§ 1.5.C40 - Direttiva 23 luglio 2001, n. 46.
Direttiva n. 2001/46/CE del Parlamento Europeo recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/07/2001
Numero:46


Sommario
Art. 1.      La direttiva 95/53/CE è modificata come segue:
Art. 2.      Nella direttiva 70/524/CEE, all'articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      Nella direttiva 96/25/CE all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      All'articolo 12 della direttiva 1999/29/CE del Consiglio i paragrafi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 5.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi il 1° settembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi [...]
Art. 6.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.C40 - Direttiva 23 luglio 2001, n. 46.

Direttiva n. 2001/46/CE del Parlamento Europeo recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

(G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234).

 

Art. 1.

     La direttiva 95/53/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2) E’ aggiunto il seguente articolo 4 bis:

     (Omissis).

     3) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) All'articolo 13, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6) E’ aggiunta la seguente sezione 3 bis:

     (Omissis).

     7) E’ aggiunto il seguente capo:

     (Omissis).

     8) All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9) L'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10) L'articolo 22 è così modificato:

     a) Alla fine del paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

     b) alla fine del paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Nella direttiva 70/524/CEE, all'articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Nella direttiva 96/25/CE all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     All'articolo 12 della direttiva 1999/29/CE del Consiglio i paragrafi 3 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi il 1° settembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 2003.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.