§ 1.6.1582 - Regolamento 19 marzo 2010, n. 234.
Regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/03/2010
Numero:234


Sommario
Art. 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione di cui all'articolo 15, lettera a), [...]
Art. 2. Le disposizioni dell'articolo 166, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, in tutto o in parte a tutti i prodotti elencati all'allegato I, parte I, lettere c) e d) del medesimo, [...]
Art. 3. Gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione
Art. 4. 1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le tasse all'esportazione previste dall'articolo 15, [...]
Art. 5. 1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviando la loro offerta a detto ufficio tramite qualsiasi [...]
Art. 6. Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto
Art. 7. 1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare una restituzione massima all'esportazione o, [...]
Art. 8. 1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio competente [...]
Art. 9. La cauzione di gara è svincolata
Art. 10. La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 vengono fissate almeno una volta al mese
Art. 11. 1. La restituzione all'esportazione per le farine di frumento, o di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché per il malto è fissata in funzione della [...]
Art. 12. In deroga alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CE) 612/2009, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione non è richiesta per il pagamento della [...]
Art. 13. Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in Svizzera o nel Liechtenstein, l'importo della restituzione all'esportazione per "tutti i [...]
Art. 14. Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, possono essere adottate le seguenti misure
Art. 15. Qualora non vi sia aggiudicazione, la tassa all'esportazione esigibile è quella valida il giorno dell'espletamento delle formalità doganali
Art. 16. Le misure di cui all'articolo 15 sono adottate con la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in casi urgenti, tali misure possono essere adottate dalla [...]
Art. 17. Il regolamento (CE) n. 1501/95 è abrogato
Art. 18. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1582 - Regolamento 19 marzo 2010, n. 234.

Regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

(G.U.U.E. 20 marzo 2010, n. L 72)

 

(versione codificata)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 170 e l'articolo 187, in combinato disposto con l'articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [2], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, le restituzioni all'esportazione, gli importi correttivi e le tasse all'esportazione in quanto misura speciale in caso di turbative del mercato devono essere fissati secondo determinati criteri in modo da coprire la differenza tra le quotazioni e i prezzi di tali prodotti nell'Unione e sul mercato mondiale.

 

(3) Vista la diversità dei prezzi ai quali i cereali vengono offerti sul mercato mondiale dai vari paesi esportatori, è opportuno tener conto in particolare delle diverse spese d'inoltro interno e fissare la restituzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nell'Unione e le quotazioni o i prezzi più favorevoli sul mercato mondiale.

 

(4) Per rendere possibili le esportazioni di farine, di semole e semolini e di malto, gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione della restituzione sono, da un lato, i prezzi dei cereali di base e i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati, nonché il valore dei sottoprodotti e, dall'altro, le possibilità e le condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato mondiale.

 

(5) Ai fini dell'applicazione degli importi correttivi di cui all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario che questi ultimi siano differenziati secondo la destinazione dei prodotti esportati.

 

(6) Ai fini di un'efficiente gestione dei fondi dell'Unione e tenuto conto delle possibilità di esportazione dei prodotti, occorre prevedere che la restituzione e le tasse all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, possano essere fissate mediante gara, indetta per un quantitativo determinato.

 

(7) Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nell'Unione, le gare devono rispondere a principi uniformi; a tal fine, la pubblicazione della decisione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea deve essere accompagnata da un bando di gara.

 

(8) È indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali.

 

(9) È opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione o una tassa minima all'esportazione; tale metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione.

 

(10) Possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle esportazioni previste inducono, anziché a fissare una restituzione all'esportazione o una tassa all'esportazione, a non dar seguito alla gara.

 

(11) Una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità vengano esportate sulla base del titolo rilasciato nell'ambito della gara; tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è confermata. In caso di revoca dell'offerta la cauzione viene incamerata.

 

(12) Occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati.

 

(13) Per la fissazione della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e onde evitare l'impiego di mezzi di controllo per rilevare lievi variazioni dei quantitativi di materie prime utilizzate non incidenti in misura rilevante sulla qualità del prodotto, è opportuno adottare un metodo forfetario di valutazione. Tra i procedimenti tecnici atti a stimare la quantità di cereali di base utilizzati, il più efficace è risultato l'analisi del tenore di ceneri nei prodotti trasformati; detta analisi dovrebbe essere effettuata secondo un unico metodo in tutta l'Unione.

 

(14) La concessione di una restituzione all'esportazione per i cereali importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata; la concessione della restituzione è quindi limitata ai prodotti dell'Unione.

 

(15) A norma del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [4], in caso di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione. Nel settore dei cereali, il solo tasso di restituzione a un livello inferiore a quello applicabile alle esportazioni verso tutti i paesi terzi è quello fissato per la destinazione Svizzera e Liechtenstein. Per non turbare la maggior parte delle esportazioni provenienti dall'Unione esigendo una prova dell'arrivo a destinazione, è opportuno garantire con altri mezzi che i prodotti destinatari di una restituzione al tasso previsto per tutti i paesi terzi non vengano esportati verso i paesi in oggetto. A tale scopo, giova rinunciare alla presentazione di una prova dell'arrivo dei prodotti a destinazione in tutti i casi di esportazione per via marittima; come garanzia, può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima.

 

(16) In conformità dell’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse per i prodotti elencati in detto articolo, esportati come tali od oggetto di un’ulteriore trasformazione, qualora tali prodotti soddisfino le condizioni specifiche previste all’articolo 167 di detto regolamento. Inoltre, in base all’articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Tali condizioni sono attualmente previste dai regolamenti del Consiglio relativi all’organizzazione comune dei mercati nei settori elencati all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Poiché tali regolamenti sono stati abrogati, è opportuno stabilire disposizioni orizzontali.

 

(17) Il regolamento (CE) n. 612/2009 ha già stabilito alcune disposizioni orizzontali. È pertanto opportuno modificare tale regolamento al fine di stabilire le condizioni previste all’articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

(18) Ai sensi dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se le quotazioni o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'allegato I, parte I, del medesimo raggiungono un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato dell'Unione e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate le misure necessarie; a questo scopo, è necessario garantire un'offerta sufficiente di cereali. È pertanto opportuno procedere alla riscossione di tasse all'esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio di titoli d'esportazione.

 

(19) La natura non commerciale delle azioni relative ad aiuti alimentari dell'Unione e nazionali, previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché di altre azioni UE di fornitura gratuita, induce ad escludere le esportazioni effettuate a tale scopo dal campo di applicazione della tassa all'esportazione applicabile alle esportazioni commerciali in caso di turbative nel settore dei cereali.

 

(20) La situazione prospettata all'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007 può verificarsi in tempi relativamente brevi e la Commissione deve quindi disporre della facoltà di sospendere in qualsiasi momento il rilascio dei titoli d'esportazione.

 

(21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione di cui all'articolo 15, lettera a), del presente regolamento, nonché gli importi correttivi di cui all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

 

a) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dell'Unione e il loro andamento, nonché le quotazioni registrate sui mercati dei paesi terzi;

 

b) le spese di commercializzazione e di trasporto più vantaggiose, dai mercati rappresentativi dell'Unione ai porti o altri luoghi di esportazione, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale;

 

c) per i prodotti trasformati, il quantitativo di cereali necessario per la loro fabbricazione;

 

d) le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti sul mercato mondiale;

 

e) l'interesse di evitare turbative sul mercato dell'Unione;

 

f) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

 

g) le restrizioni quantitative e di bilancio derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato.

 

     Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 166, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, in tutto o in parte a tutti i prodotti elencati all'allegato I, parte I, lettere c) e d) del medesimo, nonché ai prodotti di cui all'allegato I, parte I, del medesimo, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato XX, parte I del medesimo.

 

Le disposizioni dell'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano nel settore dei cereali nonché dei prodotti esportati sotto forma di merci elencate all'allegato XX.

 

     Art. 3.

Gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione.

 

     Art. 4.

1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le tasse all'esportazione previste dall'articolo 15, lettera a), del presente regolamento possono essere fissate mediante gara.

 

Le modalità della gara devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nell'Unione.

 

La gara concerne l'importo della restituzione all'esportazione o della tassa all'esportazione.

 

2. La decisione di indire una gara è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3. L'indizione della gara è accompagnata dalla pubblicazione di un bando di gara redatto dalla Commissione e contenente, tra l'altro, le date in cui possono essere presentate le offerte e gli uffici competenti degli Stati membri a cui devono essere indirizzate.

 

4. La decisione con cui viene indetta la gara e il bando relativo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Tra la pubblicazione del bando e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno cinque giorni.

 

     Art. 5.

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviando la loro offerta a detto ufficio tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

 

2. L'offerta indica:

 

a) gli estremi della gara;

 

b) il nome e l'indirizzo del concorrente;

 

c) la natura e la quantità del prodotto da esportare;

 

d) l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione o, secondo i casi, della tassa all'esportazione, espresso in euro.

 

3. L'offerta è valida soltanto se:

 

a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara;

 

b) è accompagnata dall'impegno scritto a presentare, per i quantitativi aggiudicati e nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, una domanda di titolo di esportazione oppure, eventualmente, una domanda di titolo d'esportazione con fissazione anticipata di una tassa all'esportazione pari all'importo dell'offerta presentata;

 

c) non contiene clausole diverse da quelle del bando di gara.

 

4. L'offerta presentata è irrevocabile.

 

     Art. 6.

Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto.

 

Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.

 

     Art. 7.

1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare una restituzione massima all'esportazione o, eventualmente, una tassa minima all'esportazione, ovvero di non dar seguito alla gara.

 

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

 

Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima.

 

3. Intervenuta la decisione della Commissione, l'ufficio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.

 

     Art. 8.

1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio competente dello Stato membro.

 

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nell'apposita casella, l'indicazione delle destinazioni designate nel regolamento relativo alla gara. Il titolo obbliga l'aggiudicatario ad esportare verso tali destinazioni.

 

     Art. 9.

La cauzione di gara è svincolata:

 

a) quando l'offerta non è stata selezionata;

 

b) quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione [5].

 

In caso d'inadempimento dell'impegno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), la cauzione di gara viene incamerata, salvo forza maggiore.

 

     Art. 10.

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 vengono fissate almeno una volta al mese.

 

     Art. 11.

1. La restituzione all'esportazione per le farine di frumento, o di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché per il malto è fissata in funzione della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di 1000 kg di prodotto trasformato. I coefficienti di trasformazione che esprimono il rapporto tra la quantità del prodotto di base e la quantità di tale prodotto contenuta nel prodotto trasformato sono indicati nell'allegato I.

 

2. Il tenore di ceneri nelle farine è determinato secondo il metodo di analisi descritto nell'allegato II.

 

     Art. 12.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CE) 612/2009, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito di una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione per tutti i paesi terzi, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale dell'Unione su una nave idonea alla navigazione marittima.

 

Tale prova è costituita mediante apposizione di una delle diciture di cui all’allegato III, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 612/2009, sulla dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 787 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [6] o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.

 

     Art. 13.

Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in Svizzera o nel Liechtenstein, l'importo della restituzione all'esportazione per "tutti i paesi terzi" fissato nell'ambito di una gara è ridotto della differenza tra detto importo e quello della restituzione all'esportazione vigente per tali destinazioni il giorno dell'aggiudicazione.

 

     Art. 14.

Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, possono essere adottate le seguenti misure:

 

a) applicazione di una tassa all'esportazione ed eventuale fissazione di un importo correttivo. La tassa e l'importo correttivo possono essere differenziati secondo la destinazione;

 

b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;

 

c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

 

Tuttavia, non viene applicata alcuna tassa alle esportazioni di cereali o di prodotti cerealicoli effettuate per l'esecuzione di aiuti alimentari UE e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per l'esecuzione di altre azioni UE di fornitura gratuita.

 

     Art. 15.

Qualora non vi sia aggiudicazione, la tassa all'esportazione esigibile è quella valida il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

 

Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo viene applicata ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

 

     Art. 16.

Le misure di cui all'articolo 15 sono adottate con la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in casi urgenti, tali misure possono essere adottate dalla Commissione.

 

     Art. 17.

Il regolamento (CE) n. 1501/95 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato V.

 

     Art. 18.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

 

[3] Cfr. l’allegato IV.

 

[4] GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

 

[5] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

 

[6] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

| Codice NC | Farina, semole e semolini aventi un tenore di ceneri, in milligrammi, per 100 g | Coefficienti di trasformazione che indicano il numero di chilogrammi di cereali per 1000 chilogrammi di prodotto |

 

1.Farina di frumento, di spelta o di frumento segalato | 1101 00 15 9100 | da 0 a 600 | 1370 |

 

1101 00 15 9130 | da 601 a 900 | 1280 |

 

1101 00 15 9150 | da 901 a 1100 | 1180 |

 

1101 00 15 9170 | da 1101 a 1650 | 1090 |

 

1101 00 15 9180 | da 1651 a 1900 | 1020 |

 

2.Farina di segala | 1102 10 00 9500 | da 0 a 1400 | 1370 |

 

1102 10 00 9700 | da 1401 a 2000 | 1080 |

 

3.Semole e semolini di frumento tenero | 1103 11 90 9200 | da 0 a 600 | 1370 |

 

4.Semole e semolini di frumento duro | 1103 11 10 9200 | da 0 a 1300 (setaccio da 0,160 mm) | 1500 |

 

1103 11 10 9400 | da 0 a 1300 | 1340 |

 

1103 11 10 9900 | superiore a 1300 | 1260 |

 

5.Malto non torrefatto | 11071019 | | 1270 |

 

11071099 | | |

 

Malto torrefatto | 11072000 | | 1490 |

 

 

ALLEGATO II

 

Metodo per la determinazione delle ceneri nelle farine

 

APPARECCHIATURA

 

1. Bilancia analitica da laboratorio sensibile a 0,1 mg con relativa pesiera.

 

2. Forno a muffola elettrico, a circolazione d'aria sufficiente, con dispositivo per la regolazione e il controllo della temperatura.

 

3. Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro 5 cm circa, altezza massima 2 cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e in porcellana.

 

4. Essiccatore (diametro interno 18 cm circa) munito di rubinetto e di una piastra ferrata in porcellana o in alluminio.

 

Il materiale disidratante è costituito da cloruro di calcio e da anidride fosforica, e da gel di silice colorato in blu.

 

MODO DI OPERARE

 

1. Il peso della presa campione è da 5 a 6 g. Quando si tratta di farine il cui tenore di ceneri, riferito alla sostanza secca, è probabilmente superiore all'1 %, il peso della presa campione è da 2 a 3 g. Nella pesata della presa campione è sufficiente un'approssimazione di 10 mg; tutte le altre pesate debbono essere fatte con l'approssimazione di 0,1 mg.

 

2 Immediatamente prima dell'uso, le capsule debbono essere riscaldate nel forno a muffola, alla temperatura di incenerimento, fino a peso costante; una durata di 15 minuti è generalmente sufficiente.

 

Le capsule vanno quindi raffreddate in essiccatore sino alla temperatura del laboratorio, seguendo le prescrizioni di cui al punto 7.

 

3. Introdurre la presa campione nella capsula e distribuirla uniformemente sul fondo senza comprimerla. Immediatamente prima dell'incenerimento, bagnare la presa campione con 1-2 ml di alcool etilico.

 

4. Porre le capsule all'entrata del forno, il cui sportello deve restare inizialmente aperto. Quando la fiamma è scomparsa, spingere le capsule nel forno e chiudere lo sportello. Mantenere nel forno stesso una sufficiente circolazione d'aria, tale però da non provocare una fuoriuscita di sostanza dalla capsula.

 

5. L'incenerimento deve portare alla combustione totale delle farine, comprese quelle particelle carboniose che possono essere incluse nelle ceneri. Esso si deve considerare terminato, quando il residuo è praticamente bianco dopo il raffreddamento.

 

6. La temperatura di incenerimento deve raggiungere 900 °C.

 

7. Quando l'incenerimento è terminato, togliere le capsule dal forno e porle a raffreddare su una piastra di eternit per circa 1 minuto, indi introdurle nell'essiccatore (al massimo 4 capsule per volta). L'essiccatore chiuso è posto vicino alla bilancia analitica. Pesare le capsule dopo raffreddamento completo (all'incirca 1 ora).

 

RISULTATI

 

1. Limite di errore: quando il tenore in ceneri è inferiore all'1 %, lo scarto dei risultati di una prova effettuata in doppio non deve essere superiore a 0,02; se il tenore di ceneri è superiore all'1 % lo scarto non deve essere superiore al 2 % di questo tenore di ceneri. Se lo scarto supera questi limiti, la prova deve essere ripetuta.

 

2. Il tenore di ceneri viene espresso per 100 parti di sostanza secca, arrotondato a 0,01.

 

 

ALLEGATO III

 

Diciture di cui all'articolo 12, secondo comma

 

— in bulgaro : Износ на зърнени култури по море — член 12 от Регламент (ЕC) № 234/2010

 

— in spagnolo : Exportación de cereales por vía marítima; artículo 12 del Reglamento (UE) no 234/2010

 

— in ceco : Vývoz obilovin po moři – článek 12 nařízení (EU) č. 234/2010

 

— in danese : Eksport af korn ad søvejen — Artikel 12 i forordning (EU) nr. 234/2010

 

— in tedesco : Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EU) Nr. 234/2010 Artikel 12

 

— in estone : Teravilja eksport meritsi – määruse (EL) nr 234/2010 artikkel 12

 

— in greco : Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 234/2010

 

— in inglese : Export of cereals by sea — Article 12 of Regulation (EU) No 234/2010

 

— in francese : Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (UE) no 234/2010, article 12

 

— in italiano : Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (UE) n. 234/2010, articolo 12

 

— in lettone : Graudu izvešana pa jūras ceļiem – Regulas (ES) Nr. 234/2010 12. pants

 

— in lituano : Grūdų eksportas jūra – reglamento (ES) Nr. 234/2010 12 straipsnis

 

— in ungherese : Gabonafélék exportja tengeri úton – 2010/234/EU rendelet 12. cikk

 

— in maltese : Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar – Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 234/2010

 

— in olandese : Uitvoer van graan over zee — Verordening (EU) nr. 234/2010, artikel 12

 

— in polacco : Wywóz zbóż drogą morską – Art. 12 rozporządzenia (UE) nr 234/2010

 

— in portoghese : Exportação de cereais por via marítima — Artigo 12.o, Regulamento (UE) n.o 234/2010

 

— in rumeno : Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (UE) nr. 234/2010 articolul 12

 

— in slovacco : Vývoz obilnín po mori — článok 12 nariadenia (EÚ) č. 234/2010

 

— in sloveno : Izvoz žit s pomorskim prometom – člen 12 Uredbe (EU) št. 234/2010

 

— in finlandese : Viljan vienti meriteitse – Asetus (EU) N:o 234/2010 12 artikla

 

— in svedese : Export av spannmål sjövägen – Artikel 12 i förordning (EU) nr 234/2010.

 

 

ALLEGATO IV

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione [1] (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7) | |

 

Regolamento (CE) n. 2480/95 della Commissione (GU L 256 del 26.10.1995, pag. 9) | |

 

Regolamento (CE) n. 95/96 della Commissione (GU L 18 del 24.1.1996, pag. 10) | |

 

Regolamento (CE) n. 1259/97 della Commissione (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 10) | |

 

Regolamento (CE) n. 2052/97 della Commissione (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 14) | |

 

Regolamento (CE) n. 2513/98 della Commissione (GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16) | |

 

Regolamento (CE) n. 602/2001 della Commissione (GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16) | |

 

Regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46) | |

 

Regolamento (CE) n. 1431/2003 della Commissione (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16) | |

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50) | limitatamente all’articolo 3 |

 

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1) | limitatamente all’articolo 5 |

 

Regolamento (CE) n. 499/2008 della Commissione (GU L 146 del 5.6.2008, pag. 9) | limitatamente all’articolo 1 |

 

[1] Tale regolamento è anche stato modificato dal regolamento (CE) n. 2094/98 (GU L 266 dell’1.10.1998, pag. 61) che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2513/98 (GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16).

 

 

ALLEGATO V

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1501/95

Presente regolamento |

 

 

Articoli da 1 a 11

Articoli da 1 a 11 |

 

 

Art. 12

— |

 

 

Art. 13

Art. 12 |

 

 

Art. 13 bis

— |

 

 

Art. 14

Art. 13 |

 

 

Art. 15

Art. 14 |

 

 

Art. 16

Art. 15 |

 

 

Art. 17

Art. 16 |

 

 

Art. 18

— |

 

 

Art. 19

— |

 

 

Art. 17 |

 

 

Art. 18 |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato II

Allegato II |

 

 

Allegato III

Allegato III |

 

 

Allegato IV |

 

 

Allegato V |