§ 1.5.B54 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 746.
Decisione n. 2001/746/CE della Commissione relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/10/2001
Numero:746


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della decisione 93/24/CEE e l'allegato I della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dall'allegato I della presente decisione
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal 15 ottobre 2001
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B54 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 746.

Decisione n. 2001/746/CE della Commissione relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Germania e che modifica le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 278).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Le garanzie supplementari richieste per la malattia di Aujeszky nel quadro degli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri indenni da tale malattia e in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nelle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE della Commissione, entrambe modificate dalla decisione 2000/280/CE e che a decorrere dal 1° luglio 2002 saranno abrogate e sostituite dalla decisione 2001/618/CE.

     (2) In alcune parti del territorio della Germania è stato avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuto con decisione 95/210/CE della Commissione.

     (3) Tenuto conto di tale programma di eradicazione, talune garanzie supplementari relative alla malattia di Aujeszky per i suini destinati alle parti di territorio in questione sono state concesse alla Germania con decisione 95/211/CE della Commissione, che modifica la decisione 93/244/CEE.

     (4) La Germania ritiene che i Länder Assia, Schleswig-Holstein, Saarland, Amburgo, Brema e Berlino siano attualmente indenni dalla malattia di Aujeszky ed ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

     (5) Il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia dai Länder suddetti.

     (6) Le autorità della Germania applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione.

     (7) Tali garanzie supplementari non devono tuttavia essere imposte a Stati membri o loro regioni che si considerano indenni dalla malattia di Aujeszky.

     (8) Occorre modificare le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE della Commissione al fine di includere i Länder Assia, Schleswig-Holstein, Saarland, Amburgo, Brema e Berlino (Germania) nell'elenco dei territori degli Stati membri o delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e per sopprimere tali Länder dall'elenco dei territori in cui sono applicati programmi riconosciuti di lotta contro la malattia.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato I della decisione 93/24/CEE e l'allegato I della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dall'allegato I della presente decisione.

     L'allegato I della decisione 93/244/CEE e l'allegato II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dall'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 15 ottobre 2001.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

     (Omissis).

 

 

Allegato II

     (Omissis).