§ 1.5.F14 - Regolamento 22 giugno 2001, n. 1248.
Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/06/2001
Numero:1248


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      1. Le decisioni 98/272/CE e 2000/764/CE sono abrogate.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.F14 - Regolamento 22 giugno 2001, n. 1248.

Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

(G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L 173)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Disposizioni dettagliate per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei bovini, negli ovini e nei caprini sono dettate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001. Tali disposizioni prevedono tra l'altro test sistematici sui bovini di età superiore a 30 mesi immessi nella catena alimentare e test casuali sui bovini di età superiore a 30 mesi non immessi nella catena alimentare. Inoltre sono sottoposti a test tutti i bovini macellati d'urgenza o risultati malati all'atto della macellazione ai fini della distruzione nel quadro del sistema oltre trenta mesi (OTMS). Gli ovini e i caprini che mostrino segni clinici compatibili con l'EST sono sottoposti ad una sorveglianza attiva.

     (2) Considerata l'individuazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in due bovini dell'età di 28 mesi nei test di routine effettuati su animali sottoposti a macellazione d'urgenza ed al fine di offrire un sistema di allarme rapido concernente l'insorgenza di eventuali sviluppi sfavorevoli relativi all'incidenza della BSE tra gli animali più giovani, il limite d'età dovrebbe essere abbassato a 24 mesi negli animali appartenenti a determinate popolazioni a rischio.

     (3) Nel quadro della sorveglianza condotta durante il primo trimestre del 2001, casi accertati di BSE sono stati rilevati in tutti gli Stati membri, salvo che in Grecia, Lussemburgo, Austria, Finlandia e Svezia. Il numero dei bovini appartenenti a determinati gruppi a rischio sottoposti a test nei suddetti Stati membri è stato il seguente: 248 in Grecia, 763 in Lussemburgo, 3295 in Austria, 4527 in Finlandia e 8254 in Svezia.

     (4) Nel proprio parere del 6 luglio 2000 sul rischio geografico di BSE (GBR), il comitato scientifico direttivo (CSD) ha concluso che il livello di rischio geografico di BSE in Lussemburgo era pari a III (conferma della BSE ad un livello modesto) e che il livello di rischio geografico di BSE in Austria, Finlandia e Svezia era pari a II (BSE improbabile, ma non esclusa). La Grecia, adducendo incertezze d'ordine giuridico e tecnico, non ha presentato un fascicolo per la valutazione.

     (5) Alla luce della sorveglianza condotta in Austria, Finlandia e Svezia, nonché della valutazione del CSD, in tali Stati membri la presenza della BSE risulta improbabile, ma non è esclusa. Laddove la BSE fosse presente, la maggiore probabilità di rilevarla si avrebbe effettuando esami sugli animali che siano morti negli allevamenti, che siano stati sottoposti a macellazione d'urgenza o siano risultati malati all'atto della normale macellazione. A tali Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito ridurre i test sui bovini sani macellati.

     (6) Al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla diffusione della BSE nel Regno Unito, i test nel quadro del sistema oltre trenta mesi (OTMS) dovrebbero essere estesi a tutti gli animali nati entro il primo anno dall'effettiva applicazione del divieto dei mangimi. Altri bovini macellati nell'ambito dell'OTMS dovrebbero essere sottoposti a test condotti su base casuale.

     (7) Agli Stati membri dovrebbe essere inoltre consentito sottoporre a test, a titolo volontario, altri bovini soprattutto laddove si ritenga che tali animali presentino un rischio più elevato, purché ciò non comporti perturbazioni nei flussi degli scambi.

     (8) È necessario chiarire le misure successive ai test sui bovini ed introdurre misure per impedire che carcasse potenzialmente contaminate da carcasse di animali positivi al test vengano immesse nella catena alimentare.

     (9) Dovrebbero essere introdotti test rapidi post mortem su base casuale per migliorare l'individuazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Per ottenere un quadro più completo della situazione occorre effettuare un campionamento casuale in due diverse popolazioni bersaglio: animali morti in allevamento e animali macellati.

     (10) Negli Stati membri con un modesto patrimonio zootecnico di ovini e caprini è difficile condurre un campionamento statisticamente significativo in entrambi i gruppi bersaglio. A tali Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di utilizzare un campione di dimensioni più piccole, mirato però sugli animali nei quali è più elevata la probabilità di rilevare casi positivi.

     (11) Considerato il ruolo della resistenza genetica nello sviluppo delle manifestazioni cliniche dello scrapie e la possibilità di utilizzare programmi di allevamento nella prevenzione, nel controllo e nell'eradicazione dello scrapie, occorrerebbe determinare il genotipo di tutti i casi di scrapie ed i casi riscontrati in genotipi resistenti dovrebbero essere sottoposti alla tipizzazione dei ceppi.

     (12) L'elenco dei laboratori di riferimento nazionali dovrebbe essere aggiornato.

     (13) A seguito dell'introduzione dei test rapidi nei programmi di sorveglianza relativi agli ovini e ai caprini occorre definire metodi e protocolli diagnostici idonei. Dovrebbero inoltre essere aggiornati i metodi e i protocolli diagnostici previsti per i bovini.

     (14) Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 999/2001 verrà utilizzata una rilevazione statistica conclusiva per confermare o confutare le conclusioni dell'analisi di rischio condotta quale prima tappa nella definizione della situazione di un paese o di una regione in relazione alla BSE. I criteri minimi per la rilevazione statistica sono indicati nella parte B dell'allegato XI. Considerato il più modesto rischio di BSE in Austria, Finlandia e Svezia, come risulta dalla valutazione del CSD, e date le risorse sproporzionate in gioco, dovrebbe essere prevista una deroga per tali Stati membri, in modo da escludere dalla rilevazione gli animali morti in allevamento in regioni isolate con una bassa densità di animali.

     (15) Per motivi di chiarezza, dovrebbero essere abrogate la decisione 98/272/CE della Commissione relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificata da ultimo dalla decisione 2001/8/CE, nonché la decisione 2000/764/CE della Commissione sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, modificata da ultimo dalla decisione 2001/8/CE.

     (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:

     1) il testo dell'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;

     2) il testo dell'allegato X, capitolo A, punto 3, è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento;

     3) il testo dell'allegato X, capitolo C, è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento;

     4) il testo dell'allegato XI, capitolo B, è sostituito dal testo dell'allegato IV del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Le decisioni 98/272/CE e 2000/764/CE sono abrogate.

     2. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al regolamento (CE) n. 999/2001. In particolare, i riferimenti all'allegato IV, parte A, della decisione 98/272/CE si intendono fatti all'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° luglio 2001. Le disposizioni dell'allegato III, capitolo A, sezione II del regolamento (CE) n. 999/2001, di cui all'allegato I del presente regolamento, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

     Le disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, nella formulazione di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rivedute alla luce dei risultati dei primi sei mesi della sorveglianza.

 

 

ALLEGATO I

 

"ALLEGATO III

SISTEMA DI SORVEGLIANZA

 

CAPITOLO A

 

     I. SORVEGLIANZA SUI BOVINI

     1. Osservazioni generali

     La sorveglianza sui bovini viene condotta in conformità ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).

     2. Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano

     2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:

     - sottoposti a "macellazione speciale d'urgenza", come definita all'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio oppure

     - macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE,

     sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel loro territorio, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10000 animali l'anno.

     3. Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano

     Bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

     - abbattuti a fini di distruzione ai sensi del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione,

     - abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

     - macellati per il consumo umano,

     sono sottoposti al test di accertamento della BSE su base casuale. Il numero di unità campionarie non è inferiore alla dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione.

     (Omissis)

     4. Sorveglianza sugli animali acquistati a fini di distruzione ai sensi del regolamento (CE) n. 716/96

     4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in sede di ispezione ante mortem sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     4.2. Tutti gli animali nati tra il 1° agosto 1996 ed il 1° agosto 1997 sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 50000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o 4.2 viene sottoposto al test di accertamento della BSE.

     5. Sorveglianza degli altri animali

     Oltre ai test di cui ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, decidere di sottoporre a test altri bovini presenti sul loro territorio, in particolare laddove tali animali siano provenienti da paesi in cui siano stati registrati casi di BSE nel patrimonio indigeno, abbiano consumato mangimi potenzialmente contaminati o siano nati o discendenti da femmine infette da BSE.

     6. Misure successive ai test

     6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I alla direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

     6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1, qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

     6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto all'allegato V, punto 3 o 4.

     6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione ai sensi del capitolo B, punto III.

     6.5. Laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva al test, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.

     6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.

 

     II. SORVEGLIANZA SUGLI OVINI E SUI CAPRINI

     1. Osservazioni generali

     La sorveglianza sugli ovini e sui caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

     2. Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano

     Gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano vengono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

     (Omissis)

     3. Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano

     Animali di età superiore a 18 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

     - abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

     - macellati per il consumo umano,

     sono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

     (Omissis)

     4. Sorveglianza negli Stati membri con una modesta popolazione di ovini e caprini

     Gli Stati membri in cui il totale degli ovini e dei caprini di età superiore a 18 mesi sia pari o inferiore a 500000 capi possono, in deroga al campionamento previsto ai punti 2 e 3, decidere di sorvegliare insieme la seguente sottopopolazione:

     a) animali di età superiore a 18 mesi morti o abbattuti, ma che non siano stati:

     - abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

     - macellati per il consumo umano ("animali morti");

     b) animali di età superiore a 18 mesi il cui aspetto riveli uno stato di deperimento cronico ("animali che presentano uno stato di deperimento cronico").

     Il numero complessivo delle unità campionarie che appartengono alla sottopopolazione suddetta considerata unitariamente e che sono sottoposte ogni anno a test in ciascuno Stato membro non è inferiore alla dimensione del campione indicata nella tabella.

     Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. Quando il campionamento viene eseguito su animali morti, l'età viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge. Laddove vengano soggetti a campionamento animali che presentano uno stato di deperimento cronico, vengono prescelti per il campionamento solo gli animali ispezionati da un veterinario ufficiale e la cui età e i cui segni clinici siano ben documentati. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

     (Omissis)

     5. Sorveglianza sugli altri animali

     Oltre ai programmi di sorveglianza previsti ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, condurre la sorveglianza su altri animali, in particolare:

     - animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,

     - animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi di EST nel patrimonio indigeno,

     - animali che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati,

     - animali nati o discendenti da femmine infetti da EST,

     - animali provenienti da greggi infette da EST.

     6. Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

     Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto a test, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4.

     Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, al punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione ai sensi del capitolo B, punto III.

     7. Genotipizzazione

     Per ciascun caso di EST accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica. I casi di EST riscontrati in genotipi resistenti (pecore con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli al codone 171) sono immediatamente comunicati alla Commissione. Laddove possibile, tali casi sono sottoposti alla tipizzazione dei ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi non sia possibile, il gregge di origine e tutte le altre greggi cui l'animale ha appartenuto vengono sottoposte ad una più approfondita sorveglianza per l'individuazione di altri casi di EST ai fini della tipizzazione dei ceppi.

 

CAPITOLO B

 

     I. INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRESENTARE NELLA LORO RELAZIONE

     1. Numero di casi sospetti per specie animale, assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

     2. Numero di casi sospetti per specie animale, sottoposti ad esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché esito dell'esame.

     3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

     4. Stima della dimensione di ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte I, punti 3 e 4.

     5. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esiti dei test.

     6. Stima della dimensione di quelle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti da 2 a 4, prescelte per il campionamento.

     7. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.

     8. Numero, classi di età e ripartizione geografica dei casi accertati di BSE e di scrapie. Paese di origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora esso non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Numero, classi di età e ripartizione geografica delle greggi affette da scrapie. Per ogni caso di BSE dovrebbe essere indicato l'anno e se possibile il mese di nascita.

     9. Casi accertati di EST in animali diversi da bovini, ovini e caprini.

 

     II. INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE DEVE PRESENTARE NELLA PROPRIA SINTESI

     La sintesi viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla parte I.

 

     III. DOCUMENTAZIONE

     1. L'autorità competente conserva per sette anni la documentazione relativa a:

     - numero e tipo di animali assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,

     - numero ed esito delle ricerche cliniche ed epidemiologiche condotte a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,

     - numero ed esito degli esami di laboratorio di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

     - numero, identità ed origine degli animali sottoposti a campionamento nel quadro dei programmi di sorveglianza di cui al capitolo A nonché, se possibile, informazioni su età, razza e anamnesi,

     - genotipo della proteina prionica dei casi accertati di EST negli ovini,

     - metodo per la determinazione dell'età e sintomi clinici osservati in ciascun animale, qualora per il campionamento siano stati prescelti ovini e caprini con uno stato di deperimento cronico.

     2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni una documentazione completa di tutti gli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei "Western blot".

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

"CAPITOLO C

Campionamento ed esami di laboratorio

 

     1. Campionamento

     Qualsiasi campione che si intenda esaminare per verificare la presenza di una EST deve essere prelevato utilizzando i metodi e i protocolli indicati nell'ultima edizione del 'Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini' dell'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE) (di seguito denominato 'il manuale'). In mancanza di detti metodi e protocolli, i campioni vengono prelevati in maniera idonea alla corretta esecuzione dei test. I campioni vengono contrassegnati correttamente in modo da identificare l'animale sottoposto a campionamento.

 

     2. Laboratori

     Ogni esame di laboratorio per accertare la presenza di una EST è condotto in laboratori autorizzati.

 

     3. Metodi e protocolli

     3.1. Test di laboratorio per accertare la presenza di BSE nei bovini

     a) Casi sospetti

     I tessuti di bovini da analizzare in laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sono sottoposti ad esame istopatologico secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, tranne qualora il materiale abbia subito autolisi. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati con uno degli altri metodi diagnostici descritti nel succitato manuale (immunocitochimica, immunocolorazione o rivelazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica). Tuttavia per questo non possono essere utilizzati i test rapidi.

     Qualora l'esito di uno degli esami suddetti sia positivo, gli animali sono considerati affetti da BSE.

     b) Sorveglianza della BSE

     I tessuti di bovini da analizzare in laboratorio a norma dell'allegato III, capitolo A, parte I (Sorveglianza sui bovini), sono sottoposti a test rapido.

     Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, i tessuti sono immediatamente sottoposti a esami di verifica in un laboratorio ufficiale. L'esame di verifica inizia con un esame istopatologico del tronco cerebrale secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, tranne nei casi in cui il materiale abbia subito autolisi o non si presti comunque a essere esaminato per via istopatologica. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati con un altro dei metodi diagnostici di cui alla lettera a).

     Un animale è considerato affetto da BSE se il risultato del test rapido è positivo o non conclusivo e

     - il risultato del successivo esame istopatologico è positivo oppure

     - il risultato di un altro metodo diagnostico di cui alla lettera a) è positivo.

     3.2. Test di laboratorio per accertare la presenza dello scrapie negli ovini e nei caprini

     a) Casi sospetti

     I tessuti di ovini e caprini da analizzare in laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sono sottoposti ad esame istopatologico secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, tranne qualora il materiale abbia subito autolisi. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati mediante tecnica immucitochimica o immunocolorazione, come indicato nel suddetto manuale.

     Qualora l'esito di uno degli esami suddetti sia positivo, l'animale viene considerato affetto da scrapie.

     b) Sorveglianza dello scrapie

     I tessuti degli ovini e dei caprini da analizzare in laboratorio a norma dell'allegato III, capitolo A, parte II (Sorveglianza sugli ovini e sui caprini) sono sottoposti a test rapido.

     Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, il tronco cerebrale viene immediatamente inviato ad un laboratorio ufficiale per gli esami di verifica mediante tecnica immunocitochimica o immunocolorazione, come indicato alla lettera a).

     Qualora l'esito dell'esame di verifica sia positivo, l'animale viene considerato affetto da scrapie.

     3.3. Test di laboratorio per accertare la presenza di EST diverse da quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2

     I test condotti per confermare la sospetta presenza di una EST diversa da quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 comprendono perlomeno un esame istopatologico del tessuto cerebrale. L'autorità competente può richiedere inoltre test di laboratorio, quali immunocitochimica, immunocolorazione, rivelazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica oppure altri metodi atti ad individuare la forma della proteina prionica associata alla patologia. Almeno un altro esame di laboratorio deve essere comunque condotto qualora l'esame istopatologico iniziale sia negativo o non conclusivo. Nel caso della prima comparsa della malattia devono essere condotti almeno tre esami diversi.

     In particolare, laddove si sospetti la BSE in una specie diversa dai bovini, i campioni sono sottoposti, laddove possibile, alla tipizzazione dei ceppi.

 

     4. Test rapidi

     Per eseguire i test conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 1, vengono utilizzati, quali test rapidi ai sensi del presente regolamento, i seguenti metodi:

     - test d'immunocolorazione secondo la metodica 'western blotting' per l'individuazione del frammento resistente alle proteasi PrPRes (test Prionics Check),

     - ELISA chimilluminescente, consistente in un procedimento di estrazione associato alla tecnica ELISA, con l'uso di un reagente chimilluminescente potenziato (test Enfer),

     - immunodosaggio a sandwich per la rivelazione di PrPRes effettuato dopo una fase di denaturazione ed una di concentrazione (test Platelia della Bio-rad).

 

     5. Test alternativi

     (Da definire)".

 

 

ALLEGATO IV

 

     "B. Rilevazioni statistiche

     1. La rilevazione statistica di cui all'articolo 22 riguarda:

     - gli animali sottoposti a campionamento ai sensi dell'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1 e 4.1,

     - tutti gli animali appartenenti alla sottopopolazione di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 3, invece di un campione casuale.

     La presente disposizione applicabile per un anno può essere modificata sulla base dell'esperienza acquisita nel corso dei primi sei mesi.

     2. Austria, Finlandia e Svezia possono decidere di derogare alle disposizioni di cui al punto 1, secondo comma, nelle regioni isolate con una bassa densità di animali."