§ 1.5.H20 – Decisione 31 marzo 2004, n. 320.
Decisione n. 2004/320/CE della Commissione che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2001/618/CE e 2003/467/CE in ordine alla qualifica dei paesi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/03/2004
Numero:320


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.H20 – Decisione 31 marzo 2004, n. 320.

Decisione n. 2004/320/CE della Commissione che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2001/618/CE e 2003/467/CE in ordine alla qualifica dei paesi aderenti per quanto riguarda la brucellosi (B. melitensis), la malattia di Aujeszky, la leucosi bovina enzootica, la brucellosi e la tubercolosi dei bovini, nonché alla qualifica della Francia per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare gli articoli 21 e 57,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

     vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella prospettiva della loro adesione, occorre definire la qualifica dei paesi aderenti per quanto riguarda la brucellosi (B. melitensis), la malattia di Aujeszky e la leucosi enzootica, la brucellosi e la tubercolosi dei bovini.

     (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o di alcune regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia.

     (3) La decisione 2001/618/CE della Commissione stabilisce garanzie supplementari relative all'attuazione di programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky per gli scambi intracomunitari di suini ed elenca i territori degli Stati membri dove sono applicati programmi riconosciuti di controllo di tale malattia

     (4) La decisione 2003/467/CE della Commissione stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     (5) La Repubblica ceca, l'Ungheria e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione, per i territori rispettivi, la documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE affinché detti territori possano essere dichiarati ufficialmente indenni dalla brucellosi per quanto concerne gli allevamenti ovini e caprini.

     (6) La Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per la qualifica del Pas-de-Calais quale dipartimento indenne dalla malattia di Aujeszky, attestando che quest'ultima è stata eradicata dal dipartimento.

     (7) La Repubblica ceca e Cipro hanno presentato alla Commissione, per i territori rispettivi, la documentazione attestante che sono indenni dalla malattia di Aujeszky e che la vaccinazione contro tale malattia è vietata, affinché tutti i territori suddetti possano essere dichiarati indenni dalla malattia di Aujeszky per quanto concerne gli allevamenti suini.

     (8) La Repubblica ceca ha presentato alla Commissione, per il proprio territorio, la documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni di cui all'allegato A, parte I, punto 4, della direttiva 64/432/CEE affinché tutto il territorio ceco possa essere dichiarato ufficialmente indenne dalla tubercolosi per quanto concerne gli allevamenti bovini.

     (9) La Repubblica ceca ha presentato alla Commissione, per il proprio territorio, la documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni di cui all'allegato A, parte II, punto 7, della direttiva 64/432/CEE affinché tutto il territorio ceco possa essere dichiarato ufficialmente indenne dalla brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini.

     (10) La Repubblica ceca e Cipro hanno presentato alla Commissione, per i territori rispettivi, la documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, parti E, F e G, della direttiva 64/ 432/CEE affinché tutti i territori suddetti possano essere dichiarati ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica per quanto concerne gli allevamenti bovini.

     (11) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Repubblica ceca, dall'Ungheria e dalla Slovacchia, occorre dichiarare tutti i territori di questi paesi ufficialmente indenni dalla brucellosi per quanto concerne gli allevamenti ovini e caprini.

     (12) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Francia, dalla Repubblica ceca e da Cipro, occorre dichiarare indenni dalla malattia di Aujeszky il dipartimento francese Pas-de-Calais e tutti i territori della Repubblica ceca e di Cipro per quanto concerne gli allevamenti suini.

     (13) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Repubblica ceca, occorre dichiarare ufficialmente indenne dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi enzootica dei bovini tutto il territorio di questo paese per quanto concerne gli allevamenti bovini.

     (14) In esito alla valutazione della documentazione presentata da Cipro, occorre dichiarare ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica tutto il territorio di questo paese per quanto concerne gli allevamenti bovini.

     (15) È quindi necessario modificare in conformità le decisioni 93/52/CEE, 2001/618/CE e 2003/467/CE.

     (16) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I alla decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli allegati I e II alla decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato II alla presente decisione.

 

          Art. 3.

     La decisione 2003/467/CE è modificata come segue:

     a) Il capitolo 1 dell'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato III alla presente decisione.

     b) Il capitolo 1 dell'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato IV alla presente decisione.

     c) Il capitolo 1 dell'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato V alla presente decisione.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

(di cui all'articolo 1)

 

«ALLEGATO I

 

STATI MEMBRI

 

Codice ISO

Stato membro

 

AT

 

Austria

 

BE

 

Belgio

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

DE

 

Germania

 

DK

 

Danimarca

 

FI

 

Finlandia

 

HU

 

Ungheria

 

IE

 

Irlanda

 

LU

 

Lussemburgo

 

NL

 

Paesi Bassi

 

SE

 

Svezia

 

SK

 

Slovacchia

 

UK

 

Regno Unito»

 

 

 

 

ALLEGATO II

 

(di cui all'articolo 2)

 

«ALLEGATO I

 

Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky

e in cui è vietata la vaccinazione

 

Codice ISO

Stato membro

Regioni

 

AT

 

Austria

 

Tutto il territorio.

 

CY

 

Cipro

 

Tutto il territorio.

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

Tutte le regioni.

 

DE

 

Germania

 

Tutte le regioni.

 

DK

 

Danimarca

 

Tutte le regioni.

 

FI

 

Finlandia

 

Tutte le regioni.

 

FR

 

Francia

 

Dipartimenti di Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.

 

LU

 

Lussemburgo

 

Tutte le regioni.

 

SE

 

Svezia

 

Tutte le regioni.

 

UK

 

Regno Unito

 

Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles

 

 

ALLEGATO II

 

Stati membri o loro regioni che applicano

programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

 

Codice ISO

Stato membro

Regioni

 

BE

 

Belgio

 

Tutto il territorio.

 

FR

 

Francia

 

I dipartimenti di Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord.

 

IT

 

Italia

 

La provincia di Bolzano.

 

NL

 

Paesi Bassi

 

Tutto il territorio.»

 

 

ALLEGATO III

 

[di cui all'articolo 3 lettera a)]

 

«CAPITOLO 1

 

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

 

Codice ISO

Stato membro

 

AT

 

Austria

 

BE

 

Belgio

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

DE

 

Germania

 

DK

 

Danimarca

 

FI

 

Finlandia

 

FR

 

Francia

 

LU

 

Lussemburgo

 

NL

 

Paesi Bassi

 

SE

 

Svezia»

 

 

ALLEGATO IV

 

[di cui all'articolo 3, lettera b)]

 

«CAPITOLO 1

 

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

 

Codice ISO

Stato membro

 

AT

 

Austria

 

BE

 

Belgio

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

DE

 

Germania

 

DK

 

Danimarca

 

FI

 

Finlandia

 

LU

 

Lussemburgo

 

NL

 

Paesi Bassi

 

SE

 

Svezia»

 

 

ALLEGATO V

 

[di cui all'articolo 3, lettera c)]

 

«CAPITOLO 1

 

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

 

Codice ISO

Stato membro

 

AT

 

Austria

 

BE

 

Belgio

 

CY

 

Cipro

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

DE

 

Germania

 

DK

 

Danimarca

 

ES

 

Spagna

 

FI

 

Finlandia

 

FR

 

Francia

 

IE

 

Irlanda

 

LU

 

Lussemburgo

 

NL

 

Paesi Bassi

 

SE

 

Svezia

 

UK

 

Regno Unito»