§ 1.6.540 – Regolamento 29 giugno 1995, n. 1501.
Regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/06/1995
Numero:1501


Sommario
Art. 1.      Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione di cui all'articolo 16 del [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) del medesimo [...]
Art. 3.      Gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione
Art. 4.      1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le tasse all'esportazione previste dall'articolo [...]
Art. 5.      1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviandola a detto ufficio tramite qualsiasi mezzo di [...]
Art. 6.      Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto
Art. 7.      1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare una restituzione massima all'esportazione [...]
Art. 8.      1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio [...]
Art. 9.      La cauzione di gara è svincolata
Art. 10.      La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 vengono fissate almeno una volta al mese
Art. 11.      1. La restituzione all'esportazione per le farine di frumento, o di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché per il malto è fissata in funzione della [...]
Art. 12.      Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione è pagata quando viene fornita la prova dell'origine [...]
Art. 13. 
Art. 13 bis. 
Art. 14.      Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in Svizzera o nel Liechtenstein, l'importo della restituzione all'esportazione per «tutti [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Qualora non vi sia aggiudicazione, la tassa all'esportazione esigibile è quella valida il giorno dell'espletamento delle formalità doganali. Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata [...]
Art. 17. 
Art. 18.      Il regolamento (CEE) n. 1533/93 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile ai titoli rilasciati anteriormente al 1 luglio 1995
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 1.6.540 – Regolamento 29 giugno 1995, n. 1501. [1]

Regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali.

(G.U.C.E. 30 giugno 1995, n. L 147).

 

Art. 1.

     Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, nonché gli importi correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

     a) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità ed il loro andamento, nonché i corsi registrati sui mercati dei paesi terzi;

     b) le spese di commercializzazione e di trasporto più vantaggiose, dai mercati rappresentativi della Comunità ai porti o altri luoghi di esportazione, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale;

     c) per i prodotti trasformati, il quantitativo di cereali necessari per la loro fabbricazione;

     d) le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti sul mercato mondiale;

     e) l'interesse di evitare turbative sul mercato della Comunità;

     f) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

     g) le restrizioni quantitative e di bilancio derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) del medesimo nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B del medesimo.

Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del medesimo.

 

     Art. 3.

     Gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione.

 

     Art. 4.

     1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le tasse all'esportazione previste dall'articolo 15 del presente regolamento possono essere fissate mediante gara.

Le modalità della gara devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.

La gara concerne l'importo della restituzione all'esportazione o della tassa all'esportazione.

     2. La decisione di indire una gara è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

     3. L'indizione della gara è accompagnata dalla pubblicazione di un bando di gara redatto dalla Commissione e contenente, tra l'altro, le date in cui possono essere presentate le offerte e gli uffici competenti degli Stati membri a cui devono essere indirizzate.

     4. La decisione con cui viene indetta la gara e il bando relativo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tra la pubblicazione del bando e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno cinque giorni [2].

 

     Art. 5.

     1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviandola a detto ufficio tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

     2. L'offerta indica:

     a) gli estremi della gara;

     b) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     c) la natura e la quantità del prodotto da esportare;

     d) l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione o, secondo i casi, della tassa all'esportazione, espresso in ECU.

     3. L'offerta è valida soltanto se:

     a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara;

     b) è accompagnata dall'impegno scritto a presentare, per i quantitativi aggiudicati e nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento, una domanda di titolo di esportazione oppure, eventualmente, una domanda di titolo d'esportazione con fissazione anticipata di una tassa all'esportazione pari all'importo dell'offerta presentata;

     c) non contiene clausole diverse da quelle del bando di gara.

     4. L'offerta presentata è irrevocabile.

 

     Art. 6.

     Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto.

Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.

 

     Art. 7.

     1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare una restituzione massima all'esportazione o, eventualmente, una tassa minima all'esportazione, ovvero di non dar seguito alla gara.

     2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima [3].

     3. Intervenuta la decisione della Commissione, l'ufficio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.

 

     Art. 8.

     1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio competente dello Stato membro.

     2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nell'apposita casella, l'indicazione delle destinazioni designate nel regolamento relativo alla gara. Il titolo obbliga l'aggiudicatario ad esportare verso tali destinazioni.

 

     Art. 9.

     La cauzione di gara è svincolata:

     a) quando l'offerta non è stata selezionata;

     b) quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione.

In caso d'inadempimento dell'impegno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) la cauzione di gara viene incamerata, salvo forza maggiore.

 

     Art. 10.

     La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 vengono fissate almeno una volta al mese.

 

     Art. 11.

     1. La restituzione all'esportazione per le farine di frumento, o di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché per il malto è fissata in funzione della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di 1 000 kg di prodotto trasformato. I coefficienti di trasformazione che esprimono il rapporto tra la quantità del prodotto di base e la quantità di tale prodotto contenuta nel prodotto trasformato sono indicati nell'allegato I [4].

     2. Il tenore di ceneri nelle farine determinato secondo il metodo di analisi descritto nell'allegato II.

 

     Art. 12.

     Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione è pagata quando viene fornita la prova dell'origine comunitaria dei prodotti.

 

     Art. 13. [5]

     In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) 3665/87, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito di una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione per tutti i paesi terzi, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.

     Quest'ultima prova è costituita dalla seguente certificata dall'autorità competente, apposta sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «— Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13» [6].

 

          Art. 13 bis. [7]

     1. In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per le destinazioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti elencati in detto allegato.

     2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95, per le destinazioni ivi indicate, non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

     [3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di mancata fissazione della restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1766/92 con destinazione Cipro e Malta.] [8]

 

     Art. 14.

     Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in Svizzera o nel Liechtenstein, l'importo della restituzione all'esportazione per «tutti i paesi terzi» fissato nell'ambito di una gara è ridotto della differenza tra detto importo e quello della restituzione all'esportazione vigente per tali destinazioni il giorno dell'aggiudicazione.

 

     Art. 15. [9]

     Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, possono essere prese le seguenti misure:

     a) applicazione di una tassa all'esportazione ed eventuale fissazione di un importo correttivo. La tassa e l'importo correttivo possono essere differenziati secondo la destinazione;

     b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;

     c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

     Tuttavia, non viene applicata alcuna tassa alle esportazioni di cereali o di prodotti cerealicoli effettuate per l'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per l'esecuzione di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita.

 

     Art. 16.

     Qualora non vi sia aggiudicazione, la tassa all'esportazione esigibile è quella valida il giorno dell'espletamento delle formalità doganali. Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo viene applicata ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

 

     Art. 17. [10]

     Le misure di cui all'articolo 15 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tuttavia, in casi urgenti, tali misure possono essere adottate dalla Commissione.

 

     Art. 18.

     Il regolamento (CEE) n. 1533/93 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile ai titoli rilasciati anteriormente al 1 luglio 1995.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [11]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLE CENERI NELLE FARINE

 

     Apparecchiatura

     1. Bilancia analitica da laboratorio sensibile a 0,1 mg con relativa pesiera.

     2. Forno a muffola elettrico, a circolazione d'aria sufficiente, con dispositivo per la regolazione ed il controllo della temperatura.

     3. Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro 5 cm circa, altezza massima 2 cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e in porcellana.

     4. Essiccatore (diametro interno 18 cm circa) munito di rubinetto e di una piastra ferrata in porcellana o in alluminio.

Il materiale disidratante è costituito da cloruro di calcio e da anidride fosforica, e da gel di silice colorato in blu.

 

     Modo di operare

     1. Il peso della presa campione è da 5 a 6 g. Quando si tratta di farine il cui tenore di ceneri, riferito alla sostanza secca, è probabilmente superiore all'1%, il peso della presa campione è da 2 a 3 g. Nella pesata della presa campione è sufficiente un'approssimazione di 10 mg; tutte le altre pesate debbono essere fatte con l'approssimazione di 0,1 mg.

     2. Immediatamente prima dell'uso, le capsule debbono essere riscaldate nel forno a muffola, alla temperatura di incenerimento, fino a peso costante; una durata di 15 minuti è generalmente sufficiente. Le capsule vanno quindi raffreddate in essiccatore sino alla temperatura del laboratorio, seguendo le prescrizioni indicate al paragrafo 7.

     3. Introdurre la presa campione nella capsula e distribuirla uniformemente sul fondo senza comprimerla. Immediatamente prima dell'incenerimento, bagnare la presa campione con 1-2 ml di alcool etilico.

     4. Porre le capsule all'entrata del forno, il cui sportello deve restare inizialmente aperto. Quando la fiamma è scomparsa, spingere le capsule nel forno e chiudere lo sportello. Mantenere nel forno stesso una sufficiente circolazione d'aria, tale però da non provocare una fuoriuscita di sostanza dalla capsula.

     5. L'incenerimento deve portare alla combustione totale delle farine, comprese quelle particelle carboniose che possono essere incluse nelle ceneri. Si deve considerare terminato, quando il residuo è praticamente bianco dopo il raffreddamento.

     6. La temperatura di incenerimento deve raggiungere 900 °C.

     7. Quando l'incenerimento è terminato, togliere le capsule dal forno e porle a raffreddare su una piastra di eternit per circa 1 minuto, indi introdurle nell'essiccatore (al massimo 4 capsule per volta). L'essiccatore chiuso è posto vicino alla bilancia analitica. Pesare le capsule dopo raffreddamento completo (all'incirca 1 ora).

 

     Risultati

     1. Limite di errore; quando il tenore in ceneri è inferiore all'1%, lo scarto dei risultati di una prova effettuata in doppio non deve essere superiore a 0,02; se il tenore di ceneri è superiore all'1% lo scarto non deve essere superiore al 2% di questo tenore di ceneri. Se lo scarto supera questi limiti, la prova deve essere ripetuta.

     2. Il tenore di ceneri viene espresso per 100 parti di sostanza secca, arrotondato a 0,01.

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 234/2010.

[2] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1757/2004, l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1058/2005 e l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1059/2005.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) 1259/97.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 2480/95.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1259/97.

[6] Comma così modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 602/2001 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1163/2002.

[8] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1431/2003 e abrogato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[9] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 95/1996.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 2052/97.

[11] Allegato già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 2480/95 e ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2513/98.