§ 1.5.D77 - Regolamento 12 febbraio 2003, n. 260.
Regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/02/2003
Numero:260


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.D77 - Regolamento 12 febbraio 2003, n. 260.

Regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 febbraio 2003, n. L 37).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti d'origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel suo parere del 4 e 5 aprile 2002 sull'approvvigionamento sicuro di materiali provenienti da piccoli ruminanti il Comitato scientifico direttivo (CSD) raccomanda che, laddove sia diagnosticato un caso di scrapie in un allevamento di piccoli ruminanti, l'intero gregge deve essere abbattuto. Il CSD indica tuttavia che l'abbattimento di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR recherebbe scarsi vantaggi sul piano della riduzione del rischio. Per evitare di scoraggiare la notifica della malattia e salvaguardare le razze che possono presentare un basso livello di resistenza, tale abbattimento andrebbe realizzato gradualmente.

     (2) Ai fini della coerenza con queste regole in materia di abbattimento dei bovini, le regole relative agli scambi intracomunitari di ovini da riproduzione andrebbero modificate per rimuovere le restrizioni in materia di scrapie dagli scambi di ovini del genotipo ARR/ARR.

     (3) Nel suo parere del 16 maggio 2002 sulla sicurezza degli embrioni di bovini, il CSD ha concluso che non occorrono misure diverse da quelle prescritte dal protocollo dell'International Embryo Transfer Society. Nella sua sessione generale del maggio 2002 l'Organizzazione mondiale per la sanità degli animali [Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE)] ha deciso, in base a motivi scientifici analoghi, di cancellare tutte le condizioni agli scambi relative agli embrioni e ovuli di bovini. Le condizioni in materia di scambi legate alla BSE per quanto concerne gli embrioni e gli ovuli di bovini contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere cancellate e la decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, dovrebbe essere abrogata.

     (4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe perciò modificato di conseguenza.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati VII, VIII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     La decisione 92/290/CEE è abrogata.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il punto 2, lettera b), dell'allegato VII e il capitolo A, parte I, lettera a), punto iii), dell'allegato VIII si applicano dal 1° ottobre 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati VII, VIII e XI sono modificati come segue:

 

     1) L'allegato VII è rimpiazzato dal seguente:

«ALLEGATO VII

ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE

 

     1. L'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare:

     a) per i bovini:

     - tutti gli altri ruminanti presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - se la malattia risulta confermata in una femmina, la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia,

     - tutti gli animali appartenenti alla coorte dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - la possibile origine della malattia,

     - gli altri animali presenti presso l'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia o presso altre aziende che potrebbero essere state infettate dall'agente patogeno della TSE o essere state esposte alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

     - il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno della TSE nell'azienda o dall'azienda in questione;

     b) per gli ovini e i caprini:

     - tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - nella misura in cui sono reperibili, i genitori, tutti gli embrioni, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

     - tutti gli altri ovini e caprini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia oltre a quelli di cui al secondo trattino,

     - la possibile origine della malattia e l'identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall'agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

     - il movimento di mangimi, altro materiale o altri vettori di trasmissione potenzialmente contaminati, che possano aver trasmesso l'agente patogeno della BSE nell'azienda o dall'azienda in questione.

     2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:

     a) in caso di conferma della BSE in un bovino, l'abbattimento e la completa distruzione di tutti i bovini identificati mediante l'indagine di cui al paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino. Lo Stato membro interessato può decidere di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia conformemente al paragrafo 1, lettera a), primo trattino, a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell'azienda;

     b) nel caso di conferma della BSE in un ovino o in un caprino, a decorrere dal 1° ottobre 2003, conformemente alla decisione dell'autorità competente:

     i) l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo e terzo trattino; oppure

     ii) l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di:

     - montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

     - pecore da riproduzione aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ, e

     - pecore aventi almeno un allelo ARR destinate esclusivamente alla macellazione.

     iii) Se l'animale infetto è stato introdotto da un'altra azienda, uno Stato membro può decidere, sulla base della cronistoria del caso, di applicare misure di eradicazione nell'azienda di origine oltre che o invece che nell'azienda in cui l'infezione è stata confermata. Nel caso di terreni adibiti a pascoli comuni per più di un gregge, gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione delle misure a un singolo gregge, dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici.

     c) In caso di conferma della BSE in un ovino o caprino, l'abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, embrioni e ovuli identificati mediante l'indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino.

     3.1. Soltanto i seguenti animali possono essere introdotti nell'azienda/nelle aziende in cui si è proceduto a distruzione conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto i) o ii):

     a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

     b) ovini femmine aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ;

     c) caprini, a patto che:

     - nell'azienda non siano presenti ovini diversi da quelli del genotipo ARR/ARR,

     - in seguito alla riduzione del gregge si sia proceduto a un'accurata pulizia e disinfezione di tutte le gabbie per animali presenti nei locali,

     - l'azienda sia sottoposta a monitoraggio intensificato della TSE, compreso il test di tutti i caprini riformati o morti in azienda di più di 18 mesi di età.

     3.2. Soltanto lo sperma e gli embrioni specificati qui di seguito possono essere usati nell'azienda/nelle aziende in cui si sia proceduto alla distruzione conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) o ii):

     a) seme di montoni del genotipo ARR/ARR;

     b) embrioni aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ.

     4. Per un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 1° gennaio 2006 e in deroga alla restrizione di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora sia difficile ottenere capi ovini di rimpiazzo di un genotipo noto, gli Stati membri hanno facoltà di consentire l'introduzione di agnelle non gravide di genotipo ignoto nelle aziende di cui al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii).

     5. In seguito all'applicazione in un'azienda delle misure di cui al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii):

     a) il movimento di ovini ARR/ARR dall'azienda non è soggetto a nessuna restrizione;

     b) gli ovini aventi soltanto un allelo ARR possono essere spostati dall'azienda soltanto per essere inviati alla macellazione con destinazione al consumo umano o a fini di distruzione;

     c) gli ovini di altri genotipi possono essere spostati dall'azienda soltanto a fini di distruzione.

     6. Le restrizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 continuano ad applicarsi all'azienda per un periodo di tre anni a decorrere da:

     a) la data in cui tutti gli ovini dell'azienda hanno conseguito lo stato ARR/ARR; oppure

     b) l'ultima data in cui un ovino o un caprino è stato tenuto nell'azienda; oppure

     c) nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), la data in cui è iniziato il monitoraggio intensificato della TSE.

     7. Se la frequenza dell'allelo ARR nella razza o nell'azienda è bassa, ovvero se ciò sia ritenuto necessario per evitare l'allevamento in consanguineità, uno Stato membro ha facoltà di decidere di:

     a) ritardare la distruzione degli animali di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) e ii), per un massimo di 2 anni riproduttivi;

     b) consentire che ovini diversi da quelli di cui al paragrafo 3 siano introdotti nelle aziende di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) e ii), a condizione che non siano portatori di un allelo VRQ.

     8. Gli Stati membri che applicano le deroghe di cui ai paragrafi 4 e 7 presentano alla Commissione un resoconto delle condizioni e dei criteri usati per concederle.»

 

     2) Il titolo del capitolo A dell'allegato VIII e il testo della parte I del capitolo A dell'allegato VIII sono rimpiazzati al

seguente:

     «CAPITOLO A

     Condizioni per gli scambi intracomunitari di animali vivi

     I. CONDIZIONI CHE SI APPLICANO INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA DELLO STATO MEMBRO O DEL PAESE TERZO DI ORIGINE O DI RESIDENZA DELL'ANIMALE.

     Le condizioni in appresso si applicano agli scambi di ovini e caprini:

     a) Gli ovini o caprini da riproduzione devono:

     i) provenire da un'azienda che soddisfa da almeno tre anni i seguenti requisiti:

     - l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici,

     - gli animali sono identificati,

     - non è stato confermato nessun caso di scrapie,

     - nell'azienda si effettuano controlli per campione delle femmine vecchie da riforma,

     - sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti;

     ii) gli animali sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzione, in una o più aziende conformi ai requisiti di cui al punto i);

     iii) oppure, dal 1° ottobre 2003, essere animali del genotipo della proteina prionica ARR/ARR come dalla definizione all'allegato I della decisione della Commissione 2002/1003/CE.

     Se sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui alle lettere b) o c), essi soddisfano le garanzie addizionali, generali o specifiche, definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

     b) Qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio o volontario di lotta contro le scrapie:

     i) esso può sottoporlo alla Commissione indicando in particolare:

     - la situazione della malattia nello Stato membro,

     - la motivazione del programma in base alla gravità della malattia e al rapporto costi/benefici,

     - la zona geografica in cui il programma sarà applicato,

     - le categorie della qualifica sanitaria definita per le aziende e gli standard che devono essere raggiunti in ciascuna di queste categorie,

     - le procedure di test da usarsi,

     - le procedure di monitoraggio del programma,

     - le misure da adottare qualora, per un qualsiasi motivo, un'azienda perda la propria qualifica,

     - le misure da adottare qualora i test effettuati conformemente alle disposizioni del programma diano risultati positivi.

     ii) I programmi di cui al punto i) possono essere approvati se ottemperano ai criteri indicati nel suddetto punto secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Le garanzie addizionali, generali o specifiche, che possono essere richieste negli scambi intercomunitari, sono definite allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione del programma conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.

     iii) Emendamenti o aggiunte ai programmi presentati dagli Stati membri possono essere approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Emendamenti alle garanzie definite conformemente al punto ii) possono essere approvati conformemente a detta procedura.

     c) Se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dallo scrapie:

     i) esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

     - la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio,

     - i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche,

     - il periodo durante il quale è stato effettuato il controllo,

     - le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

     ii) Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste negli scambi intracomunitari sono precisate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Esse devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.

     iii) Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi cambiamento nelle informazioni relative alla malattia di cui al punto i). Alla luce di tali comunicazioni, le garanzie definite conformemente al punto ii) possono essere modificate o soppresse secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»

 

     3) Nella parte D, punto 1 dell'allegato XI sono cancellate le seguenti parole:

     «Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito.»