§ 1.2.216 - Regolamento 22 luglio 2009, n. 639.
Regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:22/07/2009
Numero:639


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico
Art. 3.  Coerenza e cumulo del sostegno
Art. 4.  Condizioni applicabili alle misure di sostegno
Art. 5.  Trasmissione di informazioni alla Commissione
Art. 6.  Tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente
Art. 7.  Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli
Art. 8.  Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli
Art. 9.  Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali
Art. 10.  Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi
Art. 11.  Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso
Art. 12.  Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo
Art. 13.  Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
Art. 14.  Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali
Art. 15.  Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 1.2.216 - Regolamento 22 luglio 2009, n. 639. [1]

Regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico

(G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 [1], in particolare l'articolo 68, paragrafo 7, l'articolo 69, paragrafo 6, primo comma, lettera a), l’articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, l'articolo 71, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 71, paragrafo 10, e l'articolo 142, lettere c) e q),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tale capitolo.

 

(2) A norma dell'articolo 68, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario che il sostegno concesso ai sensi di tale articolo sia coerente con le altre misure comunitarie di sostegno o con le altre misure finanziate mediante aiuti di Stato. Per la corretta gestione di questi regimi è opportuno evitare il doppio finanziamento di misure analoghe nell'ambito del sostegno specifico e di altri regimi comunitari di sostegno. Date le diverse scelte a disposizione per l'attuazione del sostegno specifico è opportuno affidare la responsabilità di garantire tale coerenza agli Stati membri, in funzione della decisione che questi adottano per attuare le misure di sostegno specifico all'interno del quadro normativo stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 e in conformità delle condizioni ivi previste.

 

(3) A norma dell'articolo 71, paragrafo 10, e dell'articolo 140 del regolamento (CE) n. 73/2009 gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle misure adottate per attuare in particolare i suoi articoli da 68 a 72. Occorre pertanto adottare disposizioni che specificano i termini e il contenuto di tali comunicazioni in modo che la Commissione possa sorvegliarne l'attuazione.

 

(4) Il sostegno specifico non può servire a compensare l'osservanza delle disposizioni regolamentari che gli agricoltori sono comunque tenuti a rispettare.

 

(5) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per specifici tipi di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire questi tipi specifici di agricoltura, tenendo presente che le misure sono intese a procurare vantaggi ambientali significativi e misurabili.

 

(6) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Per facilitare il compito degli Stati membri è opportuno redigere un elenco indicativo di condizioni da rispettare.

 

(7) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo il disposto dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, a norma del quale il sostegno deve soddisfare i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [2]. È opportuno precisare il contenuto delle misure ammissibili e le disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [3].

 

(8) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali. Ai fini di un rafforzamento delle norme in materia di benessere degli animali è necessario che gli Stati membri istituiscano un dispositivo che permetta di valutare i progetti presentati dai richiedenti sui diversi aspetti connessi al benessere degli animali che intendono trattare.

 

(9) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi. A norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), tale sostegno può essere concesso in particolare se approvato dalla Commissione. È quindi opportuno adottare disposizioni che specifichino nei dettagli le norme che gli Stati membri devono rispettare nel definire i criteri di ammissibilità al sostegno. È opportuno altresì adottare disposizioni relative alla procedura di comunicazione, valutazione e approvazione della misura da parte della Commissione.

 

(10) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori in settori specifici, in zone vulnerabili dal punto di vista economico o ambientale, oppure per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico negli stessi settori. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire le zone o i tipi di agricoltura ammissibili al sostegno e di fissare il livello adeguato di sostegno. Per evitare distorsioni sul mercato è opportuno evitare che i pagamenti siano basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato o equivalgano a un regime di compensazioni in base al quale gli Stati membri verserebbero un sostegno agricolo nazionale ai loro agricoltori in funzione della differenza tra un prezzo indicativo e il prezzo del mercato nazionale.

 

(11) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone. Occorre adottare disposizioni in particolare per la fissazione degli importi di riferimento per agricoltore ammissibile, l'assegnazione dei diritti all'aiuto e il calcolo dell'incremento del loro valore, nonché per il controllo dei programmi da parte degli Stati membri; per ragioni di coerenza, tali disposizioni dovrebbero essere in linea con quelle adottate per l'assegnazione degli importi a partire dalla riserva nazionale.

 

(12) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. È opportuno stabilire un quadro di minima all'interno del quale gli Stati membri possono stabilire disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore del pagamento dei premi assicurativi per il raccolto, gli animali e le piante, onde garantire il mantenimento di un livello adeguato di tali contributi salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

 

(13) L'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009 precisa in modo particolarmente dettagliato le disposizioni relative alla concessione di un sostegno specifico inteso a risarcire gli agricoltori di talune perdite economiche subite in caso di epizoozie o fitopatie e di incidenti ambientali, attraverso la concessione di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione. È opportuno stabilire un quadro di minima all'interno del quale gli Stati membri possono stabilire disposizioni, conformi al loro diritto interno, per definire le modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore dei fondi di mutualizzazione, onde garantire il mantenimento di un livello adeguato di tali contributi salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

 

(14) La Commissione è tenuta a calcolare gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 in conformità del paragrafo 7 del medesimo articolo. Occorre pertanto adottare disposizioni che permettano alla Commissione di fissare tali importi, per Stato membro, e le condizioni applicabili alla loro revisione.

 

(15) Poiché determinate disposizioni relative al sostegno specifico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 acquistano efficacia il 1 agosto 2009, è opportuno che le corrispondenti modalità di applicazione si applichino quanto prima dopo la loro adozione.

 

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "misure di sostegno specifico", le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009,

 

b) "altri strumenti comunitari di sostegno":

 

i) le misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [4], dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari [5], dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [6], dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 [7], dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [8] e dal regolamento (CE) n. 3/2008; nonché

 

ii) le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [9], incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.

 

     Art. 2. Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico

1. Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro fissato nel regolamento (CE) n. 73/2009 e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

2. Gli Stati membri attuano il presente regolamento, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

 

     Art. 3. Coerenza e cumulo del sostegno

1. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:

 

a) le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno;

 

b) le varie misure di sostegno specifico;

 

c) le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.

 

Gli Stati membri provvedono in particolare a che le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.

 

2. Se nell'ambito di una misura di sostegno specifico il sostegno può essere erogato anche attraverso una misura attuata nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno, oppure attraverso un'altra misura di sostegno specifico, gli Stati membri provvedono a che l'agricoltore possa beneficiare di un sostegno per una data operazione attraverso una sola di tali misure.

 

     Art. 4. Condizioni applicabili alle misure di sostegno

1. Le misure specifiche di sostegno non compensano i costi sostenuti per l'osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori e dei requisiti per le buone condizioni economiche e ambientali, fissati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, né di altri requisiti o norme di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

 

2. Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse.

 

3. Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.

 

     Art. 5. Trasmissione di informazioni alla Commissione

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1 agosto dell'anno che precede il primo anno di applicazione di ogni misura.

 

Il contenuto delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato I, parte A, tranne per le misure di sostegno specifico destinate a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, il cui contenuto figura nella parte B dello stesso allegato.

 

2. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni decisione adottata in conformità dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 entro il 1 agosto 2009.

 

3. Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno dei pagamenti concessi agli agricoltori, per misura e per settore, entro il 15 settembre dell'anno successivo all'anno per il quale è stato concesso il pagamento.

 

4. La relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009 è inviata entro il 15 settembre di ogni anno e contiene le informazioni elencate nell'allegato II del presente regolamento.

 

5. Entro il 1 ottobre 2012 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alle misure di sostegno specifico attuate negli anni 2009, 2010 e 2011, al loro impatto sulle finalità previste e agli eventuali problemi incontrati.

 

CAPO II

 

NORME SPECIFICHE

 

     Art. 6. Tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente

Gli Stati membri definiscono i tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente per i quali l'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento annuo supplementare. I suddetti tipi specifici di agricoltura procurano vantaggi ambientali significativi e misurabili.

 

     Art. 7. Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

Il pagamento annuo supplementare per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può permettere in particolare agli agricoltori di:

 

a) rispettare le condizioni necessarie per partecipare ai regimi comunitari di qualità alimentare stabiliti negli atti elencati nell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nel regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [10], nel regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari [11], nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli [12], e nel regolamento (CE) n. 114/2009 della Commissione, del 6 febbraio 2009, recante misure transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta [13]; oppure

 

b) partecipare a regimi privati o nazionali di certificazione della qualità alimentare.

 

Se le misure di sostegno specifico sono concesse ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b), si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [14].

 

     Art. 8. Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Il pagamento annuo supplementare per agricoltore di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, destinato al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, serve ad incoraggiare gli agricoltori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti attraverso una migliore informazione sulle qualità e caratteristiche dei prodotti e sui relativi metodi di produzione e attraverso una migliore promozione degli stessi.

 

2. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 4, 5 e 6, e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.

 

     Art. 9. Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali

1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che applicano norme più elevate in materia di benessere degli animali, previsto dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto, per quanto di ragione:

 

a) del tipo di agricoltura;

 

b) delle dimensioni dell'azienda in termini di densità o numero di capi di bestiame e di addetti; e

 

c) del sistema di gestione dell'azienda agricola.

 

2. Le norme più elevate in materia di benessere degli animali sono le norme che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare negli atti citati nell'allegato II, punto C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali norme possono comprendere i criteri superiori di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

 

     Art. 10. Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi

1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che esercitano attività agricole specifiche che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto in particolare:

 

a) degli obiettivi ambientali nella regione in cui sarà applicata la misura; e

 

b) di altri aiuti già concessi in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure di sostegno specifico o di misure finanziate mediante aiuti di Stato.

 

2. L'articolo 27, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8, 9 e 13, l'articolo 48 e l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006 si applicano mutatis mutandis al sostegno specifico a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.

 

3. La Commissione valuta se le misure di sostegno specifico proposte a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, che le sono comunicate dagli Stati membri sono conformi al regolamento (CE) n. 73/2009 e al presente regolamento.

 

Se le ritiene conformi la Commissione approva le misure in applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

Se non le ritiene conformi la Commissione invita gli Stati membri a rivedere adeguatamente le misure proposte e a comunicarle nuovamente. Se le ritiene adeguatamente rivedute la Commissione approva le misure comunicate.

 

     Art. 11. Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso

1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico a favore degli agricoltori colpiti da svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale oppure, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ammissibili al sostegno, tenendo conto in particolare delle rispettive strutture e condizioni di produzione.

 

2. Il sostegno specifico non si basa sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato né equivale a un regime di pagamenti compensativi.

 

     Art. 12. Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

1. Le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno specifico nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone, previste dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 precisano in particolare:

 

a) in che modo sono fissati gli importi individuali di riferimento degli agricoltori ammissibili; e

 

b) i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e/o le condizioni per la loro approvazione.

 

2. L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

 

L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all'aiuto.

 

Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto già detenuto dall'agricoltore può essere aumentato.

 

Il valore di ogni diritto all'aiuto ricevuto in conformità del presente paragrafo, eccettuato il terzo comma, è calcolato dividendo l'importo individuale di riferimento fissato dallo Stato membro per il numero di diritti di cui al comma precedente.

 

3. L'aumento dell'importo per ettaro nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 è fissato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati ai fini del pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

 

4. Gli Stati membri si accertano che gli svantaggi specifici a carico degli agricoltori nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, a favore dei quali è concesso il sostegno specifico, non ricevono compensazioni in virtù di altre disposizioni di tali programmi per le stesse finalità.

 

     Art. 13. Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni che i contratti devono rispettare per beneficiare del sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

2. I contratti precisano:

 

a) i rischi specifici assicurati;

 

b) le specifiche perdite economiche coperte; e

 

c) il premio pagato al netto delle tasse.

 

3. I contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto.

 

4. Gli Stati membri adottano le norme per il calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

5. L'agricoltore comunica ogni anno allo Stato membro il numero della polizza assicurativa e fornisce una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.

 

     Art. 14. Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali

1. Le norme che gli Stati membri definiscono in conformità dell'articolo 71, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 per i fondi di mutualizzazione ammissibili a contributi finanziari per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento comprendono in particolare:

 

a) le condizioni di finanziamento del fondo di mutualizzazione;

 

b) la comparsa di epizoozie o fitopatie o incidenti ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando se del caso la copertura geografica;

 

c) i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;

 

d) i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

 

e) il calcolo dei costi amministrativi di cui all'articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009;

 

f) eventuali massimali per i costi ammissibili al contributo finanziario, applicati in conformità dell'articolo 71, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;

 

g) la procedura di riconoscimento di un dato fondo di mutualizzazione a norma del diritto nazionale;

 

h) le norme procedurali; e

 

i) le verifiche contabili e di conformità a cui è sottoposto il fondo di mutualizzazione in seguito al suo riconoscimento.

 

2. Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un prestito commerciale, la durata è di un anno almeno e di 5 anni al massimo.

 

3. Gli Stati membri si assicurano che gli agricoltori siano messi a conoscenza:

 

a) dei fondi di mutualizzazione riconosciuti;

 

b) delle condizioni di adesione ad un fondo di mutualizzazione; e

 

c) delle modalità di finanziamento del fondo di mutualizzazione.

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico

1. Gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, sono fissati nell'allegato III del presente regolamento.

 

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere, entro il 1 agosto di un dato anno civile a partire dal 2010, una revisione degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui l'importo ottenuto applicando il calcolo illustrato all'articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per l'esercizio finanziario in questione differisce di oltre il 20 % dall'importo fissato nell'allegato III.

 

Gli eventuali importi riveduti dalla Commissione si applicano a partire dall'anno civile successivo all'anno della richiesta.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

 

[2] GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

 

[3] GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.

 

[4] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

 

[5] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

 

[6] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

 

[7] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

 

[8] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[9] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

 

[10] GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

 

[11] GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

 

[12] GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

 

[13] GU L 38 del 7.2.2009, pag. 26.

 

[14] GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

 

 

ALLEGATO I

 

Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1

 

PARTE A

 

Per tutte le misure di sostegno specifico, tranne le misure per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

 

- il titolo di ogni misura con riferimento alla disposizione pertinente dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009,

 

- una descrizione di ogni misura, che specifichi almeno i dati seguenti:

 

a) i settori interessati;

 

b) la durata;

 

c) gli obiettivi;

 

d) le condizioni di ammissibilità applicabili;

 

e) un livello indicativo di sostegno;

 

f) l’importo totale fissato;

 

g) le informazioni necessarie per stabilire i relativi massimali di bilancio; e

 

h) la fonte di finanziamento,

 

- eventuali misure esistenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno comunitari o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa zona o nello stesso settore coperto dalla misura di sostegno specifico e, se del caso, la loro rispettiva delimitazione,

 

- se del caso una descrizione:

 

a) dei tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009;

 

b) delle norme più elevate in materia di benessere degli animali, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009;

 

c) le zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e i livelli attuali di produzione di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

 

d) i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

PARTE B

 

Per le misure di sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

 

- il titolo dell’azione,

 

- la zona geografica coperta dalla misura,

 

- una descrizione della misura proposta e l’impatto ambientale atteso in relazione alle esigenze e alle priorità ambientali e a specifici obiettivi verificabili,

 

- la logica d’intervento, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari,

 

- i criteri e le norme amministrative che garantiscono che le operazioni non beneficino di altri regimi di sostegno comunitari,

 

- i giustificativi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l’attendibilità dei calcoli,

 

- una descrizione dettagliata dell’attuazione nazionale dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori di cui al punto 5.3.2.1 dell’allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1974/2006,

 

- una descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi; e b) del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; se del caso, questa metodica deve tenere conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009; l’eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1974/2006,

 

- l’importo del sostegno,

 

- se del caso le informazioni di cui al punto 5.3.2.1.4 dell’allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

 

 

ALLEGATO II

 

Contenuto delle informazioni da includere nella relazione annuale sui fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4

 

- Un elenco dei fondi di mutualizzazione riconosciuti e del numero di agricoltori soci per fondo,

 

- se del caso, i costi amministrativi sostenuti per la costituzione di nuovi fondi di mutualizzazione,

 

- la fonte di finanziamento a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a) o lettera c) del regolamento (CE) n. 73/2009 e se del caso l'importo della riduzione lineare applicata e i relativi pagamenti,

 

- i tipi di perdite economiche compensate da ogni fondo riconosciuto, per ciascuno dei motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento,

 

- il numero di agricoltori a cui è stata concessa una compensazione da ogni fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica e per ciascuno dei motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento,

 

- la spesa di ciascun fondo di mutualizzazione riconosciuto, per tipo di perdita economica,

 

- la percentuale e l'importo versato da ogni fondo per il pagamento dei contributi finanziari di cui all'articolo 71, paragrafo 7, del medesimo regolamento, e

 

- l'esperienza maturata nell'attuazione della misura di sostegno specifico relativa ai fondi di mutualizzazione.

 

 

ALLEGATO III

 

Importi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, calcolati a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009

 

(Mio EUR) |

 

Belgio | 8,6 |

 

Danimarca | 15,8 |

 

Germania | 42,6 |

 

Irlanda | 23,9 |

 

Grecia | 74,3 |

 

Spagna | 144,4 |

 

Francia | 97,4 |

 

Italia | 144,9 |

 

Lussemburgo | 0,8 |

 

Malta | 0,1 |

 

Paesi Bassi | 31,7 |

 

Austria | 11,9 |

 

Portogallo | 21,7 |

 

Finlandia | 4,8 |

 

Slovenia | 2,4 |

 

Svezia | 13,9 |

 

Regno Unito | 42,8 |


[1] Abrogato dall'art. 52 del Regolamento (CE) n. 1120/2009.