§ 1.6.152 – Regolamento 15 giugno 1988, n. 1677.
Regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione che stabilisce norme di qualità per i cetrioli.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/06/1988
Numero:1677


Sommario
Art. 1.      Le norme di qualità per i cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 sono quelle indicate nell'allegato
Art. 2.      Il regolamento n. 183/64/CEE è modificato come segue
Art. 3.      Il regolamento (CEE) n. 1194/69 è modificato come segue
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1989


§ 1.6.152 – Regolamento 15 giugno 1988, n. 1677.

Regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione che stabilisce norme di qualità per i cetrioli.

(G.U.C.E. 16 giugno 1998, n. L 150).

 

Art. 1.

     Le norme di qualità per i cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 sono quelle indicate nell'allegato [1].

     Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

     Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni delle norme, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

 

     Art. 2.

     Il regolamento n. 183/64/CEE è modificato come segue:

     - all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo trattino è soppresso;

     - l'allegato I, parte seconda, è soppresso.

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CEE) n. 1194/69 è modificato come segue:

     - all'articolo 1, i termini «e cetrioli» sono soppressi;

     - l'allegato VII è soppresso.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1989.

 

 

ALLEGATO [2]

NORMA DI QUALITÀ PER CETRIOLI

 

     I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica ai cetrioli delle varietà (cultivar) derivate da Cucumis sativus L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cetrioli destinati alla trasformazione industriale e i cetrioli per sottaceti (cornichons).

 

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cetrioli devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

 

     A) Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cetrioli devono essere:

     - interi,

     - sani; sono esclusi prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

     - di aspetto fresco,

     - resistenti,

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

     - praticamente privi di parassiti,

     - praticamente privi di attacchi di parassiti,

     - senza sapore amaro (fatte salve le disposizioni particolari previste per le categorie II e III nel capitolo « Tolleranze »),

     - privi di umidità esterna anormale,

     - privi di odore e/o sapori estranei.

I cetrioli devono aver raggiunto uno sviluppo sufficiente ed avere al tempo stesso semi teneri.

Il loro stato deve essere tale da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse,

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

 

     B) Classificazione:

     I cetrioli sono classificati nelle quattro categorie seguenti:

     i) Categoria «Extra»:

     I cetrioli di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare tutte le caratteristiche tipiche della varietà.

Essi devono:

     - essere ben sviluppati,

     - essere ben formati e praticamente diritti (altezza massima dell'arco: 10 mm per 10 cm di lunghezza del cetriolo),

     - avere una colorazione tipica della varietà,

     - essere privi di difetti, inclusa qualsiasi deformazione, in particolare quelle dovute allo sviluppo dei semi.

 

     ii) Categoria I:

     I cetrioli di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono:

     - aver raggiunto uno sviluppo sufficiente,

     - essere di forma abbastanza regolare e praticamente diritti (altezza massima dell'arco: 10 mm per 10 cm di lunghezza del cetriolo). Sono ammessi i difetti seguenti:

     - una leggera deformazione, esclusa quella dovuta allo sviluppo dei semi,

     - un lieve difetto di colorazione, in particolare la colorazione chiara della parte del cetriolo che è stata in contatto con il suolo durante la crescita,

     - lievi difetti della buccia dovuti allo strofinamento, alla manipolazione o a basse temperature, purché siano cicatrizzati e tali da non compromettere la conservazione del prodotto.

 

     iii) Categoria II:

     Questa categoria comprende i cetrioli che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Essi possono tuttavia presentare i seguenti difetti:

     - deformazioni diverse da quelle dovute ad un eccessivo sviluppo dei semi,

     - difetti di colorazione che coprano fino ad un terzo della superficie; nel caso dei cetrioli di coltura protetta (serra o plastica) non sono ammessi gravi difetti di colorazione nella parte considerata,

     - screpolature cicatrizzate,

     - lievi danni causati dallo strofinamento o dalla manipolazione, tali da non compromettere seriamente la conservazione e l'aspetto. Per i cetrioli diritti e leggermente ricurvi, sono ammessi tutti i difetti sopra citati.

Per contro, i cetrioli ricurvi sono ammessi se presentano soltanto leggeri difetti di colorazione, ad esclusione di qualsiasi altro difetto o deformazione diversa dalla curvatura.

I cetrioli leggermente ricurvi possono avere un'altezza massima dell'arco di 20 mm per 10 cm di lunghezza del cetriolo.

I cetrioli ricurvi possono avere un'altezza dell'arco superiore e devono essere condizionati a parte.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     La calibrazione è determinata dal peso unitario.

     i) Il peso minimo dei cetrioli coltivati in pieno campo è stabilito in 180 grammi.

Il peso minimo dei cetrioli coltivati in coltura protetta è stabilito in 250 grammi.

 

     ii) I cetrioli coltivati in coltura protetta delle categorie Extra e I devono inoltre possedere:

     - una lunghezza minima di 30 cm per quelli di peso pari a 500 grammi almeno,

     - una lunghezza minima di 25 cm per quelli con peso compreso tra 250 e 500 grammi.

 

     iii) La calibrazione è obbligatoria per i cetrioli delle categorie «Extra» e I.

La differenza di peso tra il cetriolo più pesante e il cetriolo più leggero facenti parte di uno stesso imballaggio non può eccedere:

     - 100 gr se il pezzo più leggero ha un peso compreso tra 180 e 400 gr;

     - 150 gr se il pezzo più leggero pesa 400 gr almeno.

 

     iv) Le disposizioni riguardanti la calibrazione non s'applicano ai cetrioli di tipo a frutto corto.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     In ogni imballaggio sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata.

 

     A) Tolleranze di qualità:

     i) Categoria «Extra»:

     - il 5% in numero di cetrioli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle delle categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

 

     ii) Categoria I:

     Il 10% in numero di cetrioli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

 

     iii) Categoria II:

     Il 10% in numero di cetrioli non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, un massimo del 2% in numero dei cetrioli può presentare una piccola parte terminale avente sapore amaro.

 

     B) Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie, il 10% in numero di cetrioli non conformi alle norme fissate per la calibrazione. Tuttavia, questa tolleranza può riguardare soltanto i prodotti le cui dimensioni e il cui peso differiscono del 10% al massimo dai limiti fissati.

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

     A) Omogeneità

     Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto cetrioli della stessa origine, varietà o tipo, qualità e calibro (sempreché, per quanto riguarda quest'ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione).

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [3].

 

     B) Condizionamento

     i cetrioli devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

     I cetrioli devono essere sufficientemente stretti nell'imballaggio, in modo da evitare qualsiasi danno durante il trasporto.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti.

     L'impiego dei materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia [4].

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

     A. Identificazione [5]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

     B) Natura del prodotto:

     - «Cetrioli» se il contenuto non è visibile dall'esterno,

     - a secondo dei casi, «di coltura protetta» o qualsiasi altra espressione equivalente,

     - a secondo dei casi, «Cetrioli di tipo a frutto corto» o «minicetrioli».

     C) Origine del prodotto:

     Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

     D) Caratteristiche commerciali:

     - categoria e, secondo il caso, per le categorie II e III, l'indicazione «cetrioli ricurvi»,

     - calibro (in caso di calibrazione) espresso dai pesi minimo e massimo dei cetrioli,

     - numero di pezzi (facoltativo).

     E) Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet [6].


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 386/2005.

[2] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 888/97.

[3] Capoverso aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[5] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[6] Comma aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 907/2004.