§ 1.6.G06 - Regolamento 7 maggio 2002, n. 779.
Regolamento (CE) n. 779/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/05/2002
Numero:779


Sommario
Art. 1.      All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G06 - Regolamento 7 maggio 2002, n. 779.

Regolamento (CE) n. 779/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

(G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 123).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 990/2001, stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

     (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.