§ 1.5.F03 - Direttiva 17 giugno 2003, n. 57.
Direttiva n. 2003/57/CE della Commissione recante modifica della direttiva n. 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/06/2003
Numero:57


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.F03 - Direttiva 17 giugno 2003, n. 57.

Direttiva n. 2003/57/CE della Commissione recante modifica della direttiva n. 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. (Testo rilevante ai fini del SEE). [1]

(G.U.U.E. 19 giugno 2003, n. L 151).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1 [2],

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, modificata dalla direttiva 2001/102/CE, definisce i tenori massimi in diossine di alcune materie prime per mangimi e dei mangimi composti.

     (2) A decorrere dal 1° agosto 2003 la direttiva 1999/29/CE è abrogata e sostituita dalla direttiva 2002/32/CE [3].

     (3) Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali è di primaria importanza che i tenori massimi in diossine fissati dalla direttiva 1999/29/CE rimangano in vigore dopo il 1° agosto 2003. Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/102/CE allo scopo di aggiungere i tenori massimi in diossine stabiliti dalla direttiva 1990/29/CE [4].

     (4) Al fine di evitare confusioni è opportuno specificare che con il termine «minerali» vanno intese le materie prime per mangimi di cui all'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     (5) Per maggiore chiarezza le norme relative alle diossine andrebbero raccolte in un testo unico. Risulta pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/32/CE mediante l'aggiunta in allegato delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione del 17 novembre 1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali, modificato dal regolamento (CE) n. 739/2000 che fissa provvisoriamente il tenore massimo in diossine dell'argilla caolinitica e di altri addittivi autorizzati appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Considerata la mancanza o la quantità insufficiente di dati di controllo che dimostrano l'assenza di contaminazione da diossina o un livello di contaminazione inferiore al limite di quantificazione del solfato di calcio biidrato, della vermiculite, della natrolite- fonolite, degli alluminati di calcio sintetici e della clinoptilolite di origine sedimentaria, appare opportuno definire per questi additivi un tenore massimo ammissibile di diossine, oltre al tenore massimo in diossine dell'argilla caolinitica al fine tutelare la salute pubblica e degli animali. Il regolamento (CE) n. 2439/1999 può pertanto essere abrogato [5].

     (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della direttiva n. 2002/32/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Fatte salve le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti contenuto nella tabella allegata alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva entro e non oltre il 31 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2003.

     Fatte salve le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti contenuto nella tabella allegata alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva entro e non oltre il 29 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2004.

     Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate del riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 2439/1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2004.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato I della decisione n. 2002/32/CE è modificato come segue:

     a) nella tabella il punto 27 è sostituito dal seguente testo:

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo relativo a mangimi con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«27. Diossina (somma di dibenzopara-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'OMS

a) Tutti i componenti dei mangimi di origine vegetale compresi oli vegetali e sottoprodotti.

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

 

b) Minerali intesi conformemente all'allegato della direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi.

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ//kg (5,6)

 

c) Argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici, clinoptilolite di origine sedimentaria e perlite appartenente al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ//kg (5,6)

 

d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova.

2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

 

e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti.

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

 

f) Olio di pesce.

6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

 

g) Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20 % di grasso (7)

1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

 

h) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci.

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

 

i) Mangimi per pesci. Animali da compagnia

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

 

j) Idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20 % di grasso.

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6

 

     b) Alla fine dell'allegato I la nota 5 è soppressa e sostituita dalle note seguenti:

     «(5) Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

     (6) Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei tenori da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.

     (7) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia è esentato dal limite massimo e un tenore massimo di 4.0 ng OMS-PCDD/FTEQ/ kg di prodotto è applicabile al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo o da circo. I prodotti, proteine animali lavorate, prodotte a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»

 


[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.

[2] “Visto” così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.

[3] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.

[4] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.

[5] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.