§ 1.6.529 – Regolamento 31 ottobre 1994, n. 2659.
Regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:31/10/1994
Numero:2659


Sommario
Art. 1.      La concessione degli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento
Art. 2.      Il contratto relativo all'ammasso privato viene stipulato dall'organismo d'intervento designato dallo Stato membro con persone fisiche o giuridiche in seguito denominat
Art. 3.      Il contratto di ammasso viene stipulato quando sussistono le seguenti condizioni
Art. 4.      Il contratto di ammasso è stipulato
Art. 5.      1. L'aiuto può essere accordato soltanto per un periodo superiore a sessanta giorni e che non ecceda
Art. 6.      1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato come segue
Art. 7.      1. Lo Stato membro assicura il rispetto delle condizioni stabilite per il pagamento dell'aiuto
Art. 8.      I regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 sono abrogati. Essi, tuttavia, continuano ad applicarsi ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.529 – Regolamento 31 ottobre 1994, n. 2659. [1]

Regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

(G.U.C.E. 1 gennaio 1994, n. L 284).

 

Art. 1.

     La concessione degli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il contratto relativo all'ammasso privato viene stipulato dall'organismo d'intervento designato dallo Stato membro con persone fisiche o giuridiche in seguito denominato

«contraente».

 

     Art. 3.

     Il contratto di ammasso viene stipulato quando sussistono le seguenti condizioni:

     a) alla data di inizio dell'ammasso i formaggi devono avere l'età minima prevista all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 e non devono essere stati oggetto in precedenza di un contratto di ammasso;

     b) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 tonnellate;

     c) i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile e recare impressi in caratteri indelebili:

     - il marchio rilasciato dall'organismo designato dallo Stato membro,

     - il numero dell'impresa di produzione in cui sono stati fabbricati,

     - il mese di fabbricazione, eventualmente in codice,

     - un marchio specifico, apposto all'inizio dell'ammasso, così da distinguerli dai formaggi che non sono stati oggetto di un contratto di ammasso;

     d) il contraente si obbliga:

     - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante la vigenza dello stesso senza la preventiva autorizzazione dell'organismo d'intervento. Ferma restando la condizione relativa al quantitativo minimo per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modificazione limitata alla svincolo dall'ammasso o alla sostituzione di formaggi di cui sia stato accertato un deterioramento qualitativo che impedisca il proseguimento dell'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,

     i) se i medesimi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto non si considera modificato;

     ii) se i medesimi non sono sostituiti, il contratto si considera stipulato dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza. Le spese di controllo determinate da tale modificazione sono a carico dell'ammassante;

     - a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente;

     - a permettere agli organismi competenti di controllare in qualsiasi momento il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

 

     Art. 4.

     Il contratto di ammasso è stipulato:

     a) per iscritto e indicando la data d'inizio dell'ammasso contrattuale, il quantitativo di formaggi oggetto del contratto e l'importo dell'aiuto;

     b) dopo la fine delle operazioni di immagazzinamento della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

 

     Art. 5.

     1. L'aiuto può essere accordato soltanto per un periodo superiore a sessanta giorni e che non ecceda:

     - centottanta giorni per il formaggio Grana Padano,

     - duecentocinquantacinque giorni per il formaggio Parmigiano Reggiano,

     - centocinquanta giorni per il formaggio Provolone.

     2. Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è quello successivo alla data in cui la partita di formaggio oggetto del contratto è sottoposta al controllo dell'organismo competente.

     3. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo alla data di scadenza del periodo di ammasso contrattuale.

     4. In deroga all'articolo 3, lettera d), primo trattino, al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 1, il contraente può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo minimo da svincolare è di 500 chilogrammi.

Tuttavia lo Stato membro può aumentare detto quantitativo fino a due tonnellate.

 

     Art. 6.

     1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato come segue:

     a) 0,10 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio;

     b) per gli oneri finanziari, per giorno di ammasso contrattuale:

     — 0,38 EUR/t per il formaggio grana padano,

     — 0,46 EUR/t per il formaggio parmigiano reggiano,

     — 0,30 EUR/t per il formaggio provolone. [2]

     2. L'importo dell'aiuto, espresso in ECU, concernente un contratto di ammasso è l'importo applicabile il primo giorno dell'ammasso contrattuale.

     3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso che dà diritto all'aiuto.

 

     Art. 7.

     1. Lo Stato membro assicura il rispetto delle condizioni stabilite per il pagamento dell'aiuto.

     2. Il contraente tiene a disposizione dell'autorità nazionale cui è preposta al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

     a) la proprietà, al momento dell'ammasso;

     b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;

     c) la data di entrata all'ammasso;

     d) la presenza nel deposito;

     e) la data di uscita dall'ammasso.

     3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione, nel deposito stesso, una contabilità di magazzino in cui figurano:

     a) l'individuazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti conferiti all'ammasso privato;

     b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;

     c) il numero di formaggi e il loro peso, per partita;

     d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

     4. I prodotti ammassati devono essere facilmente individuabili e contraddistinti per contratto.

     5. Al momento dell'entrata all'ammasso l'organismo competente procede a controlli, segnatamente al fine di accertare che i prodotti ammassati siano ammissibili all'aiuto e di impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, salva l'applicazione dell'articolo 3, lettera d).

     6. L'autorità nazionale preposta al controllo procede:

     a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel deposito. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10% del quantitativo contrattuale complessivo di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro individuazione. Dette verifiche fisiche devono concernere almeno il 5% del quantitativo sottoposto al controllo inopinato;

     b) ad un accertamento della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

     7. I controlli eseguiti ai sensi dei paragrafi 5 e 6 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

     - la data del controllo,

     - la sua durata,

     - le operazioni effettuate.

     La relazione di controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente o, eventualmente, dall'esercente il deposito. 8. Qualora si riscontrino irregolarità su almeno il 5% dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

     Lo Stato membro comunica questi casi alla Commissione entro quattro settimane.

     9. Lo Stato membro può disporre che le spese del controllo siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

 

     Art. 8.

     I regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 sono abrogati. Essi, tuttavia, continuano ad applicarsi ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Abrogato dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 826/2008, con le limitazioni ivi previste.

[2] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 679/99 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 679/1999, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 990/2001, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 779/2002, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 830/2003, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1231/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 826/2005 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 735/2006.