§ 1.6.1121 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1059.
Regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/07/2005
Numero:1059


Sommario
Art. 1.      1. È indetta una gara per la restituzione all’esportazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
Art. 2.      Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.
Art. 3.      La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.
Art. 4.      1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli d’esportazione rilasciati in [...]
Art. 5.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, [...]
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1121 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1059.

Regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi.

(G.U.U.E. 7 luglio 2005, n. L 174).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per il frumento tenero una gara avente a oggetto la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali.

     (2) Le modalità d’applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all’esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione, vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l’importo di tale cauzione.

     (3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2005/2006.

     (4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

     (5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della presente gara.

     (6) Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione, occorre prevedere una quantità minima, nonché il termine di presentazione delle offerte e le modalità di trasmissione delle stesse ai servizi competenti.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È indetta una gara per la restituzione all’esportazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

     2. La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso destinazioni ad esclusione dell’Albania, della Bulgaria, della Croazia, della Bosnia e Erzegovina, della Serbia e Montenegro, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Liechtenstein, della Romania e della Svizzera.

     3. La gara rimane aperta fino al 22 giugno 2006. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

     In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005.

 

     Art. 2.

     Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.

 

     Art. 3.

     La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

 

     Art. 4.

     1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli d’esportazione rilasciati in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.

     2. I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

     L’ora fissata per la presentazione delle offerte è l’ora del Belgio.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Modulo (*)

 

Gara settimanale per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

 

[Regolamento (CE) n. 1059/2005]

 

(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

 

1

2

3

Numerazione degli offerenti

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all’esportazione in EUR/t

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 

 

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).