§ 1.5.G40 – Decisione 11 dicembre 2003, n. 881.
Decisione n. 2003/881/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/12/2003
Numero:881


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.G40 – Decisione 11 dicembre 2003, n. 881. [1]

Decisione n. 2003/881/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 17 dicembre 2003, n. L 328).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/462/CE della Commissione, del 12 luglio 2003, relativa alla certificazione sanitaria per le importazioni di api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi, stabilisce le condizioni di certificazione sanitaria per questo tipo di importazioni dai paesi terzi in conformità della direttiva 92/65/CEE.

     (2) Il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è un parassita esotico che attacca le api mellifere; originario dell'Africa, si è diffuso anche in altri paesi terzi, causando gravi danni all'apicoltura. Ora come ora, non si dispone di un trattamento sicuro ed efficace contro questo parassita, la cui diffusione mette a repentaglio la sostenibilità dell'industria apicola nella Comunità e, pertanto, anche dell'agricoltura e dell'ambiente, poiché perturba l'impollinazione.

     (3) Il piccolo scarabeo dell'alveare non figura tra gli organismi repertoriati dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e non si hanno informazioni sulla portata dell'infestazione nei paesi terzi.

     (4) L'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) è un parassita esotico che attacca le api mellifere e si sta diffondendo in vari paesi terzi, creando gravi problemi per l'industria apicola. Se venisse introdotto nella Comunità, potrebbe avere effetti altrettanto devastanti sulla sostenibilità dell'industria apicola comunitaria.

     (5) A norma del regolamento (CE) n. 1398/2003, la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro Tropilaelaps nella Comunità è soggetta a denuncia poiché figurano entrambi nell'elenco della direttiva 92/ 65/CEE. A tutt'oggi, non è stata segnalata la presenza di nessuno dei due parassiti nella Comunità.

     (6) Oltre ad assoggettare questi parassiti all'obbligo di denuncia nella Comunità, occorre pertanto stabilire requisiti supplementari per l'importazione di api da determinati paesi terzi onde limitare il rischio di introdurre il piccolo scarabeo dell'alveare e l'acaro Tropilaelaps nella Comunità, tutelando così la situazione sanitaria dell'apicoltura comunitaria.

     (7) L'eventuale infestazione ad opera del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro Tropilaelaps può essere individuata agevolmente solo per le api regine scortate da un piccolo numero di nutrici in gabbie individuali; di conseguenza, le importazioni di api devono essere limitate, in linea di massima, a queste spedizioni.

     (8) Non è stato tuttavia dimostrato che l'acaro Tropilaelaps possa infestare colonie di bombi (Bombus spp.). Dai dati disponibili risulta inoltre che il piccolo scarabeo dell'alveare infesta le colonie di bombi solo in condizioni sperimentali, e non vi sono prove documentate che possa farlo nell'ambiente naturale. Le piccole colonie di bombi allevate in condizioni ambientali controllate possono essere commercializzate, in particolare, a vantaggio dell'industria orticola, mentre l'importazione delle regine dei bombi dall'ambiente naturale può rimanere necessaria a scopo di allevamento. Di conseguenza, l'importazione di bombi (Bombus spp.) deve essere autorizzata anche per piccole spedizioni allevate unicamente in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti, e di cui si possa garantire l'immunità dal piccolo scarabeo dell'alveare.

     (9) Per rendere chiara la legislazione comunitaria e armonizzare ulteriormente i requisiti comunitari in materia di polizia sanitaria occorre pertanto abrogare la decisione 2000/462/CE sostituendola con le disposizioni della presente decisione che limitano le autorizzazioni d'importazione alle api regine (Apis mellifera) e alle regine dei bombi (Bombus spp.) scortati da un piccolo numero di nutrici, oppure alle piccole colonie di bombi (Bombus spp.) allevate in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti.

     (10) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale,stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi; poiché occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari dei paesi terzi preposti alla certificazione offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, l'importazione di api nella Comunità deve essere autorizzata unicamente dai paesi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. [2]

     1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) a norma della direttiva 92/65/CEE a condizione che:

     — provengano dai paesi terzi, o da parti di tali paesi, elencati nella parte 1 dell'allegato III,

     — siano corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I e forniscano le garanzie ivi specificate,

     — vengano spedite in partite di 20 nutrici al massimo per ape regina in una gabbia individuale.

     2. Gli Stati membri autorizzano l’importazione delle api (Apis mellifera e Bombus spp.) di cui al paragrafo 1 da un paese terzo esclusivamente nel caso in cui la peste americana e le malattie causate da parassiti quali il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) siano soggette a notifica su tutto il territorio di tale paese terzo.

     A titolo di deroga, le importazioni di api sono autorizzate da una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata di un paese terzo indicata nella parte 2 dell’Allegato III. Quando si applica tale deroga, le importazioni di api da tutte le altre parti del territorio di tale paese terzo non indicate nella parte 2 dell’allegato III sono automaticamente escluse.

     3. Una volta giunte a destinazione, dove gli alveari sono posti sotto controllo ufficiale, le api regine vengono trasferite in altre gabbie prima di essere introdotte nelle colonie locali.

     4. Le gabbie, le nutrici e l'altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine devono essere inviati a un laboratorio dove si procederà agli esami necessari per individuare l'eventuale presenza del piccolo scarabeo dell'alveare, comprese le sue uova e le sue larve, e dell'acaro Tropilaelaps. Dopo gli esami di laboratorio, il materiale sarà integralmente distrutto.

 

          Art. 2.

     In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, gli Stati membri autorizzano anche le importazioni di spedizioni di bombi (Bombus spp.) limitate ad un'unica colonia con un massimo di 200 bombi adulti per contenitore, corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II e alle garanzie ivi specificate. In questo caso, e in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, basta che il contenitore e tutto il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengano distrutti durante o subito dopo la fine della vita della colonia.

 

          Art. 3.

     La decisione 2000/462/CE è abrogata.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2003.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [3]

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III [4]

 

     Parte 1: Elenco di paesi terzi autorizzati in linea di principio in quanto ottemperanti alle condizioni veterinarie fondamentali per le esportazioni di api regine nella Comunità europea:

     — paesi elencati nella parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come modificato da ultimo).

     Parte 2: Regioni di un paese terzo geograficamente e epidemiologicamente isolate per quanto riguarda la peste americana, il piccolo scarabeo dell'alveare e l'acaro Tropilaelaps e che soddisfano le disposizioni in merito alla notifica di tali malattie o parassiti, autorizzate a esportare api regine nella Comunità europea:

     — Stato delle Hawaii (USA).


[1] Abrogata dall'art. 20 del Regolamento (UE) n. 206/2010.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/60/CE.

[3] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/60/CE.

[4] Allegato inserito dall’art. 1 della decisione n. 2005/60/CE.