§ 1.6.C30 - Regolamento 4 gennaio 1985, n. 27.
Regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:04/01/1985
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2262/84, ciascuno Stato membro produttore costituisce, al più tardi il 31 marzo 1985, un'agenzia specifica incaricata dei [...]
Art. 2.      1. A ciascuna agenzia deve essere riconosciuta la capacità giuridica necessaria all'assolvimento dei suoi compiti.
Art. 3.      1. A decorrere dalla campagna 1985/1986, l'agenzia propone per ciascuna campagna un programma d'attività e il relativo bilancio previsionale.
Art. 4.      1. Al più tardi il 15 agosto di ogni anno, l'agenzia trasmette allo Stato membro interessato il progetto di programma d'attività e di bilancio previsionale. In base a tale progetto, lo Stato [...]
Art. 5.      1. Per consentire agli agenti della Commissione di seguire l'attività dell'agenzia conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2262/84, quest'ultima trasmette allo Stato [...]
Art. 6.      1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, la contabilità di gestione della campagna precedente, accompagnata dal rapporto dell'autorità [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.C30 - Regolamento 4 gennaio 1985, n. 27.

Regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva.

(G.U.C.E. 5 gennaio 1985, n. L 4).

 

Art. 1.

     1. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2262/84, ciascuno Stato membro produttore costituisce, al più tardi il 31 marzo 1985, un'agenzia specifica incaricata dei controlli e delle azioni previste da detto regolamento.

Tuttavia, per la Spagna e il Portogallo, questo termine è rinviato al 1o novembre 1986 [1].

     2. Gli Stati membri la cui produzione, valutata sulla base della media dei quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto alla produzione nelle ultime quattro campagne, non supera 3000 tonnellate non sono tenuti a costituire detta garanzia.

 

     Art. 2.

     1. A ciascuna agenzia deve essere riconosciuta la capacità giuridica necessaria all'assolvimento dei suoi compiti.

     2. Nel quadro del programma d'attività e del bilancio di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2262/84, ciascuna agenzia deve disporre del potere autonomo di assumere il proprio personale, di organizzare la propria attività e di effettuare le relative spese.

     3. Il numero di effettivi dell'agenzia, le loro qualifiche, formazione ed esperienza, i mezzi messi a loro disposizione, nonché l'organizzazione dei servizi devono consentire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2262/84. In particolare gli agenti incaricati dei controlli devono possedere le conoscenze tecniche e l'esperienza adeguata per garantire i controlli previsti dai regolamenti (CEE) n. 3089/78 e (CEE) n. 2261/84 del Consiglio e dai regolamenti (CEE) n. 3061/84 e (CEE) n. 2677/85 della Commissione, segnatamente per quanto riguarda la valutazione dei dati agronomici, il controllo tecnico dei frantoi e delle aziende di condizionamento e l'esame delle contabilità finanziaria e di magazzino [2].

     4. Nell'assolvimento dei compiti loro assegnati in virtù del regolamento (CEE) n. 2262/84, gli agenti devono essere dotati dallo Stato membro interessato dei poteri adeguati per raccogliere tutte le informazioni e ogni elemento di prova e per procedere a tutte le verifiche necessarie nel quadro dei controlli previsti, in particolare:

     a) controllare i registri e gli altri documenti contabili,

     b) prendere copia o estratto dei registri o dei documenti contabili,

     c) chiedere in loco chiarimenti verbali,

     d) accedere a tutti i locali aziendali dei soggetti a controlli,

     e) prelevare campioni di olio d'oliva detenuto dalle persone fisiche o giuridiche controllate.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per salvaguardare i diritti delle persone fisiche o giuridiche soggette ai controlli, che sono loro conferiti dall'ordinamento giuridico del loro paese.

Gli Stati membri devono riconoscere alle constatazioni degli agenti la più ampia forza probatoria riconosciuta dal loro ordinamento nazionale [2].

 

     Art. 3.

     1. A decorrere dalla campagna 1985/1986, l'agenzia propone per ciascuna campagna un programma d'attività e il relativo bilancio previsionale.

Fatti salvi i criteri particolari previsti dalla vigente normativa comunitaria, il programma d'attività deve assicurare la rappresentatività delle persone fisiche e giuridiche soggette a controllo.

Tuttavia, se in un settore d'attività o in una regione determinata esiste un rischio particolare di irregolarità, tale settore o regione deve essere preso in considerazione in via prioritaria [2].

     2. Il programma comprende, in particolare:

     a) il piano di utilizzazione dei dati dello schedario computerizzato costituito conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84, compresi gli elementi che risultano dall'attuazione dello schedario oleicolo;

     b) il piano e le modalità di realizzazione dei controlli che l'agenzia intende effettuare;

     c) il piano delle azioni ai fini della determinazione delle rese di olive e di olio;

     d) una descrizione delle indagini da effettuare sulla destinazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva e su quella dei relativi sottoprodotti, nonché delle indagini sull'origine dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva importati;

     e) l'indicazione delle altre azioni da effettuare su iniziativa dello Stato membro o su richiesta della Commissione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2262/84;

     f) le azioni previste per la formazione del personale;

     g) la designazione degli agenti incaricati dei rapporti con la Commissione.

Per ciascun settore d'attività del programma, l'agenzia deve inoltre indicare il prevedibile impiego di personale in giornate di lavoro/persona [2].

     3. Il bilancio dell'agenzia comprende, in una forma che deve essere sufficientemente specificata, almeno le seguenti rubriche:

     1. organigramma,

     2. spese per il personale,

     3. spese amministrative,

     4. spese per azioni specifiche,

     5. spese d'investimento,

     6. altre spese,

     7. risorse provenienti dallo Stato membro interessato,

     8 contributo delle Comunità europee in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84,

     9 risorse provenienti dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84,

     10. altre risorse [3].

     4. Ai fini dell'elaborazione del progetto del programma d'attività e del bilancio previsionale, l'agenzia tiene conto del volume dei controlli da effettuare in virtù della regolamentazione comunitaria, dell'esperienza acquisita nelle campagne precedenti e, fatta salva la responsabilità dello Stato membro interessato, delle osservazioni che la Commissione avrà eventualmente formulato prima dell'elaborazione del progetto in questione.

 

     Art. 4.

     1. Al più tardi il 15 agosto di ogni anno, l'agenzia trasmette allo Stato membro interessato il progetto di programma d'attività e di bilancio previsionale. In base a tale progetto, lo Stato membro stabilisce il programma d'attività e il bilancio previsionale, che trasmette alla Commissione al più tardi il 15 settembre di ogni anno.

Entro trenta giorni, la Commissione può richiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio e del programma d'attività che essa ritenga opportuna [3].

     2. Il programma d'attività e il bilancio dell'agenzia sono definitivamente adottati dallo Stato membro interessato al più tardi il 31 ottobre di ogni anno e sono trasmessi immediatamente alla Commissione.

     3. Gli Stati membri interessati possono eventualmente, ai fini di una maggiore efficacia dei controlli, modificare il programma d'attività e il bilancio dell'agenzia nel corso di una determinata campagna, previo accordo della Commissione e purché la somma globale che figura nel bilancio non risulti aumentata.

Tuttavia, in situazioni eccezionali, caratterizzate in particolare da un rischio di frode che comprometta seriamente la corretta applicazione della normativa comunitaria nel settore dell'olio d'oliva, l'agenzia informa lo Stato membro interessato e la Commissione. In questo caso l'agenzia può modificare il programma e le modalità di attuazione dei controlli dopo aver ottenuto l'accordo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo informa senza indugio la Commissione.

Qualora, durante una campagna, lo Stato membro o la Commissione incarichi l'agenzia di svolgere indagini particolari, il programma e il bilancio sono modificati in conseguenza. Tali modifiche sono apportate applicando per quanto di ragione la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 [3].

 

     Art. 5.

     1. Per consentire agli agenti della Commissione di seguire l'attività dell'agenzia conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2262/84, quest'ultima trasmette allo Stato membro interessato e alla Commissione, il 15 di ogni mese, il programma delle attività di gestione e di controllo previste per il mese successivo. L'agenzia informa altresì senza indugio la Commissione e lo Stato membro interessato di qualsiasi eventuale modifica nell'esecuzione del programma mensile delle attività.

     2. L'agenzia trasmette allo Stato membro e alla Commissione, entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, una relazione sommaria sulle attività esercitate e un prospetto finanziario da cui risulti la situazione di cassa e il riepilogo delle spese effettuate per capitolo di bilancio, nonché un resoconto delle infrazioni che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative o penali, constatate a seguito dei controlli eseguiti nel corso del trimestre [2].

     3. Almeno una volta al trimestre ha luogo una riunione fra i rappresentanti della Commissione dello Stato membro interessato e dell'agenzia per esaminare le attività esercitate e quelle previste dall'agenzia, le conseguenze di tali attività e il funzionamento globale dell'agenzia medesima [2].

     4. Per garantire che la Commissione sia rappresentata negli organi direttivi dell'agenzia conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2262/84, almeno sei giorni prima di ciascuna riunione del suo organo deliberante o dirigente, l'agenzia comunica per telex o per telefax alla Commissione la data della riunione stessa, il corrispondente ordine del giorno e i documenti che saranno esaminati [4].

 

     Art. 6.

     1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, la contabilità di gestione della campagna precedente, accompagnata dal rapporto dell'autorità dello Stato membro incaricata del controllo di tale agenzia.

     2. Entro sei mesi dalla suddetta data, la Commissione adotta una decisione relativa all'importo delle spese effettive dell'agenzia da versare agli Stati membri per l'esercizio in causa. Tale importo viene versato, detratti gli acconti di cui al paragrafo 4, dopo aver accertato che l'agenzia ha assolto i propri compiti [2].

     3. Ai fini della verifica della contabilità di gestione, gli agenti della Commissione hanno accesso anche ai documenti finanziari e ai documenti giustificativi delle agenzie.

     4. L'importo delle spese di funzionamento dell'agenzia relative ad una determinata campagna viene anticipato in quote trimestrali fissate dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base del bilancio previsionale dell'agenzia. Tuttavia, la Commissione può modificare l'importo delle quote mensili, per tener conto del ritmo delle spese che risultano dalle relazioni trimestrali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

     Art. 7. [5]

     Entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2262/84:

     - i rendiconti delle infrazioni che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative o penali, constatate dall'agenzia a seguito dei controlli eseguiti nel corso del trimestre precedente, precisandone la natura e la gravità delle infrazioni;

     - le decisioni di comminare sanzioni amministrative o penali, ovvero non comminarle, prese dalle autorità competenti dello Stato membro in base ai rendiconti dell'agenzia di cui al primo trattino, precisando, per ciascuna decisione, la natura, la gravità, l'entità ed eventualmente l'ammontare della sanzione e, se del caso, la recidiva, come pure la persona fisica o giuridica sanzionata e l'autorità competente che l'ha comminata.

 

     Art. 8. [6]

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [3].

 

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3818/85.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3602/92.