§ 1.4.984 – Regolamento 11 ottobre 2004, n. 1757.
Regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:11/10/2004
Numero:1757


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 1.4.984 – Regolamento 11 ottobre 2004, n. 1757.

Regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi.

(G.U.U.E. 12 ottobre 2004, n. L 313).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per l’orzo una gara avente ad oggetto la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali.

     (2) Le modalità d’applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all’esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo di esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l’importo di tale cauzione.

     (3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della gara suddetta. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2004/2005.

     (4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

     (5) Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione occorre fissare una quantità minima nonché il termine e il modello da utilizzare per la trasmissione delle offerte ai servizi competenti.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È indetta una gara per la restituzione all’esportazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

     2. La gara riguarda l’orzo da esportare verso l’Algeria, l’Arabia Saudita, il Bahrein, l’Egitto, gli Emirati arabi uniti, l’Iran, l’Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

     3. La gara rimane aperta fino al 23 giugno 2005. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

     In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 ottobre 2004.

 

     Art. 2.

     Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.

 

     Art. 3.

     La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

 

     Art. 4.

     1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, ai fini della determinazione del periodo di validità i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.

     2. I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri trasmettono le offerte alla Commissione, presentate al più tardi un’ora e mezza dopo il termine settimanale indicato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

     In caso di mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

     L’ora fissata per la presentazione delle offerte è l’ora del Belgio.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)