§ 39.4.61 - D.L. 10 maggio 1996, n. 257.
Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:10/05/1996
Numero:257


Sommario
Art. 1.      1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. [...]
Art. 2.      1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 3.      1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 39.4.61 - D.L. 10 maggio 1996, n. 257. [1]

Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(G.U. 13 maggio 1996, n. 110).

 

Art. 1.

     1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     2 bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:

      (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 5), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonché i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonché il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.

     2. Le tabelle B e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

     3. La tabella B allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

     3 bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella C bis allegata al presente decreto [3].

 

     Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A

     MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

      (Omissis)

 

     Tabella B

     MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

      (Omissis)

 

     Tabella C

     MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

      (Omissis)

 

     Tabella C bis [4]

      (Omissis)

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 luglio 1996, n. 368.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 8 luglio 1996, n. 368.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 8 luglio 1996, n. 368.

[4] Tabella aggiunta dalla L. di conversione 8 luglio 1996, n. 368.