§ 1.5.t33 - Regolamento 12 marzo 2010, n. 206.
Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/03/2010
Numero:206


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Condizioni generali per l'introduzione di ungulati nell'Unione
Art. 4.  Condizioni applicabili ai centri di raccolta in relazione a determinate partite di ungulati
Art. 5.  Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di campionamento e di analisi per gli ungulati
Art. 6.  Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e Miquelon
Art. 7.  Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di api
Art. 8.  Condizioni generali relative al trasporto di animali vivi nell'Unione
Art. 9.  Termini per il trasporto di animali vivi nell'Unione
Art. 10.  Condizioni speciali relative alla irrorazione con insetticida delle partite di animali vivi trasportati per via aerea nell'Unione
Art. 11.  Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati
Art. 12.  Condizioni specifiche relative al transito di determinate partite di ungulati in paesi terzi
Art. 13.  Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7
Art. 14.  Condizioni generali per l'importazione di carni fresche
Art. 15.  Condizioni da applicare successivamente all'importazione di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici
Art. 16.  Transito e magazzinaggio di carni fresche
Art. 17.  Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia
Art. 18.  Certificazione
Art. 19.  Disposizioni transitorie
Art. 20.  Abrogazione
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 1.5.t33 - Regolamento 12 marzo 2010, n. 206.

Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(G.U.U.E. 20 marzo 2010, n. L 73)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), primo comma, l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, e l'articolo 19,

 

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [2], in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

 

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE [3], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

 

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari [4], in particolare l'articolo 12,

 

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [5], in particolare l'articolo 9,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [6], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16,

 

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [7], in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [8] prevedeva l'adozione di un elenco di paesi o loro parti in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati animali vivi e delle carni fresche di determinati animali.

 

(2) Per questo è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche [9]. Essa stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione europea di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nell'Unione di determinati animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari.

 

(3) Dalla data di adozione della citata decisione nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti dell'Unione che hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore. Inoltre la direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE.

 

(4) L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione in materia di importazione, stabilite nelle decisioni – quali la decisione 79/542/CEE – adottate a norma della direttiva 72/462/CEE, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico.

 

(5) Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio [10], le modalità di applicazione adottate a norma della direttiva 72/462/CEE cessano di applicarsi una volta adottate le disposizioni necessarie a norma dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 o della direttiva 2002/99/CE.

 

(6) La decisione 79/542/CEE è stata più volte modificata e vi sono state inserite le disposizioni in materia di importazione basate sul nuovo quadro normativo. A fini di chiarezza e trasparenza è opportuno che sia un nuovo atto giuridico a contemplare le misure contenute nella decisione 79/542/CEE. Il presente regolamento comprende tutte le disposizioni della decisione 79/542/CEE. Di conseguenza all'entrata in vigore del presente regolamento la decisione 79/542/CEE decade e non è più applicabile in attesa di formale abrogazione.

 

(7) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche dell'Unione di cui all'allegato F della medesima direttiva. Essa prevede che animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni possono essere importati solo da un paese terzo che figuri in un elenco redatto nel rispetto della procedura da essa contemplata. Inoltre detti animali vivi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva.

 

(8) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale [11] stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. Occorre assicurare che i veterinari o ispettori ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi perlomeno equivalenti a quelli stabiliti dalla suddetta direttiva. Alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del presente regolamento, hanno fornito garanzie sufficienti in merito alla sussistenza e all'applicazione di tali regole e principi. È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di determinati animali vivi da quei paesi terzi, purché la loro specifica situazione epidemiologica non imponga altre restrizioni.

 

(9) La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano. La direttiva prevede che vengano istituiti elenchi di paesi terzi o di regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale e stabilisce che tali importazioni devono rispettare determinate condizioni di certificazione veterinaria.

 

(10) La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell'Unione di determinati ungulati vivi. L'importazione e il transito nell'Unione di tali ungulati vivi sono autorizzati unicamente in provenienza dai paesi terzi e dai territori che figurano nell'elenco o negli elenchi stilati secondo la procedura prevista dalla direttiva e dette importazioni devono rispettare determinate condizioni di certificazione veterinaria.

 

(11) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/65/CEE, gli animali vivi e i prodotti di origine animale cui si applicano le direttive 92/65/CEE, 2002/99/CE e 2004/68/CE possono essere importati e transitare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato veterinario e se conformi alle condizioni pertinenti stabilite dalla legislazione dell'Unione.

 

(12) Ai fini dell'applicazione delle direttive 92/65/CEE, 2002/99/CE e 2004/68/CE è di conseguenza opportuno che il presente regolamento istituisca elenchi di paesi terzi, territori e loro parti e definisca le condizioni di importazione specifiche, compresi i modelli dei certificati veterinari per determinati animali vivi e le carni fresche di determinati animali.

 

(13) Ai fini della coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle norme di sanità pubblica previste da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare dai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 che stabiliscono norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale e per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nonché di quanto disposto dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti [12], e dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [13].

 

(14) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali nei settori riguardanti i mangimi, gli alimenti, la salute e il benessere degli animali. L'articolo 48 del suddetto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare un elenco di paesi terzi da cui possono essere importati nell'Unione prodotti specifici. Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, compresa l'istituzione di elenchi di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale. Queste norme prevedono che gli elenchi possano essere combinati con altri elenchi compilati a fini di salute pubblica e salute degli animali.

 

(15) È opportuno quindi che i modelli dei certificati contenuti negli allegati del presente regolamento contengano attestazioni che certifichino il rispetto delle condizioni di salute pubblica di cui alla direttiva 96/23/CE e ai regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

 

(16) Occorre che i modelli dei certificati contenuti negli allegati del presente regolamento comprendano anche attestazioni che certifichino il rispetto delle condizioni di benessere degli animali di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento [14] e al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate [15].

 

(17) Per garantire che la salute degli animali vivi introdotti nell'Unione non sia compromessa durante il trasporto dal paese terzo di origine all'Unione, è opportuno stabilire determinati requisiti per il trasporto degli animali vivi, anche per quanto concerne i centri di raccolta.

 

(18) Onde assicurare la protezione della salute degli animali nell'Unione, è opportuno che gli animali vivi vengano trasferiti direttamente al luogo di destinazione nell'Unione.

 

(19) Le carni fresche introdotte nell'Unione in transito verso un paese terzo rappresentano un rischio trascurabile per la salute pubblica. È necessario però che tali carni soddisfino tutte le pertinenti condizioni di polizia sanitaria. Vanno pertanto dettate norme specifiche sul transito delle carni fresche e sul loro magazzinaggio prima del transito.

 

(20) Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad che interessa soltanto la Lettonia, la Lituania e la Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nell'Unione di partite destinate alla Russia e da essa provenienti.

 

(21) È opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche, escluse frattaglie e carne macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili ottenute da animali catturati in libertà. Per escludere ogni rischio zoosanitario che tale introduzione potrebbe rappresentare, è opportuno che tali animali vengano tenuti separati dagli animali selvatici per un periodo di tre mesi prima dell'introduzione delle suddette partite nell'Unione. Il modello di certificato veterinario relativo a tali partite (RUF) ne deve di conseguenza tener conto.

 

(22) La decisione 2003/881/CE della Commissione, dell' 11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi [16] stabilisce le condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api da determinati paesi terzi. Ai fini della semplificazione della legislazione dell'Unione è opportuno inserire nel presente regolamento le misure previste dalla decisione 2003/881/CE che va pertanto abrogata.

 

(23) È opportuno stabilire un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e agli operatori di prendere le misure necessarie per conformarsi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

(24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di partite contenenti gli animali vivi o le carni fresche che seguono:

 

a) gli ungulati;

 

b) gli animali elencati nell'allegato IV, parte 2;

 

c) le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le preparazioni di carni, di ungulati e di equidi.

 

2. Il presente regolamento istituisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione le partite di cui al paragrafo 1.

 

3. Il presente regolamento non si applica all'introduzione nell'Unione di animali non domestici:

 

a) destinati a mostre o esibizioni presso le quali tali animali non sono tenuti o allevati abitualmente;

 

b) appartenenti a circhi;

 

c) destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.

 

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "ungulati": gli ungulati quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/68/CE;

 

b) "carni fresche": le carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

 

c) "equidi": gli equidi quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 90/426/CEE [17];

 

d) "azienda": un'azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi gli zoo, i parchi di attrazione e le riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.

 

CAPO II

 

CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI ANIMALI VIVI NELL'UNIONE

 

     Art. 3. Condizioni generali per l'introduzione di ungulati nell'Unione

Le partite di ungulati possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

 

a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato I, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;

 

b) sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato I, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della parte 1 del suddetto allegato e il certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;

 

c) soddisfano le prescrizioni enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera b), comprese:

 

i) le garanzie supplementari previste dal certificato medesimo, ove ciò sia specificato nella colonna 5 della tabella dell'allegato I, parte 1;

 

ii) le eventuali ulteriori condizioni di certificazione veterinaria che lo Stato membro di destinazione può imporre a norma della legislazione veterinaria dell'Unione e che sono indicate nel certificato.

 

     Art. 4. Condizioni applicabili ai centri di raccolta in relazione a determinate partite di ungulati

Le partite di ungulati contenenti animali vivi di più aziende possono essere introdotte nell'Unione solo se gli animali sono raccolti in centri di raccolta riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo di origine in base alle condizioni enunciate nell'allegato I, parte 5.

 

     Art. 5. Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di campionamento e di analisi per gli ungulati

Se, per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati, i certificati veterinari elencati nella colonna 4 della tabella dell'allegato I, parte 1, prevedono il prelievo di campioni e l'esecuzione di analisi per le malattie elencate nella parte 6 dello stesso allegato, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi avvengono sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo di origine nel rispetto dei protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi di cui alla parte 6 del già citato allegato.

 

     Art. 6. Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e Miquelon

Le partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nella tabella dell'allegato I, parte 7, introdotte a Saint Pierre e Miquelon meno di sei mesi prima della spedizione da Saint Pierre e Miquelon nell'Unione, possono essere introdotte nell'Unione solo se:

 

a) soddisfano le condizioni di soggiorno e quarantena enunciate al capo 1 della suddetta parte;

 

b) sono state sottoposte ad analisi conformemente alle prescrizioni sui test zoosanitari di cui al capo 2 della suddetta parte.

 

     Art. 7. Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di api

1. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, possono essere introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori:

 

a) elencati nell'allegato II, parte 1;

 

b) in cui la presenza della peste americana, del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato.

 

2. In deroga all'articolo 1, lettera a), le partite di api possono essere introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio di cui all'allegato II, parte 1, ove tale parte:

 

a) costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio;

 

b) sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1.

 

Quando si applica tale deroga, è vietata l'introduzione nell'Unione di partite di api provenienti da tutte le altre parti del paese terzo o del territorio interessato che non siano elencate nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1.

 

3. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, sono costituite da:

 

a) gabbiette di api regine (Apis mellifera e Bombus spp.) contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 api accompagnatrici, oppure

 

b) contenitori di bombi (Bombus spp.) contenenti ciascuno una colonia di un massimo di 200 bombi adulti.

 

4. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2:

 

a) sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato e firmato da un ispettore ufficiale del paese terzo esportatore;

 

b) soddisfano le condizioni veterinarie enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera a).

 

     Art. 8. Condizioni generali relative al trasporto di animali vivi nell'Unione

Nel periodo successivo al carico nel paese terzo di origine e prima dell'arrivo al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione, le partite di animali vivi non sono:

 

a) trasportate insieme ad animali vivi:

 

i) non destinati a essere introdotti nell'Unione, oppure

 

ii) di qualifica sanitaria inferiore;

 

b) scaricate, né – in caso di trasporto aereo – trasferite su un altro aeromobile, né trasportate su strada o ferrovia né condotte a piedi in un paese terzo, in un territorio o in una loro parte che non siano elencati nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, o per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato I, parte 1, non preveda un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata.

 

     Art. 9. Termini per il trasporto di animali vivi nell'Unione

Le partite di animali vivi possono essere introdotte nell'Unione solo se giungono al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione entro dieci giorni dalla data del rilascio dell'idoneo certificato veterinario.

 

In caso di trasporto via mare, il termine di dieci giorni è prorogato di un ulteriore periodo corrispondente alla durata del viaggio via mare, certificata da una dichiarazione sottoscritta dal comandante della nave, redatta secondo il modello di cui all'allegato I, parte 3 ed allegata in originale al certificato veterinario.

 

     Art. 10. Condizioni speciali relative alla irrorazione con insetticida delle partite di animali vivi trasportati per via aerea nell'Unione

Nel caso in cui il trasporto di partite di animali vivi, escluse le partite di api, avvenga per via aerea, la cassa o il contenitore in cui avviene il trasporto e l'area adiacente vengono irrorate con un insetticida adatto.

 

L'operazione è effettuata dopo il carico immediatamente prima della chiusura delle porte dell'aeromobile e poi ad ogni successiva apertura delle porte in un paese terzo fino all'arrivo dell'aeromobile alla destinazione finale.

 

Il capitano dell'aeromobile certifica l'avvenuta irrorazione con insetticida sottoscrivendo una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato I, parte 4, ed allegata in originale al certificato veterinario.

 

     Art. 11. Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati

1. Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate all'allevamento e alla produzione oppure destinate a zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia sono trasferite senza indugio all'azienda di destinazione.

 

Gli ungulati restano in quell'azienda per un periodo minimo di trenta giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello.

 

2. Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate alla macellazione immediata sono trasferite senza indugio al macello di destinazione, dove sono macellate entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo al macello stesso.

 

     Art. 12. Condizioni specifiche relative al transito di determinate partite di ungulati in paesi terzi

Per consentire alle partite di ungulati cui si applica la condizione specifica I dell'allegato I, parte 1, originarie di uno Stato membro e destinate a un altro Stato membro, il transito in un paese terzo, in un territorio o in una loro parte di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, per i quali però la colonna 4 della tabella non prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alle partite di tali ungulati, si applicano le seguenti condizioni:

 

a) nel caso di bovini da ingrasso:

 

i) le aziende di destinazione finale devono essere designate preventivamente dall'autorità competente del luogo di destinazione finale;

 

ii) gli animali vivi compresi nella partita non devono lasciare l'azienda di destinazione finale salvo per la macellazione immediata;

 

iii) per tutta la durata della permanenza nell'azienda degli animali compresi nella partita, tutti i movimenti di animali vivi in entrata e in uscita dall'azienda di destinazione finale devono essere effettuati sotto il controllo dell'autorità competente;

 

b) nel caso di ungulati destinati alla macellazione immediata si applica l'articolo 11, paragrafo 2.

 

     Art. 13. Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7

1. Le partite di api regine di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono trasferite senza indugio nel luogo designato di destinazione finale in cui gli alveari sono posti sotto il controllo dell'autorità competente e le api regine sono trasferite in altre gabbiette prima di essere introdotte nelle colonie locali.

 

2. Le gabbiette, le api accompagnatrici e altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine sono inviati a un laboratorio designato dall'autorità competente dove si procede agli esami per la ricerca:

 

a) del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida), delle sue uova o delle sue larve;

 

b) di segni dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

 

Le gabbiette, le api accompagnatrici e tutto il materiale sono distrutti dopo gli esami di laboratorio.

 

3. Le partite di bombi (Bombus spp.) di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), sono trasferite senza indugio al luogo di destinazione designato.

 

I bombi possono rimanere nel contenitore nel quale sono stati introdotti nell'Unione fino alla fine della vita della colonia.

 

Il contenitore e tutto il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengono distrutti, al più tardi, alla fine della vita della colonia.

 

CAPO III

 

CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI CARNI FRESCHE NELL'UNIONE

 

     Art. 14. Condizioni generali per l'importazione di carni fresche

Le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

 

a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato II, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;

 

b) sono presentate al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato II, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della parte 1 del suddetto allegato e il certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;

 

c) soddisfano le condizioni enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera b), comprese:

 

i) le garanzie supplementari previste dal certificato medesimo, ove ciò sia specificato nella colonna 5 della tabella dell'allegato II, parte 1;

 

ii) le eventuali ulteriori condizioni di certificazione veterinaria che lo Stato membro di destinazione può imporre a norma della legislazione veterinaria dell'Unione e che sono indicate nel certificato.

 

     Art. 15. Condizioni da applicare successivamente all'importazione di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE del Consiglio [18], le partite di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici destinate al consumo umano dopo un'ulteriore trasformazione sono trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.

 

     Art. 16. Transito e magazzinaggio di carni fresche

L'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche non destinate a essere importate nell'Unione, ma destinate a un paese terzo immediatamente dopo il transito oppure dopo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, è autorizzata solo se le partite soddisfano le seguenti condizioni:

 

a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato II, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;

 

b) soddisfano le condizioni specifiche di polizia sanitaria previste per la partita interessata, illustrate nel pertinente modello di certificato veterinario di cui alla lettera a);

 

c) sono corredate di un certificato veterinario redatto secondo il modello di certificato veterinario di cui all'allegato III, compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;

 

d) la loro ammissione al transito, e se del caso al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione [19], firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.

 

     Art. 17. Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

1. In deroga all'articolo 16, è autorizzato il transito nell'Unione, su strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontalieri designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione [20], di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

 

a) la partita viene sigillata presso il posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione dai servizi veterinari dell'autorità competente con un sigillo numerato progressivamente;

 

b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione;

 

c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

 

d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.

 

2. Le partite di cui sopra non possono essere oggetto sul territorio dell'Unione di operazioni di scarico o di magazzinaggio, quali definite all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

 

3. L'autorità competente effettua regolari controlli volti a verificare che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano a quelli in entrata.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. Certificazione

I certificati veterinari prescritti dal presente regolamento sono compilati secondo le note esplicative dell'allegato V.

 

Ciò non osta, tuttavia, al ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi concordati, armonizzati a livello dell'Unione.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2010, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 79/542/CEE o 2003/881/CE.

 

     Art. 20. Abrogazione

La decisione n. 2003/881/CE è abrogata.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

[1] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

 

[2] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

 

[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

 

[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[5] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

 

[6] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

 

[7] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[8] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

 

[9] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

 

[10] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

 

[11] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

 

[12] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

 

[13] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

 

[14] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

 

[15] GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

 

[16] GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26.

 

[17] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

 

[18] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

 

[19] GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

 

[20] GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

(Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

(Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

Note esplicative per la compilazione dei certificati veterinari

 

(di cui all'articolo 18)

 

a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore sulla base dei modelli contenuti negli allegati I, II e IV, parte 2, e nell'allegato III, secondo lo schema corrispondente agli animali vivi/alle carni fresche in questione.

 

Essi devono contenere, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte di esso.

 

Se lo Stato membro di destinazione impone per gli animali vivi/le carni fresche in questione eventuali ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato veterinario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

 

b) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

 

c) Per gli animali vivi/le carni fresche esportati da un territorio o dai territori dello stesso paese esportatore di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1 degli allegati I, II o IV, spediti verso la stessa destinazione e trasportati nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, deve essere presentato un unico e distinto certificato.

 

d) L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

 

e) Il certificato veterinario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

 

f) Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato veterinario), si allegano fogli supplementari al certificato, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

 

g) Se il certificato, compresi gli elenchi supplementari di cui alla lettera f), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine in basso e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

 

h) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale oppure da un altro ispettore ufficiale designato, ove ciò sia previsto dal modello di certificato veterinario. Quando si tratta di animali vivi, il certificato deve essere compilato e firmato nelle 24 ore precedenti il carico della partita destinata a essere introdotta nell'Unione. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE [1].

 

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

 

i) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle 1.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente.

 

[1] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.