§ 1.6.R42 – Regolamento 1 luglio 2004, n. 1231.
Regolamento (CE) n. 1231/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:01/07/2004
Numero:1231


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.R42 – Regolamento 1 luglio 2004, n. 1231.

Regolamento (CE) n. 1231/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dellammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

(G.U.U.E. 3 luglio 2004, n. L 234).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 10, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Per tenere conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato è necessario modificare tali importi.

     (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2659/94.

     (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:

     a) 10 EUR/t per le spese fisse;

     b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio;

     c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:

     — 0,32 per il formaggio Grana Padano,

     — 0,52 per il formaggio Parmigiano Reggiano,

     — 0,26 per il formaggio Provolone.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.