§ 1.5.E51 - Decisione 12 maggio 2003, n. 322.
Decisione n. 2003/322/CE della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/05/2003
Numero:322


Sommario
Art. 1.  Applicazione delle modalità sull'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1
Art. 2.  Misure d'autorizzazione e di controllo dell'autorità competente
Art. 3.  Relazioni e revisione
Art. 4.  Ottemperanza da parte degli Stati membri
Art. 5.  Applicabilità
Art. 6.  Destinatari


§ 1.5.E51 - Decisione 12 maggio 2003, n. 322.

Decisione n. 2003/322/CE della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 117).

 

(I testi in lingua spagnola, greca, francese, italiana, e portoghese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ed in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede la possibilità che gli Stati membri autorizzino l'alimentazione di specie protette e minacciate di estinzione di uccelli necrofagi con taluni materiali della categoria 1 previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in deroga alle restrizioni che si applicano all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale stabilite dal regolamento.

     (2) Il comitato scientifico direttivo ha espresso un parere il 7 e 8 novembre 2002 relativo alla sicurezza degli uccelli necrofagi che potrebbero essere eventuali vettori di TSE.

     (3) In base a tale parere scientifico, le pratiche di alimentazione a partire da carcasse di specie animali eventuali vettori di TSE non dovrebbero produrre un aumento artificiale del numero di potenziali fonti di trasmissione di TSE e di una loro possibile diffusione. Inoltre, i programmi di alimentazione di specie selvatiche quali gli uccelli necrofagi non dovrebbero diventare un'alternativa allo smaltimento di residui di ruminanti che presentano un rischio di TSE o di materiali a rischio specifico.

     (4) L'alimentazione di uccelli necrofagi con taluni materiali della categoria 1 può essere pertanto considerata ammessa in base al parere del comitato scientifico direttivo.

     (5) Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo hanno presentato domande di autorizzazione a nutrire talune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali della categoria 1.

     (6) Tali domande soddisfano le condizioni richieste dal parere scientifico del comitato scientifico direttivo. Occorre tuttavia giustificare ulteriormente che non vi è altro modo di preservare tali specie di uccelli necrofagi se non nutrendole con taluni materiali della categoria 1, suscettibili di condurre ad un inutile aumento delle fonti potenziali di trasmissione di TSE.

     (7) Al fine di prevenire i rischi per la salute degli animali o per la sanità pubblica, occorre stabilire norme da applicare in sede di autorizzazione dell'alimentazione di detti uccelli necrofagi con taluni materiali della categoria 1.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Applicazione delle modalità sull'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1 [1]

     Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo possono autorizzare l'utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiali a rischio specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento per l'alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi, come stabilito alla parte A dell'allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2. Misure d'autorizzazione e di controllo dell'autorità competente

     1. L'autorità competente può concedere un'autorizzazione alla persona responsabile dell'alimentazione degli uccelli necrofagi di cui all'articolo 1.

     2. L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto in base a quanto prescritto al paragrafo 1 se risultano soddisfatti i requisiti specifici di cui alla parte B dell'allegato.

     3. L'autorità competente adotta tutte le misure necessarie di supervisione e controllo dell'ottemperanza ai requisiti specifici di cui alla parte B dell'allegato.

     Tali misure includono una stretta supervisione dello stato di salute degli animali della regione in cui l'alimentazione ha luogo, come pure un'adeguata sorveglianza della TSE che comporti regolare prelievo di campioni ed esami di laboratorio. I campioni comprendono campioni prelevati da animali che mostrano sintomi neurologici e da vecchi animali riproduttori

 

          Art. 3. Relazioni e revisione

     1. Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo presentano alla Commissione entro il 31 ottobre 2003 le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1774/2002, fra cui una relazione:

     a) sulle misure di controllo previste dall'articolo 2 della presente decisione;

     b) una giustificazione dettagliata dell'inclusione di ciascuna delle specie di uccelli necrofagi di cui all'articolo 1 della presente decisione, motivando la necessità di alimentare tali uccelli con i materiali della categoria 1 indicati nell'articolo invece che con materiali delle categorie 2 e 3.

     2. La presente decisione è soggetta a revisione alla luce delle relazioni presentate conformemente al paragrafo 1, qualora ritenuto necessario dopo opportuna valutazione scientifica.

 

          Art. 4. Ottemperanza da parte degli Stati membri [2]

     Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5. Applicabilità

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2003.

 

          Art. 6. Destinatari

     La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.[3]

 

 

ALLEGATO [4]

 

     MODALITÀ DI ESECUZIONE RELATIVE ALL'ALIMENTAZIONE DI TALUNE SPECIE DI UCCELLI NECROFAGI MINACCIATE DI ESTINZIONE O PROTETTE CON MATERIALI DELLA CATEGORIA 1 AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2, LETTERA d), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002

 

     A. Gli Stati membri e le specie minacciate di estinzione o protette di cui all'articolo 1

     Le modalità di esecuzione di cui all'articolo 1 si applicano a:

     a) Grecia: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus) e capovaccaio (Neophron percnopterus).

     b) Italia: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus) e aquila reale (Aquila chrysaetus).

     c) Francia: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), nibbio reale (Milvus milvus) e nibbio bruno (Milvus migrans).

     d) Portogallo: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus) e aquila reale (Aquila chrysaetus).

     e) Spagna: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), aquila imperiale spagnola (Aquila adalberti), Aquila reale (Aquila chrysaetus), nibbio reale (Milvus milvus) e nibbio bruno (Milvus migrans).

     f) Cipro: avvoltoio nero (Aegypius monachus) e grifone (Gyps fulvus).

 

     B. Requisiti specifici di cui all'articolo 2

     1. L'approvazione dell'autorità competente prevista all'articolo 2 è soggetta a quanto segue:

     a) la conservazione delle specie di uccelli in questione non può essere ottenuta con altri strumenti;

     b) il programma di alimentazione deve essere eseguito nel contesto di un programma di conservazione autorizzato;

     c) l'alimentazione non deve essere utilizzata come modalità alternativa per la distruzione di materiali specifici a rischio o di animali morti contenenti materiali a rischio TSE;

     d) deve essere applicato un sistema di vigilanza adeguato sulla TSE, come previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2003, e che comporti analisi di laboratorio regolari di campioni sulla TSE;

     e) deve essere assicurato il coordinamento fra le autorità competenti che controllano i requisiti stabiliti nell'autorizzazione; e

     f) occorre avere eseguito una valutazione della situazione specifica e particolare delle specie di uccelli necrofagi interessate e del loro habitat nel paese in questione.

     2. L'autorizzazione concessa dall'autorità competente deve:

     a) fare riferimento alle specie di uccelli necrofagi interessati;

     b) descrivere nei dettagli l'area geografica dove si svolge l'alimentazione; e

     c) essere immediatamente sospesa in caso di:

     i) legame sospettato o confermato con la diffusione della TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; o

     ii) non conformità con una delle regole previste nella presente decisione.

     3. Il soggetto responsabile dell'alimentazione deve:

     a) riservare uno spazio circondato da una siepe per assicurare che altri animali carnivori diversi dagli uccelli non possano accedere agli alimenti;

     b) assicurare che le carcasse di bovini e almeno 4 % delle carcasse di ovini e caprini previsti per l’alimentazione siano sottoposte a test ottenendo un risultato negativo nell’ambito del programma di sorveglianza della TSE condotto conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; e

     c) tenere registrazioni almeno del numero, tipo, peso stimato e origine delle carcasse degli animali utilizzati per l'alimentazione, dei risultati delle analisi sulla TSE, della data dell'alimentazione e del luogo dove essa è avvenuta.

     4. Devono essere osservati tutti gli altri requisiti specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1774/2002, e in particolare l'articolo 23, paragrafo 2 e l'allegato IX di detto regolamento.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/455/CE.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/455/CE.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/455/CE.

[4] Allegato già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/455/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/830/CE.