§ 1.6.1100 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 826.
Regolamento (CE) n. 826/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/05/2005
Numero:826


Sommario
Art. 1.      Il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1100 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 826.

Regolamento (CE) n. 826/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone.

(G.U.U.E. 31 maggio 2005, n. L 137).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione (2) fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone. Considerate le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi di mercato, è necessario modificare tali importi.

     (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2659/94.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:

     «1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:

     a) 7,50 EUR/t per le spese fisse;

     b) 0,20 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio;

     c) per gli oneri finanziari, per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:

     — 0,30 EUR per il grana padano,

     — 0,40 EUR per il parmigiano reggiano,

     — 0,25 EUR per il provolone.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.