§ 1.5.M92 - Decisione 29 aprile 2004, n. 455.
Decisione n. 2004/455/CE della Commissione che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:455


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.M92 - Decisione 29 aprile 2004, n. 455. [1]

Decisione n. 2004/455/CE della Commissione che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 156).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Per taluni atti che rimangono validi oltre al 1o maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non ha stabilito gli adattamenti necessari oppure ha stabilito adattamenti che richiedono ulteriori adeguamenti. È necessario adottare l'insieme dei summenzionati adattamenti prima dell'adesione affinché essi siano applicabili a decorrere dall'adesione.

      (2) A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione tali adattamenti sono adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale è stato adottato dalla Commissione.

      (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano prevede la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette con taluni materiali di categoria 1 in deroga alle restrizioni applicabili all'impiego di sottoprodotti di origine animale stabilite dal medesimo regolamento.

      (4) La decisione 2003/322/CE della Commissione reca l'elenco degli Stati membri autorizzati ad avvalersi di tale possibilità e delle specie di uccelli necrofagi che possono essere alimentati con materiali di categoria 1 nonché le modalità di applicazione secondo cui può svolgersi l'alimentazione.

      (5) Cipro ha presentato domanda di autorizzazione ad alimentare talune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 e ha fornito informazioni soddisfacenti in merito alla presenza delle specie in questione sul suo territorio e alle misure di sicurezza da applicare nell'ambito dell'alimentazione di tali uccelli con sottoprodotti di origine animale di categoria 1.

      (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/322/CE.

      (7) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2003/322/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     Articolo 1. Applicazione delle modalità sull'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1

     Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo possono autorizzare l'utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiali a rischio specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento per l'alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi, come stabilito alla parte A dell'allegato alla presente decisione.

     2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

     Articolo 4. Ottemperanza da parte degli Stati membri

     Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

     Articolo 6. Destinatari

     La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

     4) All'allegato, parte A, è aggiunta la seguente lettera:

     f) Cipro: avvoltoio nero (Aegypius monachus) e grifone (Gyps fulvus).

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 202.