§ 1.6.L09 - Regolamento 30 dicembre 2002, n. 2383.
Regolamento (CE) n. 2383/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/12/2002
Numero:2383


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.L09 - Regolamento 30 dicembre 2002, n. 2383.

Regolamento (CE) n. 2383/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 19,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2002, stabilisce che ciascun olivicoltore deve presentare, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura. L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 prevede che le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni devono presentare all'organismo competente dello Stato membro interessato, anteriormente al 1° gennaio di ciascuna campagna, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.

     (2) In alcune regioni oleicole dette date possono non risultare le più adeguate per quanto attiene ai controlli, in considerazione segnatamente del numero elevato di dichiarazioni di coltura, dei lavori in corso per la ristrutturazione degli oliveti o di altre circostanze particolari. Occorre pertanto prevedere che, per migliorare l'efficacia dei controlli in talune regioni, gli Stati membri possano prorogare, entro certi limiti, il termine per il deposito e la presentazione all'organismo competente delle dichiarazioni di coltura.

     (3) Per assicurare la sorveglianza e la gestione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, occorre continuità nelle informazioni concernenti le nuove piantagioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/98. Di conseguenza, è opportuno che anche il numero degli ulivi per le campagne successive a quelle 1998/1999 e 1999/2000 sia comunicato alla Commissione.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2366/98.

     (5) Per consentire la proroga del termine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 fin dalla campagna di commercializzazione in corso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 30 novembre 2002. Occorre pertanto prevederne l'immediata entrata in vigore.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura relativa agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti coltivati al 1° novembre della campagna per la quale è effettuata la dichiarazione. Tuttavia, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in talune regioni, gli Stati membri possono prorogare di tre mesi al massimo la data limite per la presentazione delle dichiarazioni.

     Entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regioni e i motivi per i quali è stata prorogata la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di coltura, nonché la nuova data fissata.»

     2) All'articolo 5, il testo del paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi 4 e 5:

     «4. Anteriormente al 31 ottobre 2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti.

     5. Anteriormente al 31 ottobre della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di olivi che, conformemente al paragrafo 2:

     - sono stati oggetto di una dichiarazione di intenzione di impianto,

     - sono considerati impianti di sostituzione di olivi estirpati,

     - sono considerati impianti che rientrano in un programma approvato, a norma dell'articolo 4,

     - sono considerati impianti supplementari che non possono beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001.

     Tuttavia, per le campagne 2000/2001 e 2001/2002, le informazioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro il 28 febbraio 2003.»

     3) All'articolo 20, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato, anteriormente al 1° gennaio di ciascuna campagna, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni. Tuttavia, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in alcune regioni, gli Stati membri possono prorogare di tre mesi al massimo la data limite di presentazione delle dichiarazioni.

     Entro il 1° gennaio della campagna di commercializzazione di cui trattasi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regioni e i motivi per i quali è stata prorogata la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di coltura, nonché la nuova data fissata.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2002.