§ 1.6.H53 - Regolamento 20 luglio 2001, n. 1496.
Regolamento (CE) n. 1496/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1209/2001 e prevede deroghe al regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/07/2001
Numero:1496


Sommario
Art. 1.      All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1209/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H53 - Regolamento 20 luglio 2001, n. 1496.

Regolamento (CE) n. 1496/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1209/2001 e prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

(G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione prevede una serie di deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione al fine di gestire la situazione di mercato eccezionale conseguente ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). La successiva epidemia di afta epizootica ha reso necessarie alcune ulteriori modifiche.

     (2) È opportuno introdurre la possibilità di acquistare all'intervento carcasse di peso superiore al peso massimo, limitando tuttavia in tal caso il prezzo d'acquisto al prezzo del peso massimo autorizzato. Relativamente all'acquisto di quarti anteriori, questa restrizione dovrebbe essere applicata limitando il prezzo d'acquisto all'intervento al 40% del prezzo del peso massimo autorizzato per le carcasse.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2001.

     (4) In considerazione dell'evolversi della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1209/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.