§ 1.5.P27 - Regolamento 10 aprile 2006, n. 657.
Regolamento (CE) n. 657/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/04/2006
Numero:657


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P27 - Regolamento 10 aprile 2006, n. 657.

Regolamento (CE) n. 657/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Regno Unito ed abroga la decisione 98/256/CE del Consiglio e le decisioni 98/351/CE e 1999/514/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 29 aprile 2006, n. L 116).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 23,

     vista la direttiva n. 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione n. 94/474/CE e abroga la decisione n. 96/239/CE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione n. 98/256/CE è mantenuta quale misura transitoria dall'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001.

      (2) La decisione n. 98/256/CE vieta l’esportazione dal Regno Unito di bovini vivi e di prodotti derivati da bovini macellati nel Regno Unito che possono entrare nella catena alimentare umana o animale oppure che sono destinati ad essere utilizzati in prodotti cosmetici, farmaceutici o medici. Sono previste alcune deroghe, vale a dire per l’esportazione di carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina nell’ambito del programma di esportazione su base cronologica (DBES).

      (3) Le due condizioni che vanno soddisfatte prima di poter revocare l’embargo contro il Regno Unito sono un numero di casi di BSE inferiore a 200 su un milione di bovini adulti e una conclusione positiva dell’ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) riguardante l’applicazione dei controlli della BSE nel Regno Unito, nonché la preparazione di quest’ultimo a conformarsi alla legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione dei bovini ed i test sui bovini.

      (4) In occasione della riunione generale di maggio 2003, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ha modificato i criteri per definire la soglia tra paesi a rischio moderato (categoria 4) e paesi ad alto rischio (categoria 5). Tale soglia è stata fissata a 200 casi di BSE su un milione di animali adulti della popolazione, per i paesi che effettuano una sorveglianza attiva.

      (5) Nel giugno del 2003, sulla base del fatto che l’incidenza della BSE nel Regno Unito si avvicinava alla soglia di 200 e che per questo motivo non doveva più essere considerato un paese OIE ad alto rischio, il Regno Unito ha chiesto di poter beneficiare delle stesse norme applicate al commercio degli altri Stati membri. A sostegno della domanda il Regno Unito ha presentato una documentazione che include stime dell’incidenza assoluta basate sui risultati del regime di test parziale in vigore nel Regno Unito.

      (6) Nel suo parere del 21 aprile 2004 relativo alla motivazione scientifica che giustifica le proposte di modifica del programma del Regno Unito di esportazione su base cronologica (DBES) e della regola dei trenta mesi (Over Thirty Months rule — OTM), il gruppo di esperti sui rischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) conclude che i bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1° agosto 1996 devono essere esclusi dalla catena alimentare umana e animale, a causa della maggiore incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrata in questo gruppo. Tuttavia per i bovini nati dopo tale data il gruppo conclude che il rischio di BSE per i consumatori è paragonabile a quello di altri Stati membri. A decorrere dal 1° agosto 1996 nel Regno Unito è stato vietato l’impiego di farina di carne e di ossa nei mangimi degli animali da allevamento.

      (7) Il 12 maggio 2004 l’AESA ha pubblicato il suo parere sullo classificazione di rischio moderato. Tale parere indicava che l’incidenza nel Regno Unito sarebbe probabilmente sceso al di sotto di 200 entro luglio e dicembre 2004. Alla riunione plenaria del 9 e 10 marzo 2005 l’AESA ha concluso che i dati di sorveglianza per la seconda metà del 2004 confermavano le conclusioni del suo parere del maggio 2004 e che secondo la classificazione OIE il Regno Unito poteva essere considerato un paese con una categoria di rischio moderato in termini della BSE per tutta la popolazione di bovini.

      (8) Il 19 luglio 2004 l'UAV ha pubblicato la relazione della missione in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ha avuto luogo dal 26 aprile al 7 maggio 2004, ai fini di una revisione generale delle misure di tutela contro la BSE. La relazione concludeva che il sistema in vigore nell'Irlanda del Nord era per lo più soddisfacente ma che erano stati notati in varie zone in Gran Bretagna problemi che andavano risolti.

      (9) Il 28 settembre 2005 l’UAV ha pubblicato la relazione di una missione in Gran Bretagna dal 6 al 15 giugno 2005 che aveva come oggetto le misure di tutela contro la BSE. Con tale missione si è concluso che nella maggior parte delle zone era stato riscontrato un progresso soddisfacente.

      (10) Il 7 novembre 2005 il Regno Unito ha sostituito la regola OTM con la regola in vigore prima del 1996. I bovini nati anteriormente al 1° agosto saranno esclusi in via permanente dalla catena alimentare umana e animale. Dall’ottobre del 2004 il Regno Unito applica lo stesso programma di monitoraggio degli altri Stati membri per la popolazione bovina nata dopo il 31 luglio 1996. È opportuno modificare l’attuale programma di sorveglianza applicabile agli animali nell’ambito del programma di distruzione istituito con il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito.

      (11) Vista la classificazione di rischio moderato per la popolazione bovina e tenendo conto delle relazioni favorevoli delle missioni dell’UAV, le restrizioni connesse alla BSE sul commercio di bovini e di prodotti di origine bovina possono essere revocate.

      (12) Le condizioni per la revoca dell’embargo sono state soddisfatte il 15 giugno 2005, la data in cui è terminata la missione dell’UAV in Gran Bretagna. Il presente regolamento deve pertanto essere applicato soltanto alla carne e ai prodotti a base di carne di animali macellati dopo questa data.

      (13) La decisione n. 98/256/CE deve pertanto essere abrogata e le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001 devono essere applicate appieno.

      (14) A norma della decisione n. 2005/598/CE, al Regno Unito è vietato commercializzare prodotti derivati da bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1° agosto 1996. Allo stesso modo il Regno Unito deve garantire che i bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1° agosto 1996 non siano trasferiti dal suo territorio ad altri Stati Membri o paesi terzi.

      (15) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001, la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 24 mesi è considerata materiale specifico a rischio. Il Regno Unito beneficia di una deroga che consente l'utilizzo di colonne vertebrali derivate da bovini di età inferiore a 30 mesi. Tale regolamento stabilisce inoltre un elenco esteso di materiali specifici a rischio per il Regno Unito.

      (16) In seguito alla revoca delle restrizioni attuali il limite dell'età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini e l'elenco dei materiali specifici a rischio applicati negli altri Stati membri vanno applicati anche nel Regno Unito. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

      (17) Vista l’attuale differenza tra la soglia di età applicata nel Regno Unito e quella applicata negli altri Stati membri per la rimozione della colonna vertebrale in quanto materiale specifico a rischio, ai fini di controllo gli effetti immediati del presente regolamento non vanno applicati alla colonna vertebrale di bovini nati o allevati nel Regno Unito dopo il 31 luglio 1996 e macellati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La colonna vertebrale ed i prodotti derivati dalla colonna vertebrale non vanno trasferiti dal Regno Unito ad altri Stati membri o paesi terzi.

      (18) Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria occorre abrogare la decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 98/256/CE del Consiglio e della decisione n. 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 98/256/CE del Consiglio.

      (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Le decisioni 98/256/CE, 98/351/CE e 1999/514/CE sono abrogate.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

 

     1) Nell'allegato III, capitolo A, parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Sorveglianza degli animali acquistati a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96

     Tutti gli animali nati tra il 1° agosto 1995 e il 1° agosto 1996, abbattuti ai fini della distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96, sono sottoposti al test di accertamento della BSE.»

 

     2) L'allegato XI è modificato come segue:

     a) Nella parte A, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

     «1. I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio:

     i) il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 12 mesi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari così come la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali dei bovini di età superiore a 24 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

     ii) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l'ileo di ovini e caprini di ogni età.

     L'età indicata al punto i) per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica d'insorgenza della BSE nelle fasce d'età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dalla sorveglianza della BSE prescritta nell'allegato III, capitolo A, parte I.

     2. In deroga al punto 1, i), e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, può essere deciso di consentire l'uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:

     a) nati, allevati continuativamente e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è estremamente improbabile oppure improbabile ma non esclusa;

     oppure

     b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.

     La Svezia può avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).

     Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga, oltre ad ottemperare alle prescrizioni fissate nell'allegato III, capitolo A, sezione I, sono tenuti ad assicurare che uno dei test rapidi approvati di cui nell'allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

     i) deceduti nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote, con una bassa densità di animali, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;

     ii) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.

     Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate a norma dell'articolo 21.»;

     b) La parte D è modificata come segue:

     i) il punto 1 è soppresso;

     ii) è aggiunto il seguente punto 5:

     «5. a) Fatta salva la decisione 2005/598/CE della Commissione, il Regno Unito garantisce che i bovini nati o allevati nel suo territorio anteriormente al 1° agosto 1996 non saranno trasferiti dal suo territorio ad altri Stati membri o paesi terzi;

     b) il Regno Unito garantisce che la carne o i prodotti derivati da carne di bovini nati o allevati nel Regno Unito dopo il 31 luglio 1996 e macellati prima del 15 giugno 2005 non saranno trasferiti dal suo territorio ad altri Stati Membri o paesi terzi;

     c) il Regno Unito garantisce che la colonna vertebrale ed i prodotti derivati dalla colonna vertebrale di bovini nati o allevati nel Regno Unito dopo il 31 luglio 1996 e macellati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento non saranno trasferiti dal suo territorio ad altri Stati Membri o paesi terzi.»