§ 1.6.M49 - Regolamento 30 marzo 2001, n. 648.
Regolamento (CE) n. 648/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/03/2001
Numero:648


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M49 - Regolamento 30 marzo 2001, n. 648.

Regolamento (CE) n. 648/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01

(G.U.C.E. 31 marzo 2001, n. L 91)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 4,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 19,

     considerando quanto segue:

     (1) Per sorvegliare e gestire il regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva sono necessarie informazioni complementari a quelle già previste dal regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1273/1999, soprattutto per quanto riguarda i nuovi impianti di cui all'articolo 5, la situazione delle zone omogenee di produzione di cui all'articolo 6, le quantità prodotte dai frantoi di cui all'articolo 11 di tale regolamento e le disposizioni nazionali in materia di sanzioni.

     (2) Per semplificare le procedure amministrative inerenti alle domande appare opportuno evitare l'imposizione di obblighi non strettamente necessari.

     (3) L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per controllare che il prodotto abbia diritto all'aiuto. Tali provvedimenti riguardano, tra l'altro, le attività dei frantoi riconosciuti, per alcuni dei quali sono necessari controlli supplementari rispetto ad altri, soprattutto se la loro situazione non consente di confermare con esattezza le rispettive dichiarazioni sulla base di fatti oggettivi o dichiarazioni di altri operatori, oppure se occorre evitare il rischio che siano commesse ulteriori irregolarità oltre a quelle già individuate. In tal caso, è opportuno che i controlli supplementari comportino, in particolare, la trasmissione quotidiana di alcuni dati della contabilità di magazzino.

     (4) A norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per reprimere le infrazioni al regime di aiuto. A norma dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/1999, gli Stati membri adottano le misure specifiche adeguate per reprimere le infrazioni ove si constati che un frantoio non ha rispettato gli obblighi derivanti dal regolamento (CEE) n. 2261/84. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84, il riconoscimento di un frantoio è revocato se una delle condizioni di riconoscimento di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo non è più soddisfatta. Tali condizioni di riconoscimento sono precisate dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2262/84 prevede la revoca del riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne se si constata, in base alla contabilità di magazzino, una modifica sostanziale dei quantitativi di olive o di olio prodotto, ovvero l'insufficienza della contabilità di magazzino o della sua comunicazione.

     (5) Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni relative alle sanzioni contenute in vari regolamenti del Consiglio, è necessario chiarirne l'ordinamento e precisare le nozioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2262/84. In particolare, per riservare le rigide sanzioni ivi previste ai casi di infrazione grave, occorre precisare quali siano i ritardi e le differenze da prendere in considerazione in funzione delle dimensioni dei frantoi. In tale contesto, occorre stabilire che un'infrazione relativa alle caratteristiche fisico-chimiche proprie della categoria di olio dichiarata può costituire una grave irregolarità di contabilizzazione dell'insieme degli oli d'oliva vergini eventualmente ammissibili all'aiuto. Inoltre è opportuno precisare che le irregolarità a cui sia stato posto rimedio entro un dato termine, diverse da quelle di cui al citato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2262/84, non rientrano nel disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84, ma sono soggette alle sanzioni di cui all'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE.

     (6) Le informazioni che i produttori e le loro organizzazioni sono tenuti a fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 costituiscono aspetti importanti del regime di aiuto alla produzione e del suo controllo.

     (7) Si ravvisa l'opportunità di stabilire i criteri di applicazione del dispositivo previsto all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84, relativo al riconoscimento dei frantoi nell'ambito di un regime di controllo speciale. Per stabilire se un frantoio può beneficiare di tale regime, è opportuno comparare la sua produzione nell'arco del periodo di trasformazione delle olive con quella degli altri frantoi che si trovano nella stessa zona di livello NUTS III o in un'isola inclusa in una zona di livello NUTS III. D'altro canto, alla luce della gravità delle infrazioni commesse, è necessario imporre perlomeno l'applicazione del sistema di controlli supplementari sul frantoio di cui trattasi. Per evitare ritardi nell'applicazione di tale sistema nel periodo di attività dei frantoi, è necessario prevedere un termine sia per la trasmissione alla Commissione della domanda di riconoscimento nell'ambito del regime di controllo speciale, sia per la concessione di un riconoscimento provvisorio.

     (8) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, l'anticipo dell'aiuto può essere versato a partire dal 16 ottobre di ogni campagna, fatti salvi i risultati dei controlli effettuati. In alcuni casi è opportuno posticipare la data a partire dalla quale può essere pagato l'anticipo, per consentire la realizzazione di controlli supplementari presso i produttori e i frantoi interessati. Il rinvio del pagamento degli anticipi è giustificato qualora la produzione per la quale è richiesto l'aiuto corrisponda a una resa nettamente superiore a quella stimata nella rispettiva zona, o qualora tale produzione sia realizzata da un frantoio per il quale sia stata proposta una revoca del riconoscimento per almeno un anno.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

     1) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

     "4. Anteriormente al 31 ottobre 2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti, nonché il numero di olivi delle campagne 1998/99 e 1999/2000 che, conformemente al paragrafo 2:

     - sono stati oggetto di una dichiarazione di intenzione di impianto,

     - sono considerati impianti di sostituzione di olivi estirpati,

     - sono considerati impianti che rientrano in un programma approvato, a norma dell'articolo 4,

     - sono considerati impianti supplementari che non possono beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001."

     2) All'articolo 6, paragrafo 1, alla lettera a) sono aggiunti i seguenti trattini:

     "- la stima del numero di alberi di olivo in produzione,

     - la stima della superficie oleicola,

     - la resa media in oli d'oliva vergini per kg di olive."

     3) All'articolo 7, l'ultimo comma è soppresso.

     4) All'articolo 8:

     a) secondo trattino della lettera b), i termini "l'invio all'organismo competente, e se del caso all'agenzia di controllo" sono sostituiti dai termini "l'invio all'agenzia di controllo o in mancanza all'organismo competente";

     b) è aggiunta la seguente lettera:

     "d) un sistema di controlli supplementari che comporta, in particolare, la trasmissione quotidiana di informazioni relative alla quantità di olive triturate, alle quantità di olio e di sansa ottenute, alle scorte di olio presenti e al consumo di corrente elettrica. Fermo restando l'estratto mensile, tali informazioni quotidiane sono trasmesse all'agenzia di controllo o, in mancanza di essa, all'organismo competente il primo giorno lavorativo successivo."

     5) È inserito il seguente articolo:

     "Art. 9 bis.

     1. La mancata osservanza, da parte dei frantoi, degli impegni previsti all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, specificati agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento, comporta la revoca del riconoscimento per un periodo da stabilirsi in funzione della gravità dell'infrazione. La revoca del riconoscimento di cui al primo comma si applica fatte salve altre sanzioni, in particolare pecuniarie, applicabili in forza dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE.

     2. Per le irregolarità diverse da quelle indicate al paragrafo 3, lo Stato membro può decidere di non revocare il riconoscimento e di applicare una sanzione diversa qualora il frantoio, dopo il primo accertamento di un'irregolarità relativa alle condizioni di riconoscimento, abbia preso i provvedimenti necessari per porvi rimedio entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro, ma comunque non superiore a 90 giorni. ll suddetto termine è comunicato all'interessato entro e non oltre 45 giorni dalla data del primo accertamento.

     3. Nell'ambito delle sanzioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro dispone la revoca del riconoscimento del frantoio per un periodo compreso tra una e cinque campagne qualora accerti l'esistenza di irregolarità che comportano una modifica sostanziale dei quantitativi di olive triturate o di olio prodotto, ovvero l'esistenza di lacune nella contabilità di magazzino o nella sua comunicazione. Le irregolarità di cui al primo comma si configurano, in particolare, quando si verifica una delle seguenti circostanze:

     a) una differenza che comporta un aumento di oltre il 25%, o di oltre 30 tonnellate, tra la somma delle quantità di olio di oliva dichiarate dall'inizio della campagna e quelle che risultano:

     - dalla capacità degli impianti,

     - dal consumo di energia o dall'impiego di manodopera,

     - dalle quantità di olive entrate nei frantoi e triturate,

     - dalle quantità e, se necessario, dalla composizione della sansa ottenuta o

     - dalla situazione effettiva delle scorte di olive, olio e sansa;

     b) l'esistenza, dimostrata dall'analisi dei campioni di cui all'articolo 8, lettera a), di olio che non rispetta le caratteristiche dell'insieme degli oli di oliva vergini di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

     c) un ritardo, nel corso dei mesi da dicembre ad aprile di una stessa campagna di commercializzazione, superiore a:

     - 20 giorni nel caso dell'invio degli estratti mensili di cui all'articolo 8, lettera b).

     Tuttavia, il limite minimo della differenza di cui alla lettera a) è portato a 50 tonnellate per i frantoi con una capacità superiore a 5 tonnellate al giorno, per giornata lavorativa di otto ore, o una capacità annua superiore a 500 tonnellate."

     6) All'articolo 10:

     a) al paragrafo 1, terzo comma, i termini "Le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente all'agenzia di controllo" sono sostituiti dai termini "Le organizzazioni di produttori comunicano all'agenzia di controllo o, in mancanza, all'organismo competente dello Stato membro,";

     b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

     "3. Qualora non siano presentate la dichiarazione delle quantità secondo le destinazioni e la situazione delle scorte di cui al paragrafo 1, lo Stato membro applica una sanzione adeguata."

     7) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "Art. 11.

     1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di cui trattasi, la quantità complessiva di olio prodotto dall'inizio della campagna, calcolata sommando i risultati degli estratti mensili dei frantoi.

     2. A richiesta di un frantoio al quale sia stato revocato il riconoscimento lo Stato membro può concedere il riconoscimento secondo il regime di controllo speciale, alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84. Tali condizioni sono soddisfatte soltanto se la produzione di olio di oliva ottenuta da tale frantoio nei mesi da novembre a marzo è superiore alla capacità di trasformazione, disponibile nello stesso periodo dell'ultima campagna di commercializzazione, degli altri frantoi situati nella stessa regione di livello NUTS III o in un'isola inclusa in una regione di livello NUTS III.

     Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, non oltre il secondo mese successivo alla revoca, la domanda di riconoscimento secondo il regime di controllo speciale presentata dal frantoio, precisandone la motivazione e il tipo di controllo che si impegna ad eseguire su tale frantoio. La Commissione dispone di 45 giorni per formulare un parere in merito, allo scadere dei quali la domanda si considera accettata.

     Per i riconoscimenti revocati tra il 1° agosto e il 31 marzo, a richiesta del frantoio e a condizione che la sua produzione risponda alle condizioni di cui al primo comma, lo Stato membro può concedere un riconoscimento provvisorio, secondo il regime di controllo speciale previsto, fino allo scadere del termine di cui al secondo comma a disposizione della Commissione."

     8) All'articolo 12, paragrafo 5, la data del "1° settembre" è sostituita dal "5 settembre".

     9) All'articolo 14, paragrafo 4, la data del "1° aprile" è sostituita dal "15 maggio".

     10) All'articolo 16:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Fermo restando il paragrafo 2, l'anticipo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84 è versato dallo Stato membro a partire dal 16 ottobre di ogni campagna, fatti salvi i risultati dei controlli effettuati."

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il pagamento di almeno il 25% dell'anticipo sull'aiuto è sospeso nei seguenti casi:

     a) se il produttore ha presentato una domanda di aiuto corrispondente ad una produzione che:

     - supera di oltre il doppio la quantità che risulta dall'applicazione della resa media della zona omogenea in cui si situa in prevalenza l'azienda al numero di alberi dichiarati e

     - proviene per la maggior parte da una zona omogenea in cui le domande di aiuto corrispondono a una produzione totale superiore di oltre il 30% alla quantità che risulta dall'applicazione della corrispondente resa media al numero di alberi di olivo delle aziende che si trovano in prevalenza in tale zona;

     b) per i produttori la cui produzione proviene per la maggior parte da frantoi che formano oggetto di una proposta di revoca del riconoscimento per un periodo compreso tra uno e cinque anni.

     I limiti di superamento delle quantità risultanti dalle rese medie, di cui al primo comma, lettera a), possono essere modificati dagli Stati membri anteriormente al 15 ottobre di ogni campagna di commercializzazione, con una tolleranza del 20% in più o in meno, in finzione della resa della zona regionale.

     La sospensione del pagamento dell'anticipo si applica fino al 1° aprile successivo al termine della campagna di cui trattasi nei casi di cui alla lettera a), o fino all'adozione della decisione in merito alla proposta di revoca di cui alla lettera b). Tuttavia lo Stato membro può rinunciare alla sospensione del pagamento dell'anticipo dell'aiuto o ridurne la durata qualora un'analisi complementare fornisca una giustificazione oggettiva del livello di resa risultante dalle dichiarazioni dell'interessato; "

     c) il paragrafo 2 diventa paragrafo 3.

     11) All'articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo:

     "4. Un frantoio è soggetto al sistema di controlli supplementari di cui all'articolo 8, lettera d), in particolare qualora:

     a) i controlli non permettano di confermare le sue dichiarazioni per quantitativi consistenti o per un numero elevato di casi, in particolare se la maggior parte dei controlli compiuti a norma del paragrafo 3 non consentano di acquisire le prove dell'avvenuta consegna dei quantitativi di olio di oliva dichiarati dal frantoio stesso;

     b) le irregolarità che formano oggetto di una domanda di sanzioni lo giustifichino, in particolare nel caso di una proposta di revoca del riconoscimento per in periodo compreso tra una e cinque campagne;

     c) il riconoscimento sia concesso nell'ambito del regime di controllo speciale di cui all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84;

     d) almeno il 25% della produzione totale del frantoio provenga da produttori che si trovano nella condizione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), a meno che un'analisi complementare fornisca una giustificazione oggettiva ritenuta soddisfacente dallo Stato membro.

     Il sistema di controlli supplementari si applica a partire dal secondo mese successivo a quello del compimento dei rispettivi controlli e almeno fino alla fine della campagna successiva o, eventualmente, fino al momento in cui lo Stato membro decide in merito a una proposta di sanzione."

     12) All'articolo 32, secondo comma, è aggiunto il seguente testo:

     "In particolare, nel corso del mese precedente l'inizio di ogni campagna gli Stati membri comunicano le vigenti disposizioni nazionali relative alle sanzioni previste per i vari casi di irregolarità al regime di aiuto."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.