§ 1.5.507 - Direttiva 22 aprile 1999, n. 29.
Direttiva (CE) n. 1999/29 del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/04/1999
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva riguarda le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Art. 2.      Ai fini della presente direttiva sono
Art. 3.      1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile
Art. 4.      1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato
Art. 5.      1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto [...]
Art. 6.      Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ai soli fabbricanti di mangimi composti che utilizzino le materie prime per mangimi in questione per la [...]
Art. 7.      Gli Stati membri prescrivono che una partita di una materia prima per mangimi elencata all'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al [...]
Art. 8.      Gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, ove non esistano disposizioni particolari in materia e tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono [...]
Art. 9.      1. Qualsiasi Stato membro, il quale costati in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in [...]
Art. 10.      Con la procedura prevista all'articolo 13 ed in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche
Art. 11.      Gli Stati membri provvedono affinché i mangimi e le materie prime per mangimi conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti ad altre restrizioni in materia di circolazione per quanto [...]
Art. 12.      1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per mangimi, per accertare [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato [...]
Art. 15.      1. Gli Stati membri applicano ai mangimi destinati all'esportazione verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva
Art. 16.      1. Le direttive indicate nell'allegato III, parte A, sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse, indicati nell'allegato III, parte B
Art. 17.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 18.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.507 - Direttiva 22 aprile 1999, n. 29.

Direttiva (CE) n. 1999/29 del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. [1]

(G.U.C.E. 4 maggio 1999, n. L 115).

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva riguarda le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

     2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative:

     a) agli additivi nell'alimentazione degli animali;

     b) alla commercializzazione dei mangimi;

     c) alla fissazione di contenuti massimi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, sezione B;

     d) ai microorganismi nei mangimi;

     e) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;

     f) ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva sono:

     a) mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale; freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no, additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

     b) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

     c) alimenti completi: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

     d) mangimi complementari: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per gli animali;

     e) mangimi composti: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

     f) razione giornaliera: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare a tutti i suoi bisogni;

     g) animali: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

     h) animali familiari: gli animali appartenenti a specie normalmente detenute e nutrite, ma non consumate, dall'uomo, tranne gli animali che servono alla produzione di pellicce.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

     2. In particolare, e fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime per mangimi cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.

     2. Gli Stati membri possono ammettere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi siano superate, sempre che si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari. Gli Stati membri interessati adottano disposizioni adeguate affinché non ne derivino effetti nocivi per la salute degli animali o dell'uomo.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 non supera quella massima fissata nella colonna 3 di detto allegato.

     2. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna I dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna 3 dell'allegato I per la materia prima per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo il paragrafo 1, soltanto se:

     a) è destinata a stabilimenti che soddisfino le condizioni previste nella direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE e

     b) è indicato su un documento di accompagnamento:

     - che la materia prima per mangimi è destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);

     - che la materia prima per mangimi, non può essere utilizzata come tale per l'alimentazione diretta degli animali;

     - la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

     3. Gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 2, lettere a) e b), è applicabile anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3, per le materie prime per mangimi corrispondenti.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ai soli fabbricanti di mangimi composti che utilizzino le materie prime per mangimi in questione per la produzione e la immissione in circolazione di mangimi composti.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri prescrivono che una partita di una materia prima per mangimi elencata all'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna 3 dell'allegato summenzionato non può essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, ove non esistano disposizioni particolari in materia e tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

 

     Art. 9.

     1. Qualsiasi Stato membro, il quale costati in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente, può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi o nelle materie prime per mangimi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi alla base della sua decisione.

     2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 14, viene immediatamente deciso se gli allegati debbano essere modificati. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino alcuna decisione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

 

     Art. 10.

     Con la procedura prevista all'articolo 13 ed in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:

     a) sono adottate le modifiche da apportare agli allegati,

     b) viene periodicamente redatta una versione codificata degli allegati al fine di inserirvi le successive modifiche apportate in applicazione della lettera a),

     c) possono essere definiti i criteri di accettabilità delle materie prime per mangimi sottoposte a taluni processi di decontaminazione.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri provvedono affinché i mangimi e le materie prime per mangimi conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti ad altre restrizioni in materia di circolazione per quanto riguarda la presenza di sostanze e di prodotti indesiderabili.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per mangimi, per accertare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente direttiva.

     2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dei servizi che sono stati designati per effettuare tali controlli.

     3. [2].

     4. [3].

 

     Art. 13. [4]

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 14.

     1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro il termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure e ne assicura immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

 

     Art. 15.

     1. Gli Stati membri applicano ai mangimi destinati all'esportazione verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

     2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di consentire la riesportazione verso il paese terzo esportatore di partite di alimenti non conformi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva.

 

     Art. 16.

     1. Le direttive indicate nell'allegato III, parte A, sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse, indicati nell'allegato III, parte B.

     2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato IV.

 

     Art. 17.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 18.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [5]

(con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3)

(omissis).

 

 

ALLEGATO II [6]

PARTE A

(con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5 e all'articolo 7)

(omissis).

PARTE B

(con riferimento all'articolo 5, paragrafo 3)

(omissis).

 

 

ALLEGATO III

PARTE A

Direttive abrogate (previste all'articolo 16)

(omissis).

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale (previsti all'articolo 16)

(omissis).

 

 

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

(omissis).


[1] Direttiva abrogata dall’art. 14 della direttiva n. 2002/32/CE, con decorrenza dalla data stabilita nello stesso art. 14 della direttiva n. 2002/32/CE.

[2] Paragrafo abrogato dall’art. 4 della direttiva n. 2001/46/CE.

[3] Paragrafo abrogato dall’art. 4 della direttiva n. 2001/46/CE.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[5] Allegato modificato dall’allegato della direttiva n. 2001/102/CE.

[6] Allegato modificato dall’allegato della direttiva n. 2001/102/CE.