§ 1.6.1308 - Regolamento 19 gennaio 2006, n. 89.
Regolamento (CE) n. 89/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 per quanto riguarda le denominazioni che possono [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/01/2006
Numero:89


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1308 - Regolamento 19 gennaio 2006, n. 89.

Regolamento (CE) n. 89/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 per quanto riguarda le denominazioni che possono essere utilizzate per la commercializzazione delle uova in caso di restrizioni all’accesso delle galline all’aperto

(G.U.U.E. 20 gennaio 2006, n. L 15).

 

     COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90.

      (2) La direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, ha stabilito le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

      (3) Al fine di tutelare il consumatore da eventuali affermazioni formulate nell’intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli praticati per le uova di galline allevate in batteria o per le uova «standard», il regolamento (CE) n. 2295/2003 stabilisce criteri minimi di allevamento da rispettare per poter utilizzare indicazioni relative ad un particolare tipo di allevamento. Di conseguenza, possono essere utilizzate unicamente le diciture di cui all’allegato II del suddetto regolamento e, per poterle utilizzare, devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all’allegato III.

      (4) Tra i criteri tassativi che definiscono le condizioni per la commercializzazione delle uova con la denominazione «uova da allevamento all’aperto», un fattore essenziale è costituito dalla possibilità per le ovaiole di accedere a spazi all’aperto.

      (5) L’accesso delle galline all’aperto può essere limitato da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali.

      (6) Qualora il produttore non sia in grado di rispettare tutte le condizioni di allevamento prescritte nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2295/2003, egli deve rinunciare, nell’interesse del consumatore, ad utilizzare nell’etichettatura le indicazioni obbligatorie relative al metodo di allevamento.

      (7) Per tenere conto degli effetti economici di eventuali restrizioni e della necessità di un congruo periodo di adattamento per l’insieme del comparto avicolo, segnatamente in materia di etichettatura, è opportuno prevedere una fase transitoria durante la quale i produttori possano continuare ad utilizzare le indicazioni relative al tipo di allevamento (segnatamente «allevamento all’aperto»), sempreché non ne risulti compromessa la qualità dei prodotti.

      (8) Una deroga all’accesso delle galline all’aperto è espressamente prevista dall’allegato III, punto 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 2295/2003 in caso di «restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie».

      (9) Non essendo precisata la durata della restrizione temporanea durante la quale i produttori possono continuare ad utilizzare la dicitura «allevamento all’aperto» anche se le ovaiole non possono più accedere all’aperto, occorre limitarla nel tempo a tutela degli interessi del consumatore.

      (10) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2295/2003.

      (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2295/2003, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

     «— Le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all’esterno; una deroga a questo requisito, motivata da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario, non può essere applicata per più di dodici settimane.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo lla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.