§ 1.6.M06 - Regolamento 11 aprile 2003, n. 667.
Regolamento (CE) n. 667/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/04/2003
Numero:667


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.M06 - Regolamento 11 aprile 2003, n. 667.

Regolamento (CE) n. 667/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito.

(G.U.U.E. 12 aprile 2003, n. L 96).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 39,

     considerando quanto segue:

     (1) I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000, fissano rispettivamente il prezzo da pagare per chilogrammo di peso vivo degli animali che beneficiano del regime previsto dal regolamento e il tasso di cofinanziamento da parte della Comunità del prezzo d'acquisto degli animali.

     (2) Per stabilire il valore estimativo attuale degli animali in oggetto si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi di mercato nel Regno Unito dal 1997, data dell'ultima modifica dei prezzi e dei tassi. In tale periodo tuttavia non sono state rilevate quotazioni dei prezzi per le vacche in questo Stato membro, per cui è opportuno tener conto dell'evoluzione dei prezzi di questi animali nei mercati vicini.

     (3) Si dovrebbe pertanto ridurre del 20 % il prezzo d'acquisto delle vacche e dell'8 % quello degli altri animali di età superiore a 30 mesi. Il tasso di cofinanziamento comunitario dovrebbe essere ridotto in conformità.

     (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 716/96.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 è modificato come segue:

     1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, è di:

     - 0,64 EUR/kg di peso vivo per le vacche,

     - 0,83 EUR/kg di peso vivo per gli altri animali.»

     2) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «3. La Comunità cofinanzia le spese sostenute dal Regno Unito per gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in ragione di 233 EUR per vacca e di 302 EUR per ogni animale diverso dalle vacche che siano stati distrutti conformemente a quanto disposto all'articolo 1.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica agli animali acquistati a partire dal 28 aprile 2003.