§ 1.5.977 - Decisione 9 aprile 2002, n. 270.
Decisione n. 2002/270/CE della Commissione che modifica le decisioni n. 93/24/CEE, n. 93/244/CEE e n. 2001/618/CE per quanto riguarda l’elenco [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/04/2002
Numero:270


Sommario
Art. 1.      L’allegato I della decisione 93/24/CEE è sostituito dal testo dell’allegato A della presente decisione.
Art. 2.      L’allegato I della decisione 93/244/CEE è sostituito dal testo dell’allegato B della presente decisione.
Art. 3.      Gli allegati I e II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo degli allegati A e C della presente decisione.
Art. 4.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.977 - Decisione 9 aprile 2002, n. 270.

Decisione n. 2002/270/CE della Commissione che modifica le decisioni n. 93/24/CEE, n. 93/244/CEE e n. 2001/618/CE per quanto riguarda l’elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e delle regioni in cui si applicano programmi per la sua eradicazione.

(G.U.C.E. 10 aprile 2002, n. L 93).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata e aggiornata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Le garanzie supplementari richieste per la malattia di Aujeszky nel quadro degli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri indenni da tale malattia e in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nelle decisioni della Commissione 93/24/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/746/CE, e 93/244/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/905/CE. A decorrere dal 1° luglio 2002 le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE saranno abrogate e sostituite dalla decisione 2001/618/CE della Commissione.

     (2) In Baviera, Germania, è stato attuato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky, riconosciuto con decisione 95/210/CE della Commissione.

     (3) La Germania ritiene che la Baviera sia attualmente indenne dalla malattia di Aujeszky ed ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

     (4) Il programma è risultato efficace ai fini dell’eradicazione della malattia dalla Baviera.

     (5) Occorre modificare in conformità le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L’allegato I della decisione 93/24/CEE è sostituito dal testo dell’allegato A della presente decisione.

 

     Art. 2.

     L’allegato I della decisione 93/244/CEE è sostituito dal testo dell’allegato B della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Gli allegati I e II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo degli allegati A e C della presente decisione.

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO A

 

     L’allegato I della decisione 93/24/CEE e l’allegato I della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo seguente:

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO B

 

     L’allegato I della decisione 93/244/CEE è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO C

     L’allegato II della decisione 2001/618/CE è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).