§ 1.5.M61 – Decisione 2 agosto 2005, n. 598.
Decisione n. 2005/598/CE della Commissione che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/08/2005
Numero:598


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      1. Nel caso di sospetto o di conferma ufficiale di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1
Art. 3.      Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.


§ 1.5.M61 – Decisione 2 agosto 2005, n. 598. [1]

Decisione n. 2005/598/CE della Commissione che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 5 agosto 2005, n. L 204).

 

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, quinto comma, l’articolo 13, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 7, e l’articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel suo parere del 21 aprile 2004 sulle ragioni scientifiche che giustificano le modifiche proposte al regime britannico d’esportazione su base cronologica (Date Based Export Scheme — DBES) e al principio che vieta agli animali di età superiore a 30 mesi di entrare nella catena alimentare (Over Thirty Months rule — OTM), conclude che il bestiame nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 dovrebbe essere escluso dalla catena alimentare umana e da quella animale a causa dell'incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che in questo gruppo risulta più elevata. Per il bestiame nato dopo tale data, afferma che il rischio di BSE per i consumatori è paragonabile a quello di altri Stati membri. Dal 1° agosto 1996, nel Regno Unito è vietato utilizzare farina di carne e di ossa di mammiferi nell’alimentazione animale.

     (2) In tali circostanze, è opportuno vietare la commercializzazione di tutti i prodotti costituiti da o contenenti materiali ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 e assicurarsi che tali materiali siano distrutti per evitare qualsiasi rischio di trasmissione umana o animale dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE).

     (3) Tenuto conto dei pareri scientifici secondo cui le pelli non presentano alcun rischio, non occorre porre condizioni al loro commercio. Dovrebbe pertanto essere consentito utilizzare le pelli di questi animali per la produzione di cuoio.

     (4) La commercializzazione delle pelli dovrebbe rispettare quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e dal regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici. Dal momento che il regolamento (CE) n. 999/2001 non impone alcuna restrizione al latte e ai prodotti a base di latte, anche tali alimenti dovrebbero essere esenti dal divieto di commercializzazione.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI, ha sospeso l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 a titolo transitorio, in particolare le disposizioni relative alla commercializzazione dei prodotti, di cui all'articolo 16. In tali circostanze, il divieto di commercializzazione dei prodotti ottenuti da animali nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 dovrebbe pertanto essere adottato a titolo transitorio, in attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore di una decisione che definisca la qualifica sanitaria del Regno Unito per quanto concerne la BSE.

     (6) Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 fissano alcune norme relative alle misure da applicarsi in caso di presenza sospetta e confermata di TSE. L’articolo 13 precisa che gli Stati membri in cui viene applicato un regime alternativo che offra un livello di protezione equivalente alla limitazione di movimento degli animali o all'obbligo di abbattere e distruggere gli animali della coorte possono, in deroga agli articoli summenzionati, applicare tali misure equivalenti a condizione che esse siano state approvate conformemente a una procedura di comitato.

     (7) Il 24 maggio 2001, il Regno Unito ha chiesto che le misure da esso applicate siano riconosciute equivalenti alla limitazione di movimento e all’abbattimento degli animali della coorte di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001.

     (8) L’11 gennaio 2002, il comitato scientifico direttivo ha adottato un parere sulle misure supplementari di salvaguardia fornite attualmente da vari programmi d’abbattimento nel Regno Unito e in Germania. Il comitato ha riconosciuto che i provvedimenti in atto nel Regno Unito, in particolare il divieto totale di somministrazione dei mangimi, il ricorso al programma di abbattimento degli animali con età superiore a trenta mesi (programma OTM) e il divieto di utilizzazione di materiale specifico a rischio, se applicati efficacemente, offrono un livello di sicurezza che non può essere migliorato in modo significativo dalle misure che impongono l’abbattimento e la distruzione degli animali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.

     (9) Dal momento che non può essere commercializzato alcun prodotto ottenuto da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, tranne il latte e i prodotti a base di latte, nonché le pelli preparate per essere utilizzate esclusivamente nella produzione di cuoio, si dovrebbe ritenere che un regime in cui è prevista la distruzione di tali animali alla fine della loro vita produttiva, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, offra misure di salvaguardia equivalenti a quelle prescritte dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 in base al parere del comitato scientifico direttivo dell’ 11 gennaio 2002. Per gli animali a rischio nati dopo il 31 luglio 1996, è opportuno che si continuino ad applicare tutte le misure d’eradicazione previste nel regolamento (CE) n. 999/2001.

     (10) Occorrerebbe pertanto disporre, contemporaneamente al divieto di commercializzazione, l’esonero del Regno Unito dalla maggior parte delle condizioni di controllo ed eradicazione stabilite negli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne gli animali nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996.

     (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. Non è commercializzato alcun prodotto costituito da o contenente materiali, tranne il latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996.

     2. Al decesso di ogni bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, tutte le parti del corpo sono eliminate secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

     3. In deroga a quanto stabilito dai paragrafi 1 e 2, le pelli degli animali di cui sopra possono essere impiegate per la produzione di cuoio, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 e del regolamento (CE) n. 878/2004, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5.

 

     Art. 2.

     1. Nel caso di sospetto o di conferma ufficiale di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, il Regno Unito è esonerato dall'ottemperare all’obbligo di:

     a) sottoporre i restanti bovini della medesima azienda, ad eccezione di quelli nati nei dodici mesi successivi al 1° agosto 1996, alla limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine clinica ed epidemiologica, secondo quando disposto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001;

     b) per quanto concerne i casi confermati, individuare e distruggere altri animali oltre al caso confermato, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 e allegato VII dello stesso regolamento.

     2. Pur tuttavia, si individuano, si abbattono e si distruggono i seguenti animali in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001:

     a) se la malattia risulta confermata in una femmina, tutta la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia;

     b) se la malattia risulta confermata in un animale nato nei dodici mesi precedenti al 1° agosto 1996, gli animali della coorte nati dopo il 31 luglio 1996.

 

     Art. 3.

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.


[1] Abrogata dall'art. 3 della decisione n. 2007/411/CE.