§ 1.5.L38 – Decisione 20 gennaio 2005, n. 60.
Decisione n. 2005/60/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/881/CE relativa alle condizioni di polizia e di certificazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/01/2005
Numero:60


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.L38 – Decisione 20 gennaio 2005, n. 60.

Decisione n. 2005/60/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/881/CE relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi per quanto riguarda gli Stati Uniti dAmerica. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 gennaio 2005, n. L 25).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 17, paragrafi 2, lettera b), l’articolo 3, lettera a), e l'articolo 19, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/881/CE della Commissione fissa le condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da taluni paesi terzi.

     (2) Il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sono parassiti esotici che attaccano le api mellifere e che si sono diffusi in numerosi paesi terzi creando gravi danni all'apicoltura. Nell’intento di impedire l’introduzione di tali parassiti nell’ Unione europea, la decisione 2003/881/CE ha definito alcune misure cautelative riguardo alle importazioni di api vive.

     (3) In considerazione delle caratteristiche di tali malattie e del fatto che esse non sono soggette a notifica obbligatoria all’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), le disposizioni in materia di importazione di api regine vive nell’Unione europea prescrivono che la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro Tropilaelaps sia soggetta a denuncia su tutto il territorio del paese terzo esportatore. Le competenti autorità degli Stati Uniti (APHIS — Animal and Plant Health Inspection Service) hanno informato i servizi della Commissione che ciò non vale per tutti gli Stati degli Stati Uniti. Per tale motivo, esse chiedono alla Commissione una deroga che autorizzi l’esportazione di api regine vive dalle Hawaii, Stato geograficamente separato da tutti gli altri Stati degli Stati Uniti e in cui le malattie sono soggette a notifica.

     (4) Le competenti autorità degli Stati Uniti hanno trasmesso tutte le necessarie informazioni riguardo alla situazione veterinaria con riferimento alle api nelle Hawaii, precisando che nel territorio di tale Stato non si importano api dal 1985 e che vi vengono eseguite a cadenza regolare indagini per la rilevazione di malattie delle api, incluse quelle provocate dal piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e dall'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp).

     (5) Tenuto conto della particolare situazione geografica delle Hawaii e della situazione sanitaria con riferimento alle malattie delle api in tale Stato, è opportuno predisporre un meccanismo specifico per i territori isolati che consenta appropriate deroghe in virtù del principio della regionalizzazione; una siffatta deroga va concessa alle Hawaii per consentire l’importazione di api regine vive e di regine di bombi vive esclusivamente da tale parte degli Stati Uniti.

     (6) L’articolo 1 e gli allegati della decisione 2003/881/CE vanno modificati di conseguenza.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2003/881/CE è modificata come indicato in appresso.

     1) L’articolo 1 è sostituito come segue:

     «Articolo 1

     1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) a norma della direttiva 92/65/CEE a condizione che:

     — provengano dai paesi terzi, o da parti di tali paesi, elencati nella parte 1 dell'allegato III,

     — siano corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I e forniscano le garanzie ivi specificate,

     — vengano spedite in partite di 20 nutrici al massimo per ape regina in una gabbia individuale.

     2. Gli Stati membri autorizzano l’importazione delle api (Apis mellifera e Bombus spp.) di cui al paragrafo 1 da un paese terzo esclusivamente nel caso in cui la peste americana e le malattie causate da parassiti quali il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) siano soggette a notifica su tutto il territorio di tale paese terzo.

     A titolo di deroga, le importazioni di api sono autorizzate da una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata di un paese terzo indicata nella parte 2 dell’Allegato III. Quando si applica tale deroga, le importazioni di api da tutte le altre parti del territorio di tale paese terzo non indicate nella parte 2 dell’allegato III sono automaticamente escluse.

     3. Una volta giunte a destinazione, dove gli alveari sono posti sotto controllo ufficiale, le api regine vengono trasferite in altre gabbie prima di essere introdotte nelle colonie locali.

     4. Le gabbie, le nutrici e l'altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine devono essere inviati a un laboratorio dove si procederà agli esami necessari per individuare l'eventuale presenza del piccolo scarabeo dell'alveare, comprese le sue uova e le sue larve, e dell'acaro Tropilaelaps. Dopo gli esami di laboratorio, il materiale sarà integralmente distrutto.».

     2) L’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione.

     3) L’allegato II della presente decisione è inserito quale nuovo allegato III.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO III

 

     Parte 1: Elenco di paesi terzi autorizzati in linea di principio in quanto ottemperanti alle condizioni veterinarie fondamentali per le esportazioni di api regine nella Comunità europea:

     — paesi elencati nella parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come modificato da ultimo).

     Parte 2: Regioni di un paese terzo geograficamente e epidemiologicamente isolate per quanto riguarda la peste americana, il piccolo scarabeo dell'alveare e l'acaro Tropilaelaps e che soddisfano le disposizioni in merito alla notifica di tali malattie o parassiti, autorizzate a esportare api regine nella Comunità europea:

     — Stato delle Hawaii (USA).».