§ 1.5.G69 – Decisione 23 giugno 2003, n. 467.
Decisione n. 2003/467/CE della Commissione che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/06/2003
Numero:467


Sommario
Art. 1.  Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi.
Art. 2.  Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi.
Art. 3.  Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Destinatari.


§ 1.5.G69 – Decisione 23 giugno 2003, n. 467.

Decisione n. 2003/467/CE della Commissione che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 25 giugno 2003, n. L 156).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione, in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

     (2) La decisione 1999/467/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/26/CE, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     (3) La decisione 1999/466/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2003/164/CE, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     (4) La decisione 1999/465/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2003/177/CE, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri.

     (5) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco e Sondrio, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     (6) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per la regione Sardegna e le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento e Varese, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     (7) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio e Varese sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

     (8) Per motivi di chiarezza, gli elenchi di Stati membri e regioni di Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, devono figurare nello stesso atto. Occorre pertanto abrogare le decisioni 1999/467/CEE, 1999/466/CEE e 1999/465/CEE.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi.

     1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

 

          Art. 2. Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi.

     1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

 

     Art. 3. Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

     1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

     2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

 

     Art. 4. Abrogazioni.

     Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate.

 

     Art. 5. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

Capitolo 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

 

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

 

Capitolo 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

 

     In Italia:

     — Regione Abruzzo: provincia di Pescara

     — Regione Friuli-Venezia Giulia

     — Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio

     — Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno

     — Regione Toscana: province di Grosseto e Prato

     — Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.

 

 

ALLEGATO II [2]

 

CAPITOLO 1

 

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

 

Codice ISO

Stato membro

 

 

BE

Belgio

 

 

CZ

Repubblica ceca

 

 

DK

Danimarca

 

 

DE

Germania

 

 

IE

Irlanda

 

 

FR

Francia

 

 

LU

Lussemburgo

 

 

NL

Paesi Bassi

 

 

AT

Austria

 

 

PL

Polonia

 

 

SI

Slovenia

 

 

SK

Slovacchia

 

 

FI

Finlandia

 

 

SE

Svezia

 

CAPITOLO 2

 

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

 

In Italia:

 

- regione Abruzzo: provincia di Pescara,

 

- regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,

 

- regione Friuli-Venezia Giulia,

 

- regione Lazio: provincia di Rieti,

 

- regione Liguria: province di Imperia e Savona,

 

- regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,

 

- regione Marche,

 

- regione Piemonte,

 

- regione Puglia: provincia di Brindisi,

 

- regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

 

- regione Toscana,

 

- regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

 

- regione Umbria: province di Perugia e Terni,

 

- regione Veneto.

 

In Portogallo:

 

- regione autonoma delle Azzorre: Isole di Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria.

 

In Spagna:

 

- provincia di Santa Cruz de Tenerife,

 

- provincia di Las Palmas.

 

Nel Regno Unito:

 

- Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.

 

ALLEGATO III [3]

 

Capitolo 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

 

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

ES

Spagna

FR

Francia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

 

Capitolo 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

 

     In Italia:

     — Regione Abruzzo: provincia di Pescara

     — Regione Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini

     — Regione Friuli-Venezia Giulia

     — Regione Lazio: province di Frosinone e Rieti

     — Regione Liguria: provincia di Imperia

     — Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese

     — Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro

     — Regione Molise

     — Regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli

     — Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena

     — Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento

     — Regione Umbria: province di Perugia e Terni

     — Regione Val d’Aosta: provincia di Aosta.

 


[1] Allegato già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/230/CE, dall’art. 3 della decisione n. 2004/320/CE e dall’art. 2 della decisione n. 2005/28/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2005/179/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2006/169/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/290/CE.

[2] Allegato così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della Decisione n. 2009/600/CE.

[3] Allegato già modificato dall'art. 1 della decisione n. 2004/63/CE, dall’art. 3 della decisione n. 2004/320/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2005/28/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2005/179/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2005/604/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2006/169/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/290/CE.