§ 1.5.N79 - Decisione 25 novembre 2005, n. 830.
Decisione n. 2005/830/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/11/2005
Numero:830


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.N79 - Decisione 25 novembre 2005, n. 830.

Decisione n. 2005/830/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1

(G.U.U.E. 26 novembre 2005, n. L 311).

 

(I testi in lingua spagnola, greca, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d),

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con alcuni materiali di categoria 1, stabilisce le condizioni per l’autorizzazione, da parte di certi Stati membri, dell’alimentazione di certe specie di uccelli necrofagi in pericolo o protette.

      (2) Conformemente a detta decisione e per contenere il rischio di diffusione dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), le carcasse di bovini, ovini e caprini previsti per l’alimentazione devono essere sottoposte a test sulla TSE ottenendo un risultato negativo prima della loro utilizzazione come alimenti.

      (3) Per migliorare la disponibilità di alimenti per le specie in pericolo o protette, è opportuno allineare le disposizioni relative ai test delle carcasse usate per la somministrazione come mangimi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, limitando nel contempo la proporzione di carcasse di ovini e caprini da sottoporre a campionamento.

      (4) Deve rimanere il divieto di utilizzare per l’alimentazione animale carcasse risultate positive al test della TSE.

      (5) La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza.

      (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato alla decisione n. 2003/322/CE, la parte B, punto 3, lettera b), è rimpiazzata dal testo seguente:

     «b) assicurare che le carcasse di bovini e almeno 4 % delle carcasse di ovini e caprini previsti per l’alimentazione siano sottoposte a test ottenendo un risultato negativo nell’ambito del programma di sorveglianza della TSE condotto conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; e».

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2005.

 

          Art. 3.

     La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.