento all'aperto» per la durata della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane;

b) gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e non essere utilizzati per usi diversi dall'orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità;

c) la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;

d) gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

2. Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

3. Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno:

— le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011, oppure

— le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

4. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera d), seconda frase, e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera e), all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto i), e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.

 

 

ALLEGATO III

Regioni della Finlandia di cui all'articolo 34

Le province di:

— Lappi,

— Oulu,

— le regioni della Carelia settentrionale e del Savo settentrionale della provincia della Finlandia orientale,

— Åland.

 

 

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 36

 

Regolamento (CE) n. 2295/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 4

Articolo 8, paragrafi da 1 a 4

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13, paragrafi 1 e 3

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 30

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 14

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 21

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 7, paragrafo 2, e articolo 22

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 26

Articolo 34

Articolo 27

Articolo 35

Articolo 4

Articolo 36

Articolo 17

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 36

Articolo 39

Articolo 37

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO I

ALLEGATO III

ALLEGATO II

ALLEGATO IV

Articolo 15

ALLEGATO V