§ 1.6.590 - Regolamento 19 aprile 1996, n. 716.
Regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/04/1996
Numero:716


Sommario
Art. 1.      1. L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina, nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, offerto da un produttore o [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie per garantire la debita applicazione del presente regolamento e la piena conformità alle sue disposizioni. Esso informa al più presto la [...]
Art. 4.      L'autorità competente del Regno Unito provvede a
Art. 5.      Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, gli esperti della Commissione, se necessario accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano, in collaborazione [...]
Art. 6.      La misura di cui al presente regolamento è considerata come una misura d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.590 - Regolamento 19 aprile 1996, n. 716.

Regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito.

(G.U.C.E. 20 aprile 1996, n. L 99).

 

Art. 1.

     1. L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina, nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, offerto da un produttore o da chi ne fa le veci, che non presenti sintomi clinici di BSE e sia rimasto per almeno 6 mesi prima della vendita presso un'azienda situata nel territorio del Regno Unito. [1]

     2. Gli animali di cui al paragrafo 1 devono essere abbattuti in macelli appositamente designati. La testa, gli organi interni e la carcassa devono essere tinti con un colorante indelebile. Le parti colorate vengono trasportate in contenitori sigillati ad impianti d'incenerimento o di fusione appositamente autorizzati e ivi trasformate e infine distrutte. Nessuna parte dei suddetti animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, né venire utilizzata per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici. Tutte le operazioni considerate si svolgono sotto la supervisione di un rappresentante dell'autorità competente del Regno Unito, costantemente presente presso il macello designato.

Fatto salvo il comma precedente,

     - l'autorità competente del Regno Unito può autorizzare la macellazione degli animali nell'azienda per rispettare gli usi locali in materia di protezione del benessere degli animali;

     - le pelli degli animali di cui al paragrafo 1 non devono essere tinte né distrutte qualora siano state trattate in modo da poter essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di cuoio.

     3. L'attività dei macelli di cui al paragrafo 2 è organizzata e gestita in modo da garantire che:

     - nessun animale della specie bovina, le cui carni sono destinate al consumo umano o animale, sia presente nel macello nel momento in cui vengono macellati gli animali di cui al paragrafo 1;

     - qualora sia necessario trattenere in sosta gli animali di cui al paragrafo 1, essi siano tenuti separati dagli altri animali da macello destinati al consumo umano o animale;

     - qualora sia necessario conservare i prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali di cui al paragrafo 1, essi siano tenuti separati da ogni impianto di magazzinaggio adibito alla conservazione di carni o altri prodotti destinati al consumo umano o animale.

     4. L'autorità competente del Regno Unito provvede a:

     - effettuare i controlli amministrativi richiesti e un'efficiente supervisione in loco delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3;

     - controllare le suddette operazioni mediante frequenti ispezioni inopinate, in particolare allo scopo di verificare che tutto il materiale colorato sia stato effettivamente distrutto.

Le risultanze di detti controlli e verifiche sono messe a disposizione della Commissione su richiesta.

     5. Se il numero di animali messi in vendita a fini di distruzione supera la capacità di distruzione del Regno Unito, l'autorità competente può limitare l'accesso al regime di cui al presente regolamento.

     6. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i controlli necessari, le autorità competenti britanniche sono autorizzate ad utilizzare, prima che vengano sottoposti a trasformazione e distruzione, un numero limitato di animali per scopi di sperimentazione o istruzione [2].

 

     Art. 2. [3]

     1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, è di:

     — 360 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006,

     — 324 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

     — 292 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. [4]

     [2. Qualora sia necessario pesare l'animale di cui trattasi dopo che è stato abbattuto, per calcolare il corrispondente peso vivo si moltiplica il peso carcassa, previo dissanguamento e rimozione della pelle, della testa, delle zampe e dei visceri, per il coefficiente:

     - 2 nel caso delle vacche,

     - 1,70 nel caso di tutti gli altri animali.] [5]

     Per ogni animale acquistato e distrutto conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, la Comunità contribuisce al finanziamento della spesa sostenuta dal Regno Unito per gli acquisti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 nella seguente misura:

     — 180 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006,

     — 162 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

     — 146 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

     Tuttavia, dopo la trasformazione degli animali acquistati effettuata conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, è versato un acconto pari all'80% dell'importo del cofinanziamento. [6]

     [4. Qualora gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 vertano su bovini maschi castrati, il versamento dell'intero prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che per il capo venduto non sia presentata alcuna domanda di premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 4c del regolamento (CEE) n. 805/68.

     Il produttore o il suo mandatario si impegnano a garantire che per l'animale in causa non sarà presentata alcuna domanda di premio di destagionalizzazione.

     In mancanza di tale impegno, l'importo del prezzo da pagare a norma del paragrafo 1 per l'animale di cui trattasi è ridotto di un importo pari all'ammontare del premio di destagionalizzazione. Qualora per l'animale di cui trattasi sia presentata una domanda di premio, il produttore ha l'obbligo di rimborsare un importo pari alla differenza tra il premio riscosso e l'ammontare del premio di destagionalizzazione. In entrambi i casi il cofinanziamento comunitario previsto al paragrafo 3 è ridotto di un importo pari all'importo del premio di destagionalizzazione.] [7]

     5. Il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo in vigore il primo giorno del mese in cui l'animale viene acquistato.

 

     Art. 3.

     Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie per garantire la debita applicazione del presente regolamento e la piena conformità alle sue disposizioni. Esso informa al più presto la Commissione delle misure adottate e delle loro eventuali modifiche.

 

     Art. 4.

     L'autorità competente del Regno Unito provvede a:

     a) informare la Commissione, ogni mercoledì, del numero di animali

     - acquistati e

     - macellati

a norma del presente regolamento durante la settimana precedente;

     b) redigere una relazione circostanziata dei controlli effettuati in applicazione delle misure di cui all'articolo 3 e trasmetterla alla Commissione con frequenza trimestrale.

 

     Art. 5.

     Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, gli esperti della Commissione, se necessario accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano, in collaborazione con l'autorità competente del Regno Unito, ispezioni in loco intese a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 6.

     La misura di cui al presente regolamento è considerata come una misura d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 1996.

 

 


[1] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2149/96 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2109/2005.

[2] Paragrafo così aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1974/96.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 774/96, modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1974/96 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1365/97.

[4] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1176/2000, già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 667/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2109/2005.

[5] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2109/2005.

[6] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 667/2003 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2109/2005.

[7] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2109/2005.