§ 1.2.111 – Regolamento 30 ottobre 1998, n. 2366.
Regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:30/10/1998
Numero:2366


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/99 la dichiarazione di coltura contiene almeno le seguenti indicazioni:
Art. 3. 
Art. 4.      1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1°
Art. 5.      1. Per i nuovi impianti effettuati tra il 1° novembre 1995 e il 31 ottobre 1998 va presentata, anteriormente al 1° aprile 1999, una dichiarazione recante le informazioni di cui all'articolo 2 o, [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Nel quadro del regime di controllo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 gli Stati membri dispongono:
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 10.      1. A fini di controllo, il produttore di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), essendo stato destinatario di oltre 200 litri di olio, conserva fino al termine della campagna di [...]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13.      Se la produzione di olive di un olivicoltore è triturata in tutto o in parte in un frantoio riconosciuto situato in uno Stato membro diverso da quello di raccolta delle olive, la domanda di [...]
Art. 14.      1. La quantità ammissibile all'aiuto per ciascun olivicoltore è pari alla quantità di olio d'oliva vergine effettivamente prodotta, ridotta della produzione degli olivi supplementari di cui [...]
Art. 15.      1. Nei casi previsti all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84, in cui la quantità per la quale è chiesto l'intero aiuto non può essere confermata da quella dichiarata [...]
Art. 16.      1. Fermo restando il paragrafo 2, l'anticipo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84 è versato dallo Stato membro a partire dal 16 ottobre di ogni campagna, fatti salvi i [...]
Art. 17.      Fatte salve le altre condizioni previste dall'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE, dai capitoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e dalle disposizioni del presente regolamento, [...]
Art. 18.      Ai fini della verifica del rispetto della condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori esigono dai propri soci una copia dei [...]
Art. 19.      1. Le organizzazioni di produttori che compongono un'unione devono rappresentare almeno un terzo delle regioni economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84.
Art. 20. 
Art. 21.      1. Anteriormente al 1° aprile di ogni campagna, in base alle previsioni relative all'importo totale della trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE e [...]
Art. 22.      Il sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo, in appresso denominato "GIS oleicolo", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98, riguarda gli olivicoltori [...]
Art. 23.      1. Una banca di dati alfanumerici informatizzata registra, secondo il caso, per ciascuna azienda agricola o per ogni particella:
Art. 24.      1. È costituita una base grafica informatizzata di riferimento per le entità amministrative determinate dagli Stati membri, che raggruppa le particelle riportate in un numero significativo di [...]
Art. 25.      1. La determinazione delle superfici delle particelle agricole e il computo degli olivi che figurano nella base grafica di riferimento sono effettuati avvalendosi di tutti i mezzi idonei [...]
Art. 26.      1. La costituzione del GIS oleicolo per una regione o uno Stato membro si considera compiuta quando per la zona considerata:
Art. 27.      1. Gli schedari permanenti computerizzati dei dati oleicoli di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono:
Art. 28.      1. A decorrere dalla campagna 1998/99,
Art. 29.      1. In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il 1°
Art. 30.      1. A decorrere dalla campagna 1998/99 il controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84 comporta, per ciascuna campagna di commercializzazione, un controllo [...]
Art. 31.      I controlli previsti dal presente regolamento, se vengono affidati ad un'agenzia di controllo, figurano nel programma di attività dell'agenzia, stabilito in conformità agli articoli 3 e 4 del [...]
Art. 32.      Gli Stati membri produttori adottano tutti i provvedimenti necessari per informare gli olivicoltori, i frantoi e gli altri operatori interessati delle sanzioni previste dalla normativa [...]
Art. 33.      Il regolamento (CEE) n. 2276/79 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1° novembre 1999.
Art. 34.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.


§ 1.2.111 – Regolamento 30 ottobre 1998, n. 2366.

Regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005. [1]

(G.U.C.E. 31 ottobre 1998, n. L 293).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 19,

     considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede la presentazione di una dichiarazione di coltura; che per aggiornare e migliorare la conoscenza del settore oleicolo produttivo prima dell'inizio della campagna 2001/02, per la quale è prevista una riforma, è opportuno precisare alcune nozioni, tra cui quella di olivo in produzione, nonché stabilire i dati che il produttore deve comunicare e il calendario di tali comunicazioni;

     considerando che, per non mettere in grave pericolo il futuro equilibrio del mercato, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 dispone che siano esclusi da ogni futuro regime di aiuto, a partire dal 1° gennaio 2001, gli olivi piantati dopo il 1° maggio 1998 che non sono compresi in una riconversione di un vecchio oliveto o in un programma approvato dalla Commissione; che occorre pertanto definire la nozione di olivo supplementare e di nuovo impianto, nonché le relative modalità di dichiarazione, identificazione e approvazione; che occorre altresì precisare nei programmi di impianti supplementari il numero di olivi morti o bruciati che potrebbero essere sostituiti senza causare un aumento della produzione globale;

     considerando che, in attesa di un esame approfondito dei metodi attualmente in uso negli Stati membri, è necessario prorogare alla campagna 1998/99 le disposizioni relative alla stima delle rese di cui al regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97;

     considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 impone ai titolari dei frantoi, ai fini del loro riconoscimento, di soddisfare determinati requisiti; che occorre stabilire requisiti per il riconoscimento tali da garantire l'efficacia del regime dei controlli; che gli impianti devono in particolare consentire la pesatura automatica delle quantità di olio consegnate; che nelle informazioni registrate deve restare traccia della destinazione degli oli usciti dai frantoi;

     considerando che a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 ciascuno Stato membro applica un regime di controllo per garantire che il prodotto per il quale è concesso l'aiuto possa beneficiarne; che pertanto nelle domande di aiuto presentate dai richiedenti devono figurare le indicazioni necessarie per l'esecuzione di questo controllo; che allo stesso fine è necessario imporre alcuni obblighi agli olivicoltori e alle organizzazioni di produttori e relative unioni;

     considerando che gli olivicoltori possono far triturare le olive in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state prodotte; che per la corretta applicazione del regime di aiuto è opportuno prevedere la collaborazione sul piano amministrativo tra lo Stato membro in cui l'olio viene ottenuto e lo Stato membro di origine delle olive;

     considerando che occorre definire gli elementi di cui va tenuto conto per determinare la quantità che dà diritto all'aiuto; che, qualora la quantità per la quale è richiesto l'aiuto e/o il numero di alberi indicato nella dichiarazione di coltura non possano essere verificati o accettati al momento dei controlli, è necessario fissare le modalità per determinare la quantità ammissibile all'aiuto;

     considerando che, in attesa di un esame approfondito del regime in vigore, occorre prorogare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3061/84 per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle relative unioni, come pure le modalità del loro finanziamento mediante la trattenuta sull'aiuto prevista dall'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE;

     considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1638/98 prevede, nel corso delle campagne dal 1998/99 al 2000/01, di orientare i lavori relativi allo schedario oleicolo di cui al regolamento (CEE) n. 2276/79 della Commissione, del 16 ottobre 1979, che stabilisce le modalità d'applicazione relative all'istituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1279/89, verso la costituzione, l'aggiornamento e l'utilizzazione di un sistema d'informazione geografica (GIS oleicolo); che occorre quindi, ai fini della compatibilità con le basi di dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97, e dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98, specificare le informazioni che devono figurare nel GIS oleicolo, nonché il modo di centralizzazione, i metodi, criteri e margini di tolleranza; che è necessario, per il relativo finanziamento comunitario, stabilire le condizioni secondo cui si può considerare che la costituzione del GIS oleicolo è completata a livello regionale o nazionale;

     considerando che, nel caso in cui il GIS oleicolo non sia completato, è necessario prevedere un numero minimo di controlli in loco delle dichiarazioni di coltura; che, per la campagna 1998/99, il GIS oleicolo deve essere attuato in tutti gli Stati membri e che è quindi opportuno concentrare gli sforzi su tale obiettivo;

     considerando che il GIS oleicolo deve consentire di verificare le informazioni delle dichiarazioni di coltura; che si deve prevedere una procedura che permetta di esaminare le discordanze tra le dichiarazioni suddette e le stime del GIS oleicolo; che in caso di constatazione definitiva di discordanza occorre stabilire le conseguenze sulle quantità di olio d'oliva ammissibili all'aiuto;

     considerando che occorre definire le modalità dei controlli da eseguire, in particolare il numero di dichiarazioni per le quali va effettuato un sopralluogo nelle zone in cui il GIS oleicolo non è ancora completato; che, per verificare la coerenza tra le informazioni contenute nelle domande di aiuto e quelle che figurano nella contabilità di magazzino dei frantoi, è opportuno prevedere un controllo approfondito di questi ultimi su una percentuale rappresentativa; che nell'ambito di questi controlli approfonditi è necessario prevedere sanzioni per i destinatari dell'olio che rifiutassero di sottoporsi ai controlli o non fossero in grado di provare la presa in consegna dell'olio;

     considerando che occorre tener conto delle misure previste dal presente regolamento nel programma delle agenzie di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione, del 4 gennaio 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3602/92;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO 1

Dichiarazione di coltura

 

Art. 1. [2]

     1. Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1 dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura relativa agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti coltivati al 1 novembre della campagna per la quale è effettuata la dichiarazione. Tuttavia, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in talune regioni, gli Stati membri possono prorogare di tre mesi al massimo la data limite per la presentazione delle dichiarazioni.

     Entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regioni e i motivi per i quali è stata prorogata la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di coltura, nonché la nuova data fissata. [3]

     2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) "olivo in produzione", olivo di una specie classificata domestica, vivo, piantato a dimora, di qualsiasi età e stato, provvisto eventualmente di più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di due metri alla base;

     b) "particella oleicola",:

     - una particella di olivi definita dallo Stato membro interessato, o in mancanza,

     - una parte continua di terreno comprendente, su una superficie superiore a quella definita all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, olivi in produzione distanti meno di 20 metri l'uno dall'altro;

     c) "olivi sparsi", olivi in produzione che non soddisfano le condizioni richieste per essere raggruppati in una particella oleicola;

     d) "superficie oleicola", a superficie di una particella oleicola o la superficie di 1 ara per ogni olivo sparso;

     e) "imprenditore" e "azienda", e nozioni definite nel quadro del sistema integrato previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3508/92.

     3. Le dichiarazioni di coltura sono presentate all'organismo competente dello Stato membro o, se del caso, all'organizzazione di produttori di cui l'olivicoltore è membro.

 

     Art. 2.

     A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/99 la dichiarazione di coltura contiene almeno le seguenti indicazioni:

     a) cognome, nome e indirizzo dell'olivicoltore;

     b) l'ubicazione dell'azienda;

     c) il numero totale di olivi in produzione, inclusi gli olivi sparsi;

     d) il riferimento catastale delle particelle oleicole dell'azienda o, in mancanza, una descrizione esauriente dell'azienda e delle particelle oleicole;

     e) per ciascuna particella oleicola: il numero, di olivi in produzione, la varietà dominante e l'esistenza di un'irrigazione o di colture consociate.

 

     Art. 3. [4]

     1. Qualora sia già stata fornita all'organismo competente una dichiarazione di coltura, quella relativa alla campagna in corso si limita a indicare i riferimenti alla vecchia dichiarazione, nonché i cambiamenti da allora intervenuti. Per le campagne 1998/99 e 1999/2000, i cambiamenti intervenuti sono da considerarsi con riferimento alle definizioni allora applicate e alle informazioni richieste per le dichiarazioni di coltura ai sensi del regolamento (CEE) n. 3061/84 per la campagna 1997/98.

     Se non sono intervenuti cambiamenti nelle informazioni richieste, la dichiarazione di coltura viene presentata contestualmente alla domanda di aiuto e si limita all'affermazione che non vi sono state modifiche rispetto alla dichiarazione precedente.

     2. Le dichiarazioni effettuate in virtù del regolamento (CEE) n. 3061/84 devono essere rinnovate mediante la presentazione di una dichiarazione di coltura completa, secondo quanto disposto agli articoli 1 e 2, al più tardi nel corso delle campagne 1999/2000 e 2000/01.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1° novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE [5].

     Gli olivi sono identificati geograficamente se figurano nella base grafica di riferimento di cui all'articolo 24 o, altrimenti, se l'organismo competente dello Stato membro disponga di informazioni cartografiche che permettono di localizzarli.

     2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, per “olivo supplementare” si intende un olivo piantato dopo il 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, che non sostituisce un olivo estirpato dopo il 1° maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta [6],

     - nella zona geografica oggetto di un programma di riconversione, oppure,

     - in caso di contabilizzazione individuale delle estirpazioni e delle sostituzioni, nell'azienda dell'olivicoltore di cui trattasi.

     L'olivo estirpato di cui al primo comma non deve già essere contabilizzato per la sostituzione di un altro olivo e, prima dell'estirpazione, doveva essere un olivo in produzione identificato geograficamente.

     3. I programmi che comprendono olivi supplementari, presentati all'approvazione della Commissione, contengono in particolare i seguenti dati:

     a) il numero complessivo degli olivi in produzione, nonché le corrispondenti superfici nella relativa zona geografica, alla data di presentazione del programma;

     b) il numero di olivi piantati ed estirpati, contemplati dal programma, nonché le corrispondenti superfici;

     c) se del caso, il numero di olivi morti o bruciati da sostituire, con la descrizione delle relative circostanze;

     d) l'ubicazione geografica degli olivi estirpati, morti o bruciati.

 

     Art. 5.

     1. Per i nuovi impianti effettuati tra il 1° novembre 1995 e il 31 ottobre 1998 va presentata, anteriormente al 1° aprile 1999, una dichiarazione recante le informazioni di cui all'articolo 2 o, se del caso, i riferimenti a una dichiarazione anteriore contenente le stesse informazioni. La dichiarazione dei nuovi impianti deve essere corredata delle prove, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro,

     - che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati fino al 1° maggio 1998, oppure

     - che gli impianti sono stati effettuati dopo il 1° maggio 1998 e prima del 1° novembre 1998 e sono stati seguiti dall'estirpamento nello stesso periodo di un numero di olivi in produzione da stabilirsi. Le prove possono essere costituite da fatture di vendita dei vivai, documenti di consegna delle piante o qualunque altro documento riconosciuto dallo Stato membro.

     Tuttavia, per Cipro, Malta e la Slovenia, la dichiarazione di cui al primo comma è presentata anteriormente al 1° dicembre 2004 e riguarda i nuovi impianti effettuati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2004 a Cipro e a Malta e dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 2004 in Slovenia. Tale dichiarazione è corredata delle prove, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro:

     — che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1° maggio 1998 per la Slovenia, oppure

     — che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1° novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1° maggio 1998 e prima del 1° novembre 2004 in Slovenia [7].

     2. A decorrere dal 1° novembre 1998 gli olivicoltori interessati presentano una dichiarazione preventiva di intenzione di impianto in cui figurano il numero di olivi da piantare e la loro ubicazione e, se del caso, il numero e l'ubicazione degli olivi da estirpare o estirpati e non sostituiti dopo il 1° maggio 1998 o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta [8].

     Al più tardi al termine del secondo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui al primo comma lo Stato membro comunica all'interessato se e per quanti olivi:

     - gli impianti prospettati costituiscono sostituzioni di olivi estirpati e non sono pertanto da considerarsi impianti di olivi supplementari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2;

     - gli impianti prospettati costituiscono impianti di olivi supplementari che rientrano in un programma approvato in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 e possono pertanto beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001; [9]

     - gli impianti prospettati costituiscono impianti di olivi supplementari che non possono beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001.

     3. Nella dichiarazione di coltura di cui all'articolo 2 occorre specificare tutti gli impianti di olivi indicando

     a) il riferimento alla dichiarazione preventiva di cui al paragrafo 2, e,

     b) se del caso,

     - il numero di olivi in produzione estirpati che vengono sostituiti, oppure

     - il programma approvato dalla Commissione nell'ambito del quale gli impianti in questione vengono effettuati.

     4. Entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata e nel caso di Cipro, di Malta e della Slovenia entro il 30 giugno 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti [10] .

     5. Anteriormente al 31 ottobre della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di olivi che, conformemente al paragrafo 2:

     - sono stati oggetto di una dichiarazione di intenzione di impianto,

     - sono considerati impianti di sostituzione di olivi estirpati,

     - sono considerati impianti che rientrano in un programma approvato, a norma dell'articolo 4,

     - sono considerati impianti supplementari che non possono beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001. [11]

 

CAPITOLO 2

Rese

 

     Art. 6. [12]

     1. Ai fini della fissazione delle rese di olive e di olio di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio della campagna di commercializzazione di cui trattasi:

     a) per ogni zona omogenea di cui al paragrafo 3 e secondo il metodo indicato in detto paragrafo per i dati attinenti:

     - la resa media di olive, espressa in kg, per olivo sottoposto a raccolta di olive da olio,

     - gli elementi che permettono di valutare la ripartizione del campione osservato per la stima delle rese di olive a livello delle zone regionali;

     - la stima del numero di alberi di olivo in produzione, [13]

     - la stima della superficie oleicola, [14]

     - la resa media in oli d'oliva vergini per kg di olive. [15]

     b) per ogni zona regionale di cui al paragrafo 2 e secondo il metodo indicato in detto paragrafo per i dati attinenti:

     - la resa media di olive, espressa in kg, per olivo sottoposto a raccolta di olive da olio, nonché la precisione della stima,

     - la percentuale media di alberi sottoposti a raccolta di olive da olio rispetto al totale degli alberi dichiarati, nonché la precisione della stima,

     - la resa media per l'insieme degli oli d'oliva vergini per kg di olive e le percentuali medie di oli lampanti correnti, vergini ed extra vergini stabilite in conformità del paragrafo 4;

     c) per ciascuno degli Stati membri in causa, una valutazione in base ai risultati indicati alle lettere a) e b):

     - delle rese di olive e di olio per albero sottoposto a raccolta, - della percentuale e del numero di alberi sottoposti a raccolta,

     - delle percentuali e delle produzioni di oli lampanti; correnti, vergini ed extra vergini.

     2. Le zone regionali sono elencate nell'allegato. Fermo restando l'articolo 28, viene osservato un campione di 100 aziende in ciascuna zona regionale, per controllare le dichiarazioni di coltura e per rilevare:

     - il numero di olivi sottoposti a raccolta di olive da olio,

     - i quantitativi di olive consegnati ai frantoi.

     I rilevamenti sono effettuati in loco al momento opportuno. Nel caso in cui un'azienda effettui diverse consegne, almeno una di esse deve essere oggetto di un rilevamento in loco. È istituito un sistema di controllo della qualità dei rilevamenti. I risultati dubbi sono esclusi dai calcoli. Il campione delle aziende osservate viene estratto a caso sull'insieme delle aziende che hanno presentato una domanda di aiuto nel corso di una delle due campagne di commercializzazione precedente a quella per la quale è effettuata la stima delle rese. Questo insieme di aziende viene stratificato in funzione:

     - delle zone omogenee indicate nel paragrafo 3,

     - delle dimensioni delle aziende,

     - se del caso, di altri criteri ritenuti pertinenti dallo Stato membro.

     La preparazione e l'estrazione dei campioni hanno luogo a livello nazionale in presenza di esperti di diversi organismi nazionali e, se del caso, di esperti della Commissione. Ai fini della concessione dell'aiuto, l'olivicoltore è tenuto, se del caso a collaborare alla valutazione delle rese.

     3. Le zone omogenee sono determinate dagli Stati membri tenendo conto in particolare:

     - della situazione geografica e delle caratteristiche agronomiche del terreno,

     - delle varietà predominanti delle età degli olivi, nonché della forma di coltivazione più diffusa,

     - della necessità di selezionare delle zone di numero limitato e costanti nel tempo, che non oltrepassino i limiti di una zona regionale.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, la lista e la descrizione delle zone omogenee selezionate o le modifiche, debitamente giustificate, della lista elaborata in precedenza. Nell'ambito di ogni zona omogenea, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento e un metodo che consenta di stimare, tramite ausilio di esperti, la resa media di olive per albero sottoposto a raccolta di olive da olio. Nel caso in cui l'aggregazione delle rese medie stabilite attraverso la stima degli esperti per le zone omogenee non concordi, a livello della zona regionale in causa, con l'intervallo di confidenza della resa media basata sull'osservazione delle aziende di cui al paragrafo 2, le stime degli esperti vengono adeguate di conseguenza.

     4. Le rese medie per l'insieme degli oli d'oliva vergini per kg di olive e le percentuali delle diverse categorie di oli d'oliva vergini sono stabilite in funzione dei risultati forniti, per la campagna di commercializzazione in questione, dai frantoi riconosciuti, oggetto del controllo accurato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma. I risultati a livello della zona regionale sono calcolati in funzione dei rilevamenti dei frantoi osservati, aggregati in funzione soprattutto dell'importanza, per la zona in questione, dei quantitativi di olive trattati da detti frantoi.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, in base alle stime degli esperti e alle informazioni relative alle precedenti campagne, una stima preliminare delle rese di olive e di olio per ciascuna zona regionale.

 

CAPITOLO 3

Frantoi riconosciuti

 

     Art. 7. [16]

     A decorrere dalla campagna 1998/99, ai fini del riconoscimento dei frantoi:

     a) le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono in particolare:

     - la capacità di magazzinaggio degli oli;

     - la capacità effettiva di triturazione per giornata lavorativa di otto ore;

     - una descrizione dell'attrezzatura tecnica installata o funzionante nel frantoio, con l'indicazione, per ciascuna unità, del tipo, della marca, del modello e della capacità oraria;

     b) per quanto riguarda i mezzi di controllo per i frantoi che nella precedente campagna hanno prodotto oltre 20 tonnellate di olio, gli impianti sono dotati di un sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso, nonché di un contatore elettrico distinto per gli impianti di triturazione.

     Tuttavia, per i frantoi la cui capacità, ai sensi della lettera a), secondo trattino, è superiore a due tonnellate d'olio per giornata lavorativa di otto ore, le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano a partire dalla campagna 1999/2000.

     Il frantoio deve inoltre rilasciare agli olivicoltori, non appena l'informazione pertinente è disponibile, la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e rispettare le condizioni di controllo stabilite dallo Stato membro.

      [17]

 

     Art. 8.

     Nel quadro del regime di controllo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 gli Stati membri dispongono:

     a) la verifica, segnatamente in base ad analisi di campioni, che gli oli considerati rispettino le caratteristiche definite nell'allegato, punto 1, del regolamento n. 136/66/CEE e che non vi sia contaminazione da parte di sostanze indesiderabili, in particolare i solventi;

     b) partire dalla campagna 1998/99:

     - la tenuta di una contabilità di magazzino, connessa alla contabilità finanziaria, comprendente almeno le informazioni specificate all'articolo 9, paragrafo 1, ed eventualmente i riferimenti alle analisi effettuate;

     - l'invio all'agenzia di controllo o in mancanza all'organismo competente, dell'estratto mensile di tali informazioni entro il 10 del mese successivo a quello considerato; tuttavia, per i frantoi che nella campagna precedente hanno prodotto meno di 20 tonnellate di olio, in questo estratto mensile figurano soltanto le informazioni quantitative specificate all'articolo 9, lettere b), c), d) ed f); [18][19]

     - la verifica del metodo di evacuazione delle acque di rifiuto;

     c) a partire dalla campagna 1999/2000, l'obbligo per le quantità di olio consegnate:

     - in caso di vendita inferiore a 50 litri o in assenza di vendita, di essere fornite contro ricevuta recante almeno la quantità in causa, gli estremi e la firma del destinatario, oppure- di essere vendute in imballaggi immediati riutilizzabili di non oltre 200 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere e recanti un numero d'ordine, il numero di riconoscimento del frantoio, nonché l'anno della campagna, oppure

     - di essere vendute con fattura e registrazione bancaria del pagamento

     d) un sistema di controlli supplementari che comporta, in particolare, la trasmissione quotidiana di informazioni relative alla quantità di olive triturate, alle quantità di olio e di sansa ottenute, alle scorte di olio presenti e al consumo di corrente elettrica. Fermo restando l'estratto mensile, tali informazioni quotidiane sono trasmesse all'agenzia di controllo o, in mancanza di essa, all'organismo competente il primo giorno lavorativo successivo. [20]

 

     Art. 9. [21]

     1. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 8, lettera b), comprende le seguenti registrazioni giornaliere:

     a) le quantità di olive entrate, partita per partita, specificando il produttore o il proprietario di ogni partita;

     b) le quantità di olive triturate;

     c) le quantità di olio ottenute;

     d) le quantità di olio acquistato o acquisito a decorrere dal 1° dicembre 1998, specificando il cedente; le quantità relative al mese di novembre 1998 sono menzionate globalmente;

     e) le quantità di sansa ottenute, determinate per pesata o su base forfettaria; [22]

     f) le quantità di olio uscite dal frantoio, partita per partita, specificando il destinatario e precisando se si tratta di un produttore che ha consegnato olive di cui all'articolo 8, lettera c), primo trattino;

     g) le quantità di sansa uscite dal frantoio:

     - suddivise per partita, con indicazione del destinatario, in caso di vendita a uno stabilimento di estrazione;

     - determinate in maniera forfettaria, con indicazione del destinatario, negli altri casi;

     - pesate, partita per partita, qualora il frantoio disponga di una pesa.

     2. Su richiesta delle autorità preposte al controllo della contabilità di magazzino il frantoio presenta:

     a) a partire dal 1° luglio e a decorrere dalla campagna 1998/99, la ripartizione della quantità di olio d'oliva ottenuto dall'inizio della campagna per partita di olive entrate nel frantoio e per produttore; [23]

     b) a decorrere dalla campagna 1999/2000 o dalla campagna 2000/01, a seconda dei casi di cui all'articolo 7, secondo comma, le registrazioni automatiche delle pesate delle partite di olive entrate;

     c) a decorrere dalla campagna 1999/2000, un registro delle quantità consegnate, suddivise secondo i tre trattini di cui all'articolo 8, lettera c), con indicazione degli estremi del destinatario dell'olio;

     d) in caso di vendita dell'olio e/o della sansa ottenuti, la fattura di vendita di ciascuna partita e, a decorrere dalla campagna 1999/2000, gli estratti bancari relativi al pagamento dell'olio.

     3. La determinazione forfettaria della quantità di sansa di cui al paragrafo 1 può essere effettuata applicando alla quantità di olive triturate un coefficiente che figura tra le specifiche tecniche del frantoio o, in mancanza, i seguenti coefficienti indicativi:

     - 0,35 per i frantoi a ciclo di produzione tradizionale,

     - 0,45 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a tre fasi,

     - 0,70 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a due fasi.

 

     Art. 9 bis. [24]

     1. La mancata osservanza, da parte dei frantoi, degli impegni previsti all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, specificati agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento, comporta la revoca del riconoscimento per un periodo da stabilirsi in funzione della gravità dell'infrazione. La revoca del riconoscimento di cui al primo comma si applica fatte salve altre sanzioni, in particolare pecuniarie, applicabili in forza dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE.

     2. Per le irregolarità diverse da quelle indicate al paragrafo 3, lo Stato membro può decidere di non revocare il riconoscimento e di applicare una sanzione diversa qualora il frantoio, dopo il primo accertamento di un'irregolarità relativa alle condizioni di riconoscimento, abbia preso i provvedimenti necessari per porvi rimedio entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro, ma comunque non superiore a 90 giorni. Il suddetto termine è comunicato all'interessato entro e non oltre 45 giorni dalla data del primo accertamento.

     3. Nell'ambito delle sanzioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro dispone la revoca del riconoscimento del frantoio per un periodo compreso tra una e cinque campagne qualora accerti l'esistenza di irregolarità che comportano una modifica sostanziale dei quantitativi di olive triturate o di olio prodotto, ovvero l'esistenza di lacune nella contabilità di magazzino o nella sua comunicazione. Le irregolarità di cui al primo comma si configurano, in particolare, quando si verifica una delle seguenti circostanze:

     a) una differenza che comporta un aumento di oltre il 25 %, o di oltre 30 tonnellate, tra la somma delle quantità di olio di oliva dichiarate dall'inizio della campagna e quelle che risultano:

     - dalla capacità degli impianti,

     - dal consumo di energia o dall'impiego di manodopera,

     - dalle quantità di olive entrate nei frantoi e triturate,

     - dalle quantità e, se necessario, dalla composizione della sansa ottenuta o - dalla situazione effettiva delle scorte di olive, olio e sansa;

     b) l'esistenza, dimostrata dall'analisi dei campioni di cui all'articolo 8, lettera a), di olio che non rispetta le caratteristiche dell'insieme degli oli di oliva vergini di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

     c) un ritardo, nel corso dei mesi da dicembre ad aprile di una stessa campagna di commercializzazione, superiore a

     - 20 giorni nel caso dell'invio degli estratti mensili di cui all'articolo 8, lettera b).

     Tuttavia, il limite minimo della differenza di cui alla lettera a) è portato a 50 tonnellate per i frantoi con una capacità superiore a 5 tonnellate al giorno, per giornata lavorativa di otto ore, o una capacità annua superiore a 500 tonnellate.

 

     Art. 10.

     1. A fini di controllo, il produttore di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), essendo stato destinatario di oltre 200 litri di olio, conserva fino al termine della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata una registrazione della destinazione dell'olio prodotto con le proprie olive, oppure eventualmente una fattura di vendita o un'altra prova.

     Il suddetto produttore presenta inoltre all'organismo competente dello Stato membro o, se del caso, all'organizzazione di produttori alla quale aderisce, a partire dalla campagna 1999/2000 e anteriormente al 1° dicembre, una dichiarazione delle quantità secondo le principali destinazioni dell'olio acquisito nella precedente campagna e la situazione delle scorte al 1° novembre precedente.

     Le organizzazioni di produttori comunicano all'agenzia di controllo o, in mancanza, all'organismo competente dello Stato membro, anteriormente al 1° gennaio, le informazioni di cui al secondo comma. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione anteriormente al 15 gennaio. [25]

     2. I principali destinatari dell'olio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), diversi dai destinatari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conservano a disposizione delle autorità di controllo la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva presa in consegna dell'olio. Lo Stato membro definisce i principali destinatari e la documentazione di cui sopra.

     3. Qualora non siano presentate la dichiarazione delle quantità secondo le destinazioni e la situazione delle scorte di cui al paragrafo 1, lo Stato membro applica una sanzione adeguata. [26]

 

     Art. 11. [27]

     1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di cui trattasi, la quantità complessiva di olio prodotto dall'inizio della campagna, calcolata sommando i risultati degli estratti mensili dei frantoi.

     2. A richiesta di un frantoio al quale sia stato revocato il riconoscimento lo Stato membro può concedere il riconoscimento secondo il regime di controllo speciale, alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84. Tali condizioni sono soddisfatte soltanto se la produzione di olio di oliva ottenuta da tale frantoio nei mesi da novembre a marzo è superiore alla capacità di trasformazione, disponibile nello stesso periodo dell'ultima campagna di commercializzazione, degli altri frantoi situati nella stessa regione di livello NUTS III o in un'isola inclusa in una regione di livello NUTS III.

     Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, non oltre il secondo mese successivo alla revoca, la domanda di riconoscimento secondo il regime di controllo speciale presentata dal frantoio, precisandone la motivazione e il tipo di controllo che si impegna ad eseguire su tale frantoio. La Commissione dispone di 45 giorni per formulare un parere in merito, allo scadere dei quali la domanda si considera accettata. Per i riconoscimenti revocati tra il 1° agosto e il 31 marzo, a richiesta del frantoio e a condizione che la sua produzione risponda alle condizioni di cui al primo comma, lo Stato membro può concedere un riconoscimento provvisorio, secondo il regime di controllo speciale previsto, fino allo scadere del termine di cui al secondo comma a disposizione della Commissione.

 

CAPITOLO 4

Domanda e concessione dell'aiuto

 

     Art. 12. [28]

     1. Gli olivicoltori che hanno presentato. una dichiarazione di coltura possono inoltrare una domanda di aiuto. La domanda contiene quanto meno i seguenti dati:

     a) nome, cognome e indirizzo dell'olivicoltore;

     b) la quantità di olio d'oliva vergine prodotta;

     c) l'ubicazione dell'azienda e delle particelle su cui sono state raccolte le olive, con riferimento alla dichiarazione di coltura;

     d) l'indicazione del frantoio o dei frantoi riconosciuti nei quali è stato prodotto l'olio specificando, per ciascuno di essi, la quantità di olive lavorata e la quantità di olio prodotta;

     e) se del caso, a decorrere dalla campagna 1999/2000, la quantità di olive consegnate a un'impresa di trasformazione di olive da tavola, con gli estremi dell'impresa considerata.

     La domanda di aiuto deve essere accompagnata da una dichiarazione del frantoio, la cui forma e il cui contenuto saranno stabiliti dagli Stati membri, che conferma le indicazioni di cui alla lettera d).

     2. Per quanto riguarda gli olivicoltori che hanno venduto in tutto o in parte la propria produzione di olive, nella domanda di aiuto occorre indicare, in particolare, oltre ai dati di cui al paragrafo 1:

     a) nome, cognome e indirizzo dell'acquirente;

     b) la copia della fattura di vendita delle olive;

     c) la copia della dichiarazione del frantoio che conferma le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera d).

     3. Gli olivicoltori presentano le domande di aiuto anteriormente al 1° luglio di ogni campagna:

     - all'organizzazione di produttori, qualora siano membri di un'organizzazione;

     - alle autorità competenti dello Stato membro, qualora non siano membri di un'organizzazione di produttori.

     Salvo forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda dà luogo ad una riduzione dell'1%, per giorno lavorativo, dell'importo dell'aiuto al quale gli olivicoltori avrebbero diritto in caso di presentazione della domanda entro i termini. Se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile.

     4. Ai fini della concessione dell'anticipo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli olivicoltori interessati sono tenuti a presentare una domanda di anticipo contemporaneamente alla domanda di aiuto.

     5. Anteriormente al 5 settembre di ogni campagna, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande di aiuto pervenute e le relative quantità di olio d'oliva. [29]

 

     Art. 12 bis. [30]

     In base alle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 5 e alle domande di aiuto di cui all'articolo 12, gli Stati membri produttori stabiliscono per la campagna 2002/03 la produzione in olio d'oliva vergine degli olivi supplementari ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98, moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:

     - del numero di olivi supplementari piantati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,70, e

     - del numero di alberi di olivo supplementari piantati tra il 1° novembre 1998 e il 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,35.

     La resa media per olivo adulto è calcolata dividendo la quantità di olio d'oliva vergine prodotta dagli olivi supplementari di cui al primo comma per la somma:

     - del numero di olivi in produzione anteriormente al 1° maggio 1998, e

     - del numero di olivi in produzione piantati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,70, e

     - del numero di olivi in produzione piantati tra il 1° novembre 1998 e il 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,35.

     Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata in olio di oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35. [31]

     La resa media per olivo adulto per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è calcolata dividendo la quantità di olio di oliva vergine prodotta, cui fa menzione l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:

     — del numero di olivi in produzione piantati prima del 1° maggio 1998 e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35. [32]

     Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata in olio d’oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35. [33]

     La resa media per olivo adulto per la campagna 2004/2005 è calcolata dividendo la quantità di olio d’oliva vergine prodotta, cui fa menzione l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:

     — del numero di olivi in produzione piantati anteriormente al 1° maggio 1998, e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35. [34]

 

     Art. 13.

     Se la produzione di olive di un olivicoltore è triturata in tutto o in parte in un frantoio riconosciuto situato in uno Stato membro diverso da quello di raccolta delle olive, la domanda di aiuto è presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è stato prodotto l'olio.

     In tal caso, quest'ultimo Stato membro, dopo aver controllato il frantoio di cui trattasi, trasmette allo Stato membro di origine delle olive la domanda di aiuto e le informazioni relative al controllo. Lo Stato membro in cui sono state raccolte le olive, dopo aver verificato che sussistono tutti i presupposti previsti per la concessione dell'aiuto, procede al versamento dell'aiuto alla produzione.

 

     Art. 14.

     1. La quantità ammissibile all'aiuto per ciascun olivicoltore è pari alla quantità di olio d'oliva vergine effettivamente prodotta, ridotta della produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 12 bis, primo comma, e maggiorata della quantità forfettaria di olio di sansa di cui al paragrafo 2 [35] .

     Tuttavia, per le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005, nei casi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98, la quantità ammissibile all'aiuto è determinata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15 [36] .

     2. La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è pari all'8% della quantità di olio d'oliva vergine prodotta dalle olive da cui proviene la sansa e per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

     3. Ai fini della determinazione della quantità d'olio d'oliva vergine effettivamente prodotta a partire dalla campagna 1998/99, l'organismo competente tiene conto in particolare:

     - dei dati di base dello schedario oleicolo o del GIS oleicolo per quanto riguarda il potenziale di produzione. Nelle zone non ancora coperte dallo schedario o dal GIS oleicolo si ricorre ai dati contenuti nella dichiarazione di coltura;

     - delle informazioni ricavate dagli schedari informatizzati di cui all'articolo 27;

     - dalle prove di triturazione fornite dal frantoio riconosciuto;

     - dei risultati dei controlli effettuati.

     4. Ai fini della determinazione della produzione effettiva di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 maggio successivo ad ogni campagna, la quantità ammessa a beneficiare dell'aiuto [37] .

 

     Art. 15.

     1. Nei casi previsti all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84, in cui la quantità per la quale è chiesto l'intero aiuto non può essere confermata da quella dichiarata dal frantoio riconosciuto, la quantità di olio ammissibile all'aiuto e proveniente del frantoio di cui trattasi, per ciascun olivicoltore interessato, è determinata dallo Stato membro secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

     Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli olivicoltori potrebbero rivendicare nei confronti dei frantoi, la suddetta quantità non può superare né la quantità richiesta, né la quantità ottenuta moltiplicando

     - il numero di alberi dell'olivicoltore per

     - la resa media della zona omogenea in cui sono ubicati gli olivi in questione, e per

     - un coefficiente che rappresenta il rapporto tra la produzione fissata per lo Stato membro in conformità dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 e la produzione risultante per lo stesso Stato membro dalle stime di resa e dal numero di olivi.

     Il numero di alberi è stabilito proporzionalmente alla quantità di olio interessata qualora l'aiuto sia richiesto per olio ottenuto in diversi frantoi. [38]

     2. Qualora il numero di alberi indicato nella dichiarazione di coltura sia superiore a quello constatato, la quantità ammissibile all'aiuto ed eventualmente le altre sanzioni vengono determinate in funzione della percentuale di alberi dichiarati in eccesso, di cui all'articolo 28, paragrafo 4:

     - qualora la percentuale di alberi in eccesso sia inferiore o pari al 55%, l'aiuto è concesso per la quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, ridotta di un importo correttore; tale importo correttore è pari a detta quantità moltiplicata per la percentuale di alberi dichiarati in eccesso e per un coefficiente stabilito secondo la seguente tabella:

     - qualora la percentuale di alberi in eccesso sia superiore a 55 e inferiore o pari a 75, l'olivicoltore e le particelle in causa sono esclusi dal beneficio dell'aiuto per la campagna di cui trattasi;

     - qualora la percentuale di alberi in eccesso sia superiore a 75, l'olivicoltore e le particelle in causa sono esclusi dal beneficio dell'aiuto per la campagna di cui trattasi e per la campagna successiva.

 

     Art. 16.

     1. Fermo restando il paragrafo 2, l'anticipo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84 è versato dallo Stato membro a partire dal 16 ottobre di ogni campagna, fatti salvi i risultati dei controlli effettuati [39] .

     2. Il pagamento di almeno il 25 % dell'anticipo sull'aiuto è sospeso nei seguenti casi:

     a) se il produttore ha presentato una domanda di aiuto corrispondente ad una produzione che:

     - supera di oltre il doppio la quantità che risulta dall'applicazione della resa media della zona omogenea in cui si situa in prevalenza l'azienda al numero di alberi dichiarati e

     - proviene per la maggior parte da una zona omogenea in cui le domande di aiuto corrispondono a una produzione totale superiore di oltre il 30 % alla quantità che risulta dall'applicazione della corrispondente resa media al numero di alberi di olivo delle aziende che si trovano in prevalenza in tale zona;

     b) per i produttori la cui produzione proviene per la maggior parte da frantoi che formano oggetto di una proposta di revoca del riconoscimento per un periodo compreso tra uno e cinque anni. I limiti di superamento delle quantità risultanti dalle rese medie, di cui al primo comma, lettera a), possono essere modificati dagli Stati membri anteriormente al 15 ottobre di ogni campagna di commercializzazione, con una tolleranza del 20 % in più o in meno, in finzione della resa della zona regionale.

     La sospensione del pagamento dell'anticipo si applica fino al 1° aprile successivo al termine della campagna di cui trattasi nei casi di cui alla lettera a), o fino all'adozione della decisione in merito alla proposta di revoca di cui alla lettera b). Tuttavia lo Stato membro può rinunciare alla sospensione del pagamento dell'anticipo dell'aiuto o ridurne la durata qualora un'analisi complementare fornisca una giustificazione oggettiva del livello di resa risultante dalle dichiarazioni dell'interessato; [40]

     3. Dopo aver effettuato tutti i controlli a tal fine previsti e fatti salvi i relativi risultati, gli Stati membri versano ai produttori il saldo dell'aiuto entro novanta giorni dalla fissazione, da parte della Commissione, della produzione effettiva per la campagna di cui trattasi, nonché dell'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

 

CAPITOLO 5

Organizzazioni di produttori e loro unioni

 

     Art. 17.

     Fatte salve le altre condizioni previste dall'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE, dai capitoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e dalle disposizioni del presente regolamento, un'organizzazione o un'unione di produttori può essere riconosciuta soltanto se si impegna a:

     a) dotarsi della struttura amministrativa adeguata per l'esecuzione dei compiti che le sono stati affidati;

     b) dotarsi del personale qualificato necessario per l'esecuzione di tali compiti;

     c) compilare un rapporto trimestrale di attività e tenere una contabilità relativa all'attività di gestione;

     d) fatto salvo il rispetto del termine previsto all'articolo 12, paragrafo 3:

     - se si tratta di un'organizzazione che non fa parte di un'unione, presentare ogni mese all'autorità competente le domande di aiuto degli olivicoltori soci che le sono state presentate nel corso del mese precedente;

     - se si tratta di un'organizzazione che fa parte di un'unione, trasmettere ogni mese all'Unione le domande di aiuto degli olivicoltori soci che le sono state presentate nel corso del mese precedente,

     - nel caso delle unioni di organizzazioni di produttori, presentare ogni mese all'autorità competente le domande di aiuto trasmesse nel corso del mese precedente dalle organizzazioni di produttori che le compongono.

     Il riconoscimento non può essere mantenuto qualora le condizioni di cui al presente articolo non siano soddisfatte.

 

     Art. 18.

     Ai fini della verifica del rispetto della condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori esigono dai propri soci una copia dei titoli di proprietà o dei contratti o di altri titoli in virtù dei quali coltivano gli oliveti. Le copie sono accluse al registro dei soci delle organizzazioni di produttori.

 

     Art. 19.

     1. Le organizzazioni di produttori che compongono un'unione devono rappresentare almeno un terzo delle regioni economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

     2. La verifica di cui all'articolo 10, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 verte sul 5% dei controlli effettuati dalle organizzazioni di produttori. Le unioni elaborano, per ciascuna verifica effettuata, un rapporto dettagliato di cui inviano immediatamente copia allo Stato membro interessato e, se del caso, all'agenzia di controllo.

 

     Art. 20. [41]

     1. Le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato, anteriormente al 1 gennaio di ciascuna campagna, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni. Tuttavia, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in alcune regioni, gli Stati membri possono prorogare di tre mesi al massimo la data limite di presentazione delle dichiarazioni.

     Entro il 1 gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regioni e i motivi per i quali è stata prorogata la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di coltura, nonché la nuova data fissata. [42]

     2. Le organizzazioni di produttori o eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna in corso anteriormente al 1° agosto di ogni campagna. Tuttavia, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 14 agosto di ciascuna campagna.

     3. Le organizzazioni di produttori, dopo aver verificato i dati indicati all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, trasmettono all'organismo competente dello Stato membro interessato la domanda di anticipo presentata dai loro soci.

 

     Art. 21.

     1. Anteriormente al 1° aprile di ogni campagna, in base alle previsioni relative all'importo totale della trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE e nei limiti delle risorse prevedibili, per ciascuno Stato membro, sono fissati:

     a) l'importo unitario da attribuire alle unioni per ogni socio delle organizzazioni di produttori che le compongono;

     b) l'importo unitario da attribuire alle organizzazioni di produttori per ciascuna domanda di aiuto individuale presentata.

     Per stabilire il numero dei soci delle organizzazioni di produttori da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della lettera a), si tiene conto esclusivamente dei soci che hanno presentato all'organizzazione almeno una domanda nel periodo che copre la campagna in corso e le tre campagne precedenti.

     Il saldo dell'importo della trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE è ripartito tra le organizzazioni di produttori in funzione della quantità di olio d'oliva per la quale è concesso l'aiuto per il tramite di ogni organizzazione.

     Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84, qualora, dopo aver espletato tutti i compiti previsti dalla normativa comunitaria, non abbia interamente utilizzato la somma corrispondente al finanziamento di cui alla lettera a), l'unione è tenuta a ripartire il saldo tra le organizzazioni di produttori che la compongono in funzione del numero di soci di dette organizzazioni.

     2. Tuttavia, qualora l'importo risultante dalla trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE non permetta di versare alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri interessati possono contribuire al pagamento di talune spese connesse all'attività di controllo di detti organismi.

     In tal caso, gli Stati membri possono versare alle organizzazioni e alle unioni importi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ma, comunque, nei limiti degli importi previsti.

     3. L'anticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 non può eccedere:

     - per quanto riguarda le unioni, il 70% dell'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo unitario fissato per la campagna precedente, in applicazione del paragrafo 1, lettera a), per il numero dei soci delle organizzazioni di produttori che le compongono, e

     - per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, il 70% dell'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo unitario fissato per la campagna precedente, in applicazione del paragrafo 1, lettera b), per il numero di domande prevedibili.

 

CAPITOLO 6

Sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo

 

     Art. 22.

     Il sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo, in appresso denominato "GIS oleicolo", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98, riguarda gli olivicoltori che hanno presentato la dichiarazione di coltura di cui all'articolo 1 e la domanda d'aiuto di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

 

     Art. 23.

     1. Una banca di dati alfanumerici informatizzata registra, secondo il caso, per ciascuna azienda agricola o per ogni particella:

     - le informazioni riportate nelle dichiarazioni di coltura e nelle domande di aiuto, con le relative modifiche;

     - le quantità di olio d'oliva e, se del caso, di olive da tavola per le quali l'aiuto è stato erogato;

     - le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

     - risultati dei controlli in loco.

     2. Il sistema d'identificazione alfanumerico delle particelle agricole è quello definito per il sistema integrato, all'occorrenza completato in modo da coprire le superfici oleicole.

 

     Art. 24.

     1. È costituita una base grafica informatizzata di riferimento per le entità amministrative determinate dagli Stati membri, che raggruppa le particelle riportate in un numero significativo di dichiarazioni. Essa è composta dalle seguenti tre serie di informazioni grafiche:

     - le ortofoto numeriche;

     - i limiti delle entità amministrative e i limiti delle particelle corrispondenti al catasto o, in mancanza, al sistema di identificazione particellare appositamente predisposto dallo Stato membro;

     - l'ubicazione dei singoli olivi.

     Lo Stato membro fissa le dimensioni minime della particella agricola al di sotto delle quali non si procede alla determinazione dei limiti della stessa; tali dimensioni minime non possono essere superiori a 10 are:

     Per le entità amministrative non comprese nella base grafica di riferimento lo Stato membro istituisce un sistema alternativo che consenta di accertare la validità della dichiarazione.

     2. La base grafica di riferimento adotta un sistema di proiezione omogeneo per tutto il territorio nazionale e garantisce la coerenza geometrica delle diverse serie di informazioni nello spazio e nel tempo. La base è aggiornata periodicamente in modo che le informazioni ivi contenute siano le più recenti a disposizione e che l'ortofoto non risalga a più di cinque anni.

     3. L'ortofoto numerica rispetta le norme geometriche della cartografia su scala 1/10.000 e, dal punto di vista radiometrico, garantisce una dimensione del pixel di un metro al massimo. Essa rispetta inoltre le norme di mercato per quanto riguarda la mosaicatura e la tonalità.

     I limiti delle particelle sono indicati, a seconda delle disponibilità, in formato vettoriale o in formato raster secondo gli standard della cartografia 1/10.000. Il sistema applicato possiede comunque le proprietà topologiche richieste per accedere agevolmente alle particelle e alle loro caratteristiche, che figurano nella banca di dati alfanumerici, e per seguire le variazioni dei loro limiti nel corso delle ultime quattro campagne.

     4. Gli olivicoltori che hanno presentato una dichiarazione di coltura possono accedere alle informazioni della base grafica di riferimento e, a richiesta, ricevere una copia delle informazioni alfanumeriche e grafiche che li riguardano.

 

     Art. 25.

     1. La determinazione delle superfici delle particelle agricole e il computo degli olivi che figurano nella base grafica di riferimento sono effettuati avvalendosi di tutti i mezzi idonei indicati dall'organismo competente, ricorrendo in particolare all'interpretazione di fotografie aeree o spaziali recenti ad elevata risoluzione. Tuttavia, in tutti i casi in cui i risultati ottenuti con la foto interpretazione non siano perfettamente chiari è necessario compiere visite in loco.

     Per gli olivi sparsi si procede a un'identificazione rispetto al blocco di appartenenza e a una localizzazione approssimativa della loro posizione. Lo Stato membro fissa margini di tolleranza tecnica per l'esattezza della misurazione della superficie e il computo degli olivi che tengano conto dei documenti ufficiali disponibili e della situazione locale.

     2. Il numero di olivi determinato con l'aiuto della base grafica è confrontato, per ogni particella, con le informazioni contenute nelle dichiarazioni di coltura registrate nella banca di dati alfanumerici.

     Qualora si constati che il numero di olivi dichiarati per l'azienda si discosta di oltre il 3% dal numero determinato in conformità al paragrafo 1, la dichiarazione di coltura è considerata discordante.

     3. Le dichiarazioni discordanti sono notificate agli olivicoltori interessati. Lo Stato membro stabilisce un termine inferiore a tre mesi che viene concesso all'interessato per permettergli di giustificare la discordanza notificatagli o, qualora si tratti della prima notifica di discordanza, di modificare la dichiarazione.

     Su richiesta dell'olivicoltore, e qualora le giustificazioni fornite non consentano allo Stato membro di accettare i dati dichiarati, o modificati a seconda del caso, si procede a una verifica in contraddittorio, il cui costo è a carico dell'olivicoltore qualora i dati dichiarati, o secondo i casi modificati ai sensi del primo comma, non siano confermati.

     4. Il numero di olivi che viene determinato per ciascuna particella corrisponde:

     - ai dati dichiarati, eventualmente modificati in applicazione del paragrafo 3, qualora non siano discordanti o siano inferiori a quelli determinati a norma del paragrafo 1;

     - ai dati determinati a norma del paragrafo 1 qualora l'olivicoltore non abbia risposto alla notifica di discordanza entro il termine stabilito;

     - ai dati accertati in seguito alla verifica di cui al paragrafo 3, secondo comma, negli altri casi.

     5. Le superfici calcolate conformemente al paragrafo 1, il numero di olivi determinati per ciascuna particella nonché i totali per azienda sono inseriti nella banca di dati alfanumerici.

 

     Art. 26.

     1. La costituzione del GIS oleicolo per una regione o uno Stato membro si considera compiuta quando per la zona considerata:

     a) la banca di dati alfanumerici di cui all'articolo 23, paragrafo 1, contiene le informazioni concernenti tutte le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto relative all'ultima campagna di commercializzazione;

     b) la base grafica di riferimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, primo e secondo comma, localizza tutte le particelle previste per la suddetta base e contenute nella banca di dati alfanumerici;

     c) i numeri di olivi delle particelle contenute nella banca di dati di cui alla lettera a) e di quelle contenute nella base di cui alla lettera b) sono stati confrontati, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, e il numero di dichiarazioni discordanti che non consentono di determinare i dati definitivi ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo è stato ridotto in modo da risultare inferiore al 5% del totale delle dichiarazioni di coltura.

     2. Fatti salvi i risultati dei controlli effettuati nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sono ammissibili al finanziamento comunitario, per le campagne dal 1998/1999 al 2002/2003, le spese relative alla costituzione del GIS oleicolo e all'aggiornamento periodico della base grafica di riferimento [43] .

     3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure nazionali adottate in applicazione degli articoli da articoli da 23 a 26 e dell'avvenuta costituzione del sistema d'informazione geografica oleicolo a livello nazionale o, se del caso, regionale [44] .

 

CAPITOLO 7

Controlli

 

     Art. 27.

     1. Gli schedari permanenti computerizzati dei dati oleicoli di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono:

     a) la banca di dati alfanumerici e la base grafica di riferimento del GIS oleicolo di cui agli articoli 23 e 24 e i risultati dei controlli di cui all'articolo 25;

     b) lo schedario dei nuovi impianti, contenente le informazioni di cui all'articolo 5 e i risultati dei controlli di cui all'articolo 29;

     c) lo schedario delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, contenente le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2261/84;

     d) lo schedario dei frantoi, contenente informazioni relative alle condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 7, alla contabilità di magazzino di cui all'articolo 8 e ai risultati dei controlli di cui all'articolo 30;

     e) lo schedario delle zone omogenee di produzione, contenente le informazioni di cui all'articolo 6.

     2. Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti, tranne che per Cipro, Malta e la Slovenia, i cui dati si riferiscono soltanto alla campagna di commercializzazione 2004/2005 [45].

     Gli Stati membri possono creare schedari decentrati, purché siano strutturati in maniera omogenea, siano compatibili tra loro e siano accessibili in modo centralizzato a livello dell'organismo pagatore e dell'agenzia di controllo. Le banche di dati del GIS oleicolo devono essere compatibili con quelle del sistema integrato.

     I codici di identificazione degli olivicoltori, delle organizzazioni di produttori e loro unioni, dei frantoi e delle zone omogenee di produzione sono univoci e permanenti, o convertibili per via informatica, in modo da rendere possibili raggruppamenti o ricerche immediati per le cinque campagne indicate al primo comma.

     Fatti salvi i controlli da attuare, in particolare i controlli incrociati dei dati degli schedari, o i risultati da comunicare, negli schedari sono archiviati i dati disponibili per le campagne anteriori a quelle indicate al primo comma e, a decorrere dal 31 ottobre 2001 o, nel caso di Cipro, Malta e della Slovenia, dal 1° novembre 2004, le informazioni ivi contenute permettono di effettuare [46]:

     - il raggruppamento automatico a livello delle regioni e dello Stato membro;

     - il collegamento automatico tra schedari.

 

     Art. 28.

     1. A decorrere dalla campagna 1998/99,

     a) per ogni dichiarazione di coltura il controllo prevede almeno:

     - confronti con i dati della base grafica di riferimento, conformemente all'articolo 25;

     - verifiche incrociate per accertare l'esistenza delle particelle dichiarate ed evitare eventuale doppia concessione di aiuti nell'ambito del presente regime e di altri regimi di aiuto che comportano dichiarazioni di superficie;

     b) per ciascuna domanda di aiuto il controllo comprende le verifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 3 bis, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

     - le rese di olive e di olio fissate in conformità all'articolo 18 del suddetto regolamento nella zona in cui si trovano l'azienda o le aziende di provenienza delle olive utilizzate;

     Per controllare la coerenza tra le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto si considerano in particolare:

     - le rese medie di olive e di olio dei comuni nei quali si trovano l'azienda o le aziende di provenienza delle olive utilizzate, se gli Stati membri dispongono di tali dati.

     Qualora il controllo effettuato ai sensi del primo comma evidenzi una incoerenza, la procedura indicata all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, per il numero di olivi si applica, per quanto di ragione, alle altre informazioni discordanti o mancanti. Tuttavia, la quantità di olio per la quale è stato chiesto l'aiuto non può essere modificata.

     2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, nelle regioni in cui la costituzione del GIS oleicolo non è stata portata a termine, la percentuale del totale delle dichiarazioni di coltura relative a una campagna di commercializzazione da sottoporre a controlli in loco è dell'1% per il 1998/99, del 5% per il 1999/2000 e del 10% per il 2000/01 al 2002/2003 [47].

     Almeno i due terzi delle dichiarazioni di cui al primo comma costituiscono dichiarazioni che non sono state oggetto di controlli in loco nel corso delle due campagne precedenti.

     3. Durante un controllo in loco si verificano tutte le informazioni relative alla dichiarazione di coltura e alla domanda di aiuto, segnatamente:

     - la localizzazione e il numero di olivi di ciascuna particella;

     - la destinazione degli oli nel caso indicato all'articolo 10, paragrafo 1;

     - la coerenza tra gli olivi dell'azienda e la quantità di olio per la quale è chiesto l'aiuto.

     Le domande di aiuto nelle quali è indicata una quantità di olio incoerente sono respinte.

     4. Per ciascuna campagna di commercializzazione, a partire dalla campagna 1998/99 viene fissata, se del caso, una percentuale di alberi dichiarati in eccesso in base al numero di olivi determinati in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, o ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2.

     Tale percentuale corrisponde alla differenza, se superiore a 0, moltiplicata per 100, tra gli olivi dichiarati e quelli constatati rapportata al numero di questi ultimi.

 

     Art. 29.

     1. In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il 1° novembre 1999 ed entro il 1° giugno 2005 a Cipro, Malta e in Slovenia.

     Gli olivi piantati ed estirpati dopo il 1° maggio 1998 e fino al 31 ottobre 1998, tranne che per Cipro e Malta, per le quali il periodo considerato va dal 31 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004, sono calcolati in funzione di tutti i dati che l'olivicoltore è tenuto a fornire, su richiesta dell'organismo competente dello Stato membro, e della situazione riscontrata sul posto, in particolare per quanto riguarda la dimensione degli alberi. Dopo tutte le verifiche è concesso all'olivicoltore il beneficio del dubbio. [48]

     2. Per ogni campagna di commercializzazione, almeno il 10% delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è controllato in loco prima del termine della campagna successiva.

 

     Art. 30.

     1. A decorrere dalla campagna 1998/99 il controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84 comporta, per ciascuna campagna di commercializzazione, un controllo accurato della coerenza delle informazioni e dei dati forniti da almeno il 30% dei frantoi riconosciuti in base ad un'analisi di rischio. Tuttavia, il numero di controlli in ciascuno Stato membro non può essere inferiore al numero di controlli dei frantoi effettuati per la campagna 1997/98.

     Inoltre, un controllo sommario dell'avvenuta registrazione delle informazioni e del rispetto delle condizioni di riconoscimento è effettuato su una percentuale di frantoi per campagna pari almeno:

     - al 5% nel 1998/99,

     - al 10% nel 1999/2000,

     - 20 % dal 2000/2001 al 2004/2005. [49]

     2. Il controllo approfondito comporta:

     a) un'ispezione sul posto degli impianti, delle quantità e della natura delle scorte, della contabilità e di altri documenti pertinenti;

     b) confronti tra i diversi dati forniti dai frantoi o di altra origine, segnatamente con gli approvvigionamenti, le destinazioni degli oli e della sansa, il consumo di elettricità e di acqua e la manodopera impiegata;

     c) un confronto tra le quantità che figurano nella contabilità di magazzino e l'insieme delle quantità indicate nelle domande di aiuto degli olivicoltori interessati;

     d) gli altri controlli previsti all'articolo 8; le analisi dei campioni di cui all'articolo 8, lettera a), sono effettuate almeno sul 25% dei campioni prelevati.

     3. Inoltre, almeno nel 10% dei casi di controllo approfondito, lo Stato membro effettua controlli presso i fornitori di beni e di servizi o presso i destinatari dell'olio o della sansa di cui, rispettivamente, all'articolo 10 o all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g).

     Qualora il destinatario dell'olio o della sansa rifiuti di sottoporsi al controllo o qualora l'organismo competente disponga di elementi dai quali si desume che l'olio o la sansa di cui trattasi non sono stati presi in consegna:

     - nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, egli deve versare allo Stato membro un importo pari al doppio di quello dell'aiuto per le quantità di cui trattasi;

     - nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lo Stato membro applica una sanzione proporzionata alle quantità di cui trattasi.

     L'importo riscosso dallo Stato membro viene detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia dai servizi o organismi pagatori dello Stato membro.

     4. Un frantoio è soggetto al sistema di controlli supplementari di cui all'articolo 8, lettera d), in particolare qualora:

     a) i controlli non permettano di confermare le sue dichiarazioni per quantitativi consistenti o per un numero elevato di casi, in particolare se la maggior parte dei controlli compiuti a norma del paragrafo 3 non consentano di acquisire le prove dell'avvenuta consegna dei quantitativi di olio di oliva dichiarati dal frantoio stesso;

     b) le irregolarità che formano oggetto di una domanda di sanzioni lo giustifichino, in particolare nel caso di una proposta di revoca del riconoscimento per in periodo compreso tra una e cinque campagne;

     c) il riconoscimento sia concesso nell'ambito del regime di controllo speciale di cui all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84;

     d) almeno il 25 % della produzione totale del frantoio provenga da produttori che si trovano nella condizione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), a meno che un'analisi complementare fornisca una giustificazione oggettiva ritenuta soddisfacente dallo Stato membro.

     Il sistema di controlli supplementari si applica a partire dal secondo mese successivo a quello del compimento dei rispettivi controlli e almeno fino alla fine della campagna successiva o, eventualmente, fino al momento in cui lo Stato membro decide in merito a una proposta di sanzione. [50]

 

     Art. 31.

     I controlli previsti dal presente regolamento, se vengono affidati ad un'agenzia di controllo, figurano nel programma di attività dell'agenzia, stabilito in conformità agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 27/85.

     All'occorrenza, in deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 27/85, il programma di attività per la campagna 1998/99 è adattato e presentato anteriormente al 1° dicembre 1998 alla Commissione, la quale si pronuncia in merito anteriormente al 1° gennaio 1999. Il programma adattato e il rispettivo bilancio sono adottati definitivamente dallo Stato membro interessato entro il 5 gennaio 1999.

 

CAPITOLO 8

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 32.

     Gli Stati membri produttori adottano tutti i provvedimenti necessari per informare gli olivicoltori, i frantoi e gli altri operatori interessati delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria, ed eventualmente in virtù della normativa comunitaria, in particolare qualora siano presentate dichiarazioni di coltura o domande di aiuto non conformi al vero.

     Gli Stati membri produttori comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del presente regolamento.

     Anteriormente al 1° gennaio delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2003/2004 e al 1° giugno della campagna 2004/2005, essi presentano una relazione riassuntiva del numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, del numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate ed in corso di esame, nonché una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate [51].

     Anteriormente al 1° gennaio delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2003/2004, essi presentano una relazione riassuntiva del numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, del numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate ed in corso di esame, nonché una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate. [52]

 

     Art. 33.

     Il regolamento (CEE) n. 2276/79 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1° novembre 1999.

     Il regolamento (CEE) n. 3061/84 resta applicabile, soltanto per quanto riguarda le misure relative alle campagne di commercializzazione anteriori alla campagna 1998/99, fino al 31 ottobre 1999. Esso è abrogato con efficacia a partire dal 1° novembre 1999.

 

     Art. 34.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

 

 

Allegato [53]

 

Zone regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2

 

     SPAGNA

     1. Regione NUTS di livello 3 di "Jaen"

     2. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di "Granada", "Malaga" e "Sevilla"

     3. Regione NUTS di livello 3 di "Cordoba"

     4. Regione NUTS di livello 2 di "Castilla-La Mancha"

     5. Insieme delle regioni NUTS di livello 2 di "Cataluña" e "Comunidad Valenciana"

     6. Regione NUTS di livello 2 di "Extremadura"

 

     ITALIA

     1. Insieme delle Regioni NUTS di livello 3 di "Foggia" e "Bari"

     2. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di "Taranto", "Brindisi" e "Lecce"

     3. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di "Cosenza", "Crotone" e "Catanzaro"

     4. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di "Vibo Valentia" e "Reggio di Calabria"

     5. Regione NUTS di livello 2 di "Sicilia"

     6. Regione NUTS di livello 2 di "Campania"

     7. Regione NUTS di livello 2 di "Lazio"

     8. Regione NUTS di livello 2 di "Abruzzo"

     9. Regione NUTS di livello 2 di "Toscana"

 

     GRECIA

     1. Regione NUTS di livello 3 di "Irakleio"

     2. Insieme delle regioni NUTS di livello 3 di "Lassithi", "Rethymni" e "Chania"

     3. Regione NUTS di livello 2 di "Peloponnisos"

     4. Regione NUTS di livello 2 di "Dytiki Ellada"

     5. Regione NUTS di livello 2 di "Ionia Nisia"

     6. Regione NUTS di livello 2 di "Sterea Ellada"

     7. Regione NUTS di livello 3 di "Lesbos"

 

     PORTOGALLO

     1. Regione NUTS di livello 2 di "Alentejo"

     2. Regione NUTS di livello 2 di "Norte"

     3. Regione NUTS di livello 2 di "Centro"

 

     FRANCIA

     Regione NUTS di livello 2 di "Provence-Alpes-Côte-d'Azur"


[1] Titolo già modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2070/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[2] Per deroghe al presente articolo, vedi l'art. 1 del regolamento n. 2711/99, l'art. 1 del regolamento n. 2428/2000, l'art. 1 del regolamento n. 2388/2001.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 2383/2002.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1273/99.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[6] Alinea così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[7] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[8] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[9] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 1273/99.

[10] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001, già sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 2383/2002 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[11] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 2383/2002.

[12] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1273/99 e così sostituito dall'art. 2 del regolamento n. 1273/99.

[13] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[14] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[15] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[16] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 giugno 1999, n. L 145.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[18] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1273/99.

[19] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[21] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 giugno 1999, n. L 145.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento n. 1273/99.

[23] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento n. 1273/99.

[24] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[26] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[28] Per deroghe al presente articolo, vedi gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1250/2002.

[29] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento n. 1249/2002.

[31] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[32] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[33] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2005.

[34] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2005.

[35] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 1249/2002.

[36] Comma già modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2070/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[37] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[38] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 2070/2001.

[39] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[40] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[41] Per deroghe al presente articolo, vedi l'art. 1 del regolamento n. 218/2000, l'art. 2 del regolamento n. 2428/2000, l'art. 1 del regolamento n. 2388/2001, l' art. 3 del regolamento n. 1250/2002.

[42] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 2383/2002.

[43] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2070/2001.

[44] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 1780/2003.

[45] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[46] Alinea così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[47] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2070/2001.

[48] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[49] Comma già modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2070/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[50] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 648/2001 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1432/2004.

[52] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 2070/2001.

[53] Allegato inserito dall'art. 2 del regolamento n. 1273/99.