§ 1.6.F53 - Regolamento 20 giugno 2001, n. 1209.
Regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/06/2001
Numero:1209


Sommario
Art. 1.      1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari:
Art. 2. 


§ 1.6.F53 - Regolamento 20 giugno 2001, n. 1209.

Regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

(G.U.C.E. 21 giugno 2001, n. L 165).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno compreso gravemente la fiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza delle carni bovine. Ne è risultata una forte riduzione del consumo e un sensibile calo dei prezzi di tali carni. La successiva epidemia di afta epizootica ha complicato la situazione. Pertanto, anche se la situazione sembra migliorare gradualmente, il mercato delle carni bovine resta perturbato e rischia di continuare a essere instabile.

     (2) Tenuto conto della situazione di mercato descritta e per migliorare l'efficacia delle misure da adottare, occorre ammettere all'intervento prodotti supplementari, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001, accettare carcasse che superano il peso massimo attualmente ammesso e provenienti da animali che hanno dovuto essere detenuti più a lungo a causa della scarsa domanda e, infine, adattare in via temporanea l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, sulla cui base viene definito il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore.

     (3) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000, ha adottato misure speciali per bovini allevati nel Regno Unito e di età superiore ai trenta mesi. Tali misure consistono nella macellazione e nella successiva distruzione dei bovini suddetti. Non è pertanto possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati del Regno Unito che superino questo limite di età. Inoltre, la decisione 2000/764/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2001/8/CE, sui test bovini per accertare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina, prescrive che tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV bis della decisione 98/272/CE della Commissione a decorrere, al più tardi, dal 1° luglio 2001. Pertanto non possono essere ammessi all'intervento pubblico, in previsione di un successivo smercio sul mercato, animali che non siano stati sottoposti ai suddetti test.

     (4) Affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo in seguito alla grave situazione del mercato, è opportuno autorizzare altresì l'acquisto all'intervento dei quarti anteriori definendone il prezzo a partire dai prezzi carcassa, nonché definire talune norme relative alla presa in consegna dei quarti.

     (5) Per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che risultano dai conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) di sesso maschile e originari della Comunità, detenuti nelle aziende di origine per mancanza di domanda e per i quali le suddette aziende non dispongono più di foraggi, è opportuno adottare le necessarie misure di sostegno secondo quanto disposto all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e permettere a tal fine l'acquisto all'intervento delle carcasse di questo tipo di animali. D'altra parte, per evitare che vengano conferiti a questo tipo d'intervento animali quasi pronti per il mercato, occorre limitare il peso delle carcasse ammissibili al regime. Tenuto conto del fatto che gli animali delle razze bovine che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001, non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento "carne", è necessario escludersi dal beneficio di questo tipo di intervento. Inoltre, per evitare una doppia concessione di sostegno, occorre istituire un meccanismo volto a subordinare il pagamento integrale del prezzo d'acquisto al fatto che il produttore non abbia richiesto, per l'animale in causa, il premio speciale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Infine, diventano altresì necessari complementi o deroghe supplementari rispetto al normale regime d'intervento quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1254/1999.

     (6) Occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari:

     - categoria A, classe O2 e classe O3,

     - Irlanda: categoria C, classe O4,

     - Regno Unito-Irlanda del Nord: categoria C, classe O4.

     2. In deroga o a complemento di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000:

     a) non possono essere acquistate all'intervento:

     i) le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a trenta mesi;

     ii) negli altri Stati membri, le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati di età superiore a trenta mesi che non siano stati sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV bis della decisione 98/272/CE;

     b) possono essere acquistati all'intervento i quarti anteriori ottenuti mediante taglio dritto a cinque costole e provenienti dalle carcasse o mezzene di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000; il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa tramite l'applicazione del coefficiente 0,80.

     3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è:

     - di 380 chilogrammi per le prime tre gare del primo trimestre del 2002, e

     - di 370 chilogrammi per le due ultime gare del primo trimestre del 2002.

     Tuttavia, carcasse di un peso superiore possono essere acquistate all'intervento. In tal caso, il prezzo d'acquisto è pagato soltanto a concorrenza di detto peso massimo, oppure, nel caso dei quarti anteriori, soltanto a concorrenza del 40% del prezzo del peso massimo autorizzato [1].

     4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000:

     - per la seconda e la quinta gara del primo trimestre del 2000, il termine per la consegna è portato a 24 giorni di calendario [2].

     5. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 562/2000, quando la presa in consegna riguarda unicamente i quarti anteriori, questi ultimi devono essere presentati unitamente ai quarti posteriori corrispondenti ai fini della loro accettazione da parte dell'organismo d'intervento, in modo da consentire il controllo del peso massimo, della presentazione e della classificazione della carcassa da cui provengono.

     Tuttavia, quando viene effettuata un'ispezione preventiva dei quarti anteriori e posteriori secondo le condizioni fissate al paragrafo 3 dello stesso articolo, i quarti anteriori accettati nell'ambito dell'ispezione preventiva possono essere presentati senza i quarti posteriori ai fini della loro presa in consegna definitiva nel centro d'intervento, dopo esservi stati trasportati con un veicolo sigillato.

     6. In deroga all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 562/2000:

     a) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 EUR/100 kg, peso carcassa;

     b) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 EUR/100 kg, peso carcassa.

     7. L'intervento pubblico altresì aperto, ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2000 e del presente regolamento, per carcasse o mezzene provenienti da animali maschi originari della Comunità, di età inferiore a dodici mesi per la categoria A e a quattordici mesi per la categoria C.

     In tal caso:

     - gli animali appartengono a razze bovine diverse da quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2342/1999,

     - gli animali hanno un peso carcassa compreso tra 140 e 200 kg e non presentano malformazioni o anomalie di peso rispetto all'età,

     - qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di età pari o superiore a nove mesi, il prezzo di acquisto da versare agli aggiudicatari è ridotto di 75 EUR per mezzena consegnata; tuttavia, qualora sia fornita la prova che il capo in questione non ha costituito oggetto di una domanda di premio speciale, la suddetta riduzione non si applica [3],

     - il prezzo proposto viene indicato senza riferimento a una qualità di prodotto,

     - l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000 si applica agli interventi pubblici di cui al presente paragrafo; tuttavia, i coefficienti stabiliti possono differire da quelli fissati ai sensi dell'articolo suddetto nel caso degli interventi pubblici per altri prodotti,

     - non si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000:

     a) l'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), salvo le disposizioni concernenti il bollo che indica la categoria e l'iscrizione del numero di macellazione;

     b) l'articolo 18, paragrafo 3;

     c) l'articolo 20 per gli animali di età inferiore a dodici mesi;

     d) l'articolo 36;

     e) le disposizioni dell'allegato II relative alla classificazione dei prodotti.

     Inoltre, per quanto riguarda i prodotti acquistati conformemente al presente paragrafo:

     - in deroga all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2000, ciascuna offerta dovrà riguardare un quantitativo di almeno 5 tonnellate,

     - al momento di trasmettere le offerte alla Commissione, gli organismi d'intervento devono precisare i quantitativi corrispondenti,

     - i prodotti sono immagazzinati separatamente per gara o per mese in partite facilmente identificabili,

     - le comunicazioni previste all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 562/2000 vengono effettuate separatamente da quelle previste per gli altri prodotti conferiti all'intervento pubblico.

 

     Art. 2. [4]

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica alle gare aperte nel corso del primo trimestre del 2002.

 


[1] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1922/2001, già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1496/2001 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2579/2001.

[2] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1922/2001 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2579/2001.

[3] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2579/2001.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1922/2001 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2579/2001.