§ 1.5.A68 - Regolamento 21 agosto 2002, n. 1494.
Regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/08/2002
Numero:1494


Sommario
Art. 1.      Gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati in conformità con l'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.A68 - Regolamento 21 agosto 2002, n. 1494.

Regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile, la rimozione dei materiali a rischio specifico e le norme d'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 22 agosto 2002, n. L 225).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione, e in particolare dall'articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Le norme per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) dei bovini, per la distruzione degli embrioni e degli ovuli bovini dei casi di BSE, per il commercio di embrioni e ovuli bovini, e per la rimozione di materiali a rischio specifico BSE sono poste dal regolamento (CE) n. 999/2001.

     (2) Quando il programma di sorveglianza BSE nei bovini è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1248/2001, sono state adottate disposizioni per un riesame del programma di sorveglianza alla luce dei risultati ottenuti durante i primi sei mesi.

     (3) Durante la seconda metà del 2001, più di 5 milioni di bovini sono stati sottoposti al test BSE, 457 dei quali sono risultati positivi. La maggior parte dei casi positivi sono stati individuati negli animali deceduti negli allevamenti, sottoposti a macellazione speciale d'urgenza e il cui macello era stato differito per un sospetto di malattia o disturbi del loro stato generale.

     (4) Per garantire l'applicazione uniforme del programma di sorveglianza, è necessario chiarire nell'ambito dell'allegato III, capitolo A. I. 2, la definizione di animali la cui macellazione è stata differita per un sospetto di malattia o disturbi del loro stato generale.

     (5) Tutti gli animali deceduti negli allevamenti dopo l'età di 24 mesi sono stati sottoposti a un test di individuazione della BSE, nel quadro di un rilevamento statistico effettuato nell'arco di un anno, previsto come misura transitoria nel regolamento (CE) n. 999/2001. Al fine di garantire un'efficace individuazione dei casi di BSE, è necessario continuare su base permanente ad effettuare i test su tutti gli animali deceduti negli allevamenti di età superiore a 24 mesi. Per evitare costi sproporzionati, dev'essere prevista una deroga per gli animali che muoiono in zone remote nelle quali non è garantita la raccolta degli animali morti.

     (6) È importante seguire l'evoluzione dell'epidemia di BSE negli animali nati dopo l'entrata in vigore del divieto rafforzato, relativo all'alimentazione dei ruminanti nel Regno Unito. A tal fine, i test effettuati sugli animali abbattuti e distrutti nel quadro del programma di abbattimento degli animali di età superiore a 30 mesi dovrebbero essere estesi, in modo tale da coprire tutti gli animali nati dopo il divieto sopra indicato. Tuttavia, l'individuazione di casi positivi negli animali d'età inferiore a 42 mesi è altamente improbabile e sarebbe quindi sproporzionato esigere che siano effettuati test su animali sani più giovani destinati ad essere distrutti nell'ambito del regime eccezionale previsto dal regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000.

     (7) È necessario precisare le regole relative alla bollatura sanitaria delle carcasse selezionate per essere sottoposte al test d'individuazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile.

     (8) Per evitare costi esorbitanti del programma di sorveglianza dei piccoli ruminanti, occorre introdurre una deroga per gli animali che muoiono in zone isolate nelle quali non è stata organizzata alcuna raccolta degli animali morti.

     (9) Occorre precisare le disposizioni relative ai programmi di sorveglianza volontari per le specie animali diverse da bovini, ovini e caprini.

     (10) Nel suo parere del 16 maggio 2002 sulla sicurezza degli embrioni di bovini, il comitato scientifico direttivo (CSD) conclude che non è necessario adottare misure diverse da quelle previste dai protocolli prescritti dalla Società internazionale di trasferimenti di embrioni. Nel corso della sua sessione generale del mese di maggio 2002, l'organizzazione mondiale per la salute degli animali, l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), ha deciso, su basi scientifiche analoghe, di annullare tutte le condizioni commerciali riguardanti gli embrioni e gli ovuli della specie bovina. Le disposizioni relative alla distruzione degli embrioni e degli ovuli provenienti da bovini colpiti da BSE nonché le condizioni commerciali collegate alla BSE applicabili agli embrioni e agli ovuli della specie bovina dovrebbero pertanto essere abrogate.

     (11) È necessario precisare le regole relative al ritiro e al controllo dei materiali a rischio specifico.

     (12) Nel suo parere del 27 giugno 2002 sul rischio geografico BSE in taluni paesi terzi, il CSD ha constatato che, oltre che nei paesi in precedenza esaminati, la comparsa di BSE nel bestiame locale è estremamente improbabile in Islanda e Vanuatu. Islanda e Vanuatu devono essere pertanto esentate dalle condizioni commerciali relative ai bovini vivi e ai prodotti di origine bovina, ovina e caprina.

     (13) Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve essere quindi modificato di conseguenza.

     (14) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati in conformità con l'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     1) L'allegato III è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) l'allegato VII è modificato come segue:

     a) al punto 1, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) al punto 1, lettera a), le parole "embrioni" e "ovuli" sono soppresse nel quinto trattino;

     c) al punto 2, lettera a), le parole "e la distruzione degli embrioni e degli ovuli" sono soppresse;

     3) l'allegato XI è modificato come segue:

     a) nella parte A, il punto 1, lettera a), i) è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) nella parte A, il punto 5, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) nella parte A, l'elenco dei paesi di cui al punto 10, lettera b), è sostituito dal seguente elenco:

     (Omissis).

     d) nella parte A, il punto 12, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     e) la parte B è soppressa;

     f) nella parte D, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     g) nella parte D, il punto 4 è soppresso.