§ 1.5.898 - Decisione 23 luglio 2001, n. 618.
Decisione n. 2001/618/CE della Commissione che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/07/2001
Numero:618


Sommario
Art. 1.      La spedizione di suini destinati all'allevamento o alla produzione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell'allegato I, in provenienza da Stati [...]
Art. 2.      La spedizione di suini destinati alla macellazione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell'allegato I, in provenienza da altri Stati membri o [...]
Art. 3.      I suini destinati all'allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell'allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono
Art. 4.      I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell'allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono
Art. 5.      Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini conformemente alla presente decisione devono essere conformi agli standard definiti nell'allegato [...]
Art. 6.      Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed [...]
Art. 7.      1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva [...]
Art. 8.      Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all'allegato I o II non vengano in contatto con suini [...]
Art. 9.      Le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE sono abrogate a decorrere dalla data fissata all'articolo 10
Art. 10.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2002
Art. 11.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.898 - Decisione 23 luglio 2001, n. 618.

Decisione n. 2001/618/CE della Commissione che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni n. 93/24/CEE e n. 93/244/CEE.

(G.U.C.E. 9 agosto 2001, n. L 215).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 93/24/CEE della Commissione stabilisce garanzie supplementari relative alla malattia di Aujeszky per i suini destinati a Stati membri o regioni indenni dalla malattia.

     (2) La decisione 93/244/CEE della Commissione stabilisce garanzie supplementari relative alla malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità che applicano programmi riconosciuti per l'eradicazione della malattia.

     (3) L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l'organizzazione internazionale incaricata della definizione di norme internazionali in materia di polizia sanitaria applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, in virtù dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie adottato in applicazione del GATT 1994. Tali norme sono pubblicate nel Codice zoosanitario internazionale.

     (4) Il capitolo del Codice zoosanitario internazionale relativo alla malattia di Aujeszky è stato di recente sottoposto a sostanziali modifiche.

     (5) E’ opportuno modificare le garanzie supplementari richieste per gli scambi intracomunitari di suini in relazione alla malattia di Aujeszky per assicurarne la coerenza con le norme internazionali applicabili alla suddetta malattia e garantire un maggiore controllo nella Comunità.

     (6) Devono essere fissati criteri relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky, conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE.

     (7) Per motivi di chiarezza, le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE devono essere abrogate e deve essere adottata una decisione unica riguardante le garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La spedizione di suini destinati all'allevamento o alla produzione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell'allegato I, in provenienza da Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:

     a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

     b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente;

     c) per quanto riguarda l'azienda di origine dei suini:

     - nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi,

     - nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui alla lettera b) e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa,

     - negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky,

     - i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE,

     - negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla malattia di Aujeszky, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;

     d) i suini da trasportare:

     - non sono stati vaccinati,

     - nei 30 giorni precedenti allo spostamento sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni rischio di contagio della malattia,

     - devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno:

     i) 30 giorni, nel caso di suini destinati alla produzione;

     ii) 90 giorni, nel caso di suini destinati all'allevamento,

     - sono stati sottoposti con esito negativo ad almeno due prove sierologiche intese ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky, con un intervallo tra l'una e l'altra di almeno 30 giorni; tuttavia, nel caso di suini di età inferiore a 4 mesi può essere altresì utilizzata la prova sierologica intesa ad accertare la presenza dell'anticorpo ADV-gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti alla spedizione; il numero di suini sottoposti alla prova nell'unità di isolamento deve essere sufficiente per individuare:

     i) una sieroprevalenza del 2% con un'affidabilità del 95% nell'unità di isolamento nel caso di suini destinati alla produzione;

     ii) una sieroprevalenza dello 0,1% con un'affidabilità del 95% nell'unità di isolamento nel caso di suini destinati all'allevamento.

     Tuttavia, la prima delle due prove non è necessaria qualora:

     i) nel quadro del programma di cui alla lettera b), un'indagine sierologica che dimostri l'assenza di anticorpi della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE sia stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;

     ii) i suini da trasportare abbiano vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine;

     iii) non siano stati introdotti nuovi suini nell'azienda di origine durante il periodo di isolamento dei suini da trasportare.

 

     Art. 2.

     La spedizione di suini destinati alla macellazione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell'allegato I, in provenienza da altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:

     a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

     b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati all'articolo 1, lettera b), deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine dei suini;

     c) tutti i suini in questione devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione e:

     - provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1, lettera c), oppure

     - essere stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky almeno 15 giorni prima della spedizione e provenire da un'azienda d'origine in cui:

     i) nel quadro del programma di cui alla lettera b), le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell'autorità competente;

     ii) siano rimasti almeno 30 giorni prima della spedizione e dove non sono stati riscontrati sintomi clinici o patologici della malattia al momento della compilazione del certificato sanitario di cui all'articolo 7, oppure

     - non essere stati vaccinati e provenire da un'azienda in cui

     i) nel quadro del programma di cui alla lettera b), le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell'autorità competente e nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia sia stata constatata negli ultimi 6 mesi;

     ii) la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky e l'introduzione di suini vaccinati siano state vietate dall'autorità competente, poiché all'azienda sta per essere riconosciuto lo status più elevato in relazione a tale malattia conformemente al programma di cui alla lettera b);

     iii) essi abbiano vissuto per almeno 90 giorni prima della spedizione.

 

     Art. 3.

     I suini destinati all'allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell'allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

     a) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I oppure

     b) provenire:

     - da Stati membri o regioni di cui all'allegato II e

     - da un'azienda conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, lettera c); oppure

     c) rispettare le condizioni seguenti:

     - la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine,

     - un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati all'articolo 1, lettera b), deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine,

     - nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti,

     - nei 30 giorni precedenti allo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia,

     - i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta ad individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti alla spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2% con un'affidabilità del 95%,

     - i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno 90 giorni.

 

     Art. 4.

     I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell'allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

     a) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I oppure

     b) provenire:

     - da Stati membri o regioni di cui all'allegato II e

     - da un'azienda conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, lettera c); oppure

     c) rispettare le condizioni seguenti:

     - la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine,

     - un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati all'articolo 1, lettera b), deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine,

     - nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti,

     - un'indagine sierologica per l'individuazione della malattia di Aujeszky, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione,

     - i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui al quarto trattino.

 

     Art. 5.

     Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini conformemente alla presente decisione devono essere conformi agli standard definiti nell'allegato III.

 

     Art. 6.

     Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed eradicazione applicati negli Stati membri di cui all'allegato II e in altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato ma che applicano programmi di sorveglianza ed eradicazione, devono essere fornite almeno annualmente da ciascuno Stato membro conformemente ai criteri di uniformità definiti nell'allegato IV.

 

     Art. 7.

     1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all'allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:

     a) lo status sanitario dell'azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky;

     b) qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell'azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia;

     c) la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione.

     2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni che figurano nell'allegato I o II, la certificazione prevista al paragrafo 4 della sezione C del certificato sanitario di cui al paragrafo 1 deve essere completata e integrata come segue:

     a) al primo trattino, dopo il termine "malattia: ", deve essere aggiunto il termine "Aujeszky ";

     b) al secondo trattino deve essere fatto riferimento alla presente decisione; nella stessa riga, il numero dell'articolo della presente decisione che si applica ai suini in questione deve essere citato tra parentesi.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all'allegato I o II non vengano in contatto con suini di status diverso o sconosciuto con riguardo alla malattia di Aujeszky.

 

     Art. 9.

     Le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE sono abrogate a decorrere dalla data fissata all'articolo 10.

 

     Art. 10.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [1]

Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

 

Codice ISO

Stato membro

Regioni

AT

Austria

Tutto il territorio

CY

Cipro

Tutto il territorio

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes- Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles

 

 

ALLEGATO II [2]

Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

 

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

Regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord

IT

Italia

La provincia di Bolzano

NL

Paesi Bassi

Tutto il territorio»

 

 

ALLEGATO III

     Standard relativi alle prove sierologiche per la malattia di Aujeszky - Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky (virus intero), della glicoproteina B (ADV-gB), della glicoproteina D (ADV-gD) o della glicoproteina E (ADV-gE)

 

     1. Gli istituti elencati al punto 2, lettera d), valutano le prove e i kit ELISA ADV-gE in base ai criteri di cui al punto 2, lettere a), b) e c). L'autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit ELISA ADVgE che rispettino questi standard. Gli esami di cui al punto 2, lettere a) e b), devono essere effettuati prima dell'approvazione della prova e successivamente deve essere eseguito su ciascuna partita almeno l'esame di cui al punto 2, lettera c).

     2. Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova

     a) La sensibilità della prova deve essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE:

     - Siero di riferimento CE ADV 1 alla diluizione 1:8,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE A,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE B,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE C,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE D,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE E,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE F.

     b) La specificità della prova deve essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE:

     - Siero di riferimento CE ADV-gE G,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE H,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE J,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE K,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE L,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE M,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE N,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE O,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE P,

     - Siero di riferimento CE ADV-gE Q.

     c) Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:8 e uno dei sieri di riferimento CE da ADV-gE G a ADV-gE Q, di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

     Per il controllo della partita dei kit ADV-gB e ADV-gD, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:2 e il siero di riferimento CE Q i cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

     d) Gli istituti elencati qui di seguito saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.

     - Belgio - Centre de recherches vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles,

     - Danimarca - Statens veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave,

     - Germania - Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 16868 Wusterhausen,

     - Grecia - Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi,

     - Spagna - Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid,

     - Francia - E’cole nationale vétérinaire, Alfort, F-94704 Maisons-Alfort,

     - Irlanda - Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15,

     - Italia - Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia,

     - Lussemburgo - Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'E’tat, L-1020 Luxembourg,

     - Paesi Bassi - Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO), 8200 AB Lelystad,

     - Austria - Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, 2340 Mödling,

     - Portogallo - Laboratório nacional de investigaçào veterinária, 1500 Lisboa,

     - Finlandia - Eläinlääkintä - ja elintarviketutkimuslaitos, 00581 Helsinki,

     - Svezia - Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala,

     - Regno Unito - Veterinary Laboratory Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB.

 

 

ALLEGATO IV

Criteri relativi alle informazioni da fornire in merito alla presenza della

malattia di Aujeszky e ai programmi di sorveglianza ed eradicazione di questa

malattia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

 

     1. Stato membro

     2. Data:

     3. Periodo:

     4. Numero di aziende in cui la malattia di Aujeszky è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche o virologiche:

     5. Informazioni relative alle vaccinazioni contro la malattia, alle indagini sierologiche e alla classificazione delle aziende

     (completare la tabella seguente):

 

Numero di aziende suinicole

Numero di aziende suinicole oggetto di un programma per la malattia di Aujesky [1]

Numero di aziende suinicole non contaminate dalla malattia di Aujesky

Numero di aziende suinicole indenni dalla malattia di Aujeszky (con vaccinazione) [2]

Regione (senza vaccinazione) [3]

 

Totale

 

 

 

 

[1] Programma sotto il controllo dell'autorità competente.

[2] Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi precedenti.

[3] Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all'articolo 1, lettera c).

 

     6. Ulteriori informazioni sul controllo sierologico nei centri di inseminazione artificiale, a fini di esportazione, nel quadro di altri programmi di sorveglianza, ecc.: …

 


[1] Allegato già sostituito dall'allegato I della decisione n. 2001/746/CE, dall'allegato A della decisione n. 2002/270/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2003/130/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2004/320/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/768/CE.

[2] Allegato già sostituito dall'allegato II della decisione n. 2001/746/CE, dall'allegato della decisione 2001/905/CE, dall'allegato C della decisione n. 2002/270/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2003/130/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2004/320/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/768/CE.