§ 1.5.470 - Decisione 23 luglio 1999, n. 514.
Decisione (CE) n. 1999/514/CE della Commissione che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/07/1999
Numero:514


Sommario
Art. 1.      La data di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE è fissata al 1o agosto 1999
Art. 2.      Gli stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.470 - Decisione 23 luglio 1999, n. 514. [1]

Decisione (CE) n. 1999/514/CE della Commissione che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio [notificata con il numero C 1999 2500].

(G.U.C.E. 28 luglio 1999, n. L 195).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE,

     vista la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modificata la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE, modificata da ultimo dalla decisione 98/692/CE della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

     (1) considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE la Commissione, previa esecuzione delle ispezioni comunitarie e dopo aver informato gli Stati membri, fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo suddetto;

     (2) considerando che le ispezioni effettuate dai servizi della Commissione nel Regno Unito dal 12 al 16 aprile 1999, intese in particolare a valutare il sistema di controlli veterinari di cui agli articoli 6 e 7 e all'allegato III della decisione 98/256/CE, hanno evidenziato che le condizioni sono rispettate in misura soddisfacente; che è prevista un'ispezione di verifica;

     (3) considerando che al momento dell'adozione della decisione 98/692/CE la Commissione, in conformità della sua prassi abituale in materia di relazioni d'ispezione, si è impegnata a presentare agli Stati membri riuniti nel comitato veterinario permanente i risultati dell'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e le conseguenze che essa ne trae; che tale presentazione è stata fatta; che la data è pertanto fissata al 1o agosto 1999,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La data di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE è fissata al 1o agosto 1999.

 

     Art. 2.

     Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della decisione n. 2002/670/CE e dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 657/2006.