§ 1.5.O77 - Decisione 21 febbraio 2006, n. 169.
Decisione n. 2006/169/CE della Commissione che modifica la decisione 93/52/CEE riguardo alla dichiarazione che la Polonia e alcune province o [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/02/2006
Numero:169


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.O77 - Decisione 21 febbraio 2006, n. 169.

Decisione n. 2006/169/CE della Commissione che modifica la decisione 93/52/CEE riguardo alla dichiarazione che la Polonia e alcune province o regioni dell’Italia sono esenti da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE riguardo alla dichiarazione che alcune province o regioni dell’Italia sono esenti da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 28 febbraio 2006, n. L 57).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7, e l’allegato D, capitolo I, lettera E,

     vista la direttiva n. 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, in particolare l’allegato A, capitolo 1, punto II,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione n. 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia, elenca le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente libere da brucellosi (B. melitensis) ai sensi della direttiva n. 91/68/CEE.

      (2) La Polonia ha inoltrato alla Commissione una documentazione in base alla quale il suo intero territorio è conforme alle condizioni di cui all’allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1), lettera b), della direttiva n. 91/68/CEE. La Polonia si è inoltre impegnata a soddisfare altre condizioni della direttiva n. 91/68/CEE riguardo ai controlli casuali da effettuare in seguito al riconoscimento della Polonia come indenne da brucellosi.

      (3) La Polonia va perciò riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini o caprini.

      (4) Nella regione Friuli-Venezia Giulia e nelle province di Savona (Liguria), Isernia (Molise) e Pescara (Abruzzo) almeno il 99,8 % degli allevamenti ovini o caprini sono ufficialmente indenni da brucellosi. La regione e le province suddette si sono inoltre impegnate a soddisfare altre condizioni della direttiva n. 91/68/CEE riguardo ai controlli casuali da effettuare in seguito al loro riconoscimento come indenni da brucellosi.

      (5) La regione Friuli-Venezia Giulia e le province di Savona (Liguria), Isernia (Molise) e Pescara (Abruzzo) vanno perciò riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini o caprini.

      (6) La direttiva n. 64/432/CEE stabilisce che, per gli allevamenti bovini, gli Stati membri, o loro parti o regioni, possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, se soddisfano talune condizioni della direttiva.

      (7) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica si trovano nella decisione n. 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

      (8) L’Italia ha inoltrato alla Commissione una documentazione in base alla quale la provincia di Pescara (Abruzzo), per quanto riguarda le mandrie di bovini, è conforme alle condizioni della direttiva 64/432/CEE, affinché tale provincia possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi.

      (9) L’Italia ha inoltrato alla Commissione una documentazione in base alla quale le province di Pistoia e Siena (Toscana), Rieti (Lazio), Milano (Lombardia), Imperia e Savona (Liguria), Pescara (Abruzzo) e la regione Friuli- Venezia Giulia sono, per quanto riguarda le mandrie di bovini, conformi alle condizioni della direttiva 64/432/CEE, affinché le province e la regione suddette possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi.

      (10) L’Italia ha inoltre presentato alla Commissione una documentazione in base alla quale le province di Pesaro, Ancona e Macerata (Marche), Rieti e Frosinone (Lazio), Imperia e Savona (Liguria), Pescara (Abruzzo) e la regione Friuli-Venezia Giulia sono conformi, per quanto riguarda le mandrie di bovini, alle condizioni della direttiva n. 64/432/CEE, affinché le province e la regione suddette possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

      (11) In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, le province e la regione interessate vanno dichiarate ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica.

      (12) Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno perciò modificate di conseguenza.

      (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e II della decisione n. 93/52/CEE sono modificati conformemente all’allegato I della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli allegati I, II e III della decisione n. 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     Gli allegati I e II della decisione n. 93/52/CEE sono modificati come segue.

 

     1) L’allegato I è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO I

STATI MEMBRI

 

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

IE

Irlanda

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»

 

     2) L’allegato II è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO II

 

     In Francia:

     dipartimenti:

     Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente Maritime, Cher, Corrèze, Côted’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Loire, Haute-Saône, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint- Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Ville de Paris, Vosges, Yonne, Yvelines.

 

     In Italia:

     — regione Abruzzo: provincia di Pescara,

     — regione Friuli-Venezia Giulia,

     — regione Lazio: province di Rieti, Viterbo,

     — regione Liguria: provincia di Savona,

     — regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

     — regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino,

     — regione Molise: provincia di Isernia,

     — regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,

     — regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

     — regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

     — regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

     — regione Umbria: province di Perugia, Terni.

 

     In Portogallo:

     regione autonoma delle Azzorre.

 

     In Spagna:

     regione autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»

 

 

ALLEGATO II

 

     Gli allegati I, II e III della decisione n. 2003/467/CE sono modificati come segue.

 

     1) Nell’allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO 2

     Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

     In Italia:

     — regione Abruzzo: provincia di Pescara,

     — regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,

     — regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

     — regione Toscana: province di Grosseto, Prato,

     — regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento.»

 

     2) Nell’allegato II, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO 2

     Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

     In Italia:

     — regione Abruzzo: provincia di Pescara,

     — regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

     — regione Friuli-Venezia Giulia,

     — regione Lazio: provincia di Rieti,

     — regione Liguria: province di Imperia, Savona,

     — regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

     — regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

     — regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli,

     — regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

     — regione Toscana: province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

     — regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

     — regione Umbria: province di Perugia, Terni.

     In Portogallo:

     — regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

     Nel Regno Unito:

     — Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.»

 

     3) Nell’allegato III, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO 2

     Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

     In Italia:

     — regione Abruzzo: provincia di Pescara,

     — regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

     — regione Friuli-Venezia Giulia,

     — regione Lazio: province di Frosinone, Rieti,

     — regione Liguria: provincia di Imperia,

     — regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

     — regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,

     — regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,

     — regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

     — regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

     — regione Umbria: province di Perugia, Terni,

     — regione Val d’Aosta: provincia di Aosta.»