§ 1.1.750 - Regolamento 16 settembre 2010, n. 817.
Regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:16/09/2010
Numero:817


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Controlli nel territorio doganale del la Comunità
Art. 3.  Controlli nei paesi terzi
Art. 4.  Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione
Art. 5.  Non pagamento delle restituzioni all’esportazione
Art. 6.  Sanzioni
Art. 7.  Recupero degli importi indebitamente pagati
Art. 8.  Comunicazioni
Art. 9.  Abrogazione
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 1.1.750 - Regolamento 16 settembre 2010, n. 817.

Regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione

(G.U.U.E. 17 settembre 2010, n. L 245)

 

(rifusione)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 170 in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione [2] è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [3]. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

 

(2) A norma dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la concessione e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi della specie bovina sono soggetti alla conformità con la normativa dell’Unione relativa al benessere degli animali, in particolare con il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate [4].

 

(3) Per garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno istituire un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità qualora vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto nonché nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

 

(4) Per agevolare il compimento di controlli adeguati all’uscita dal territorio doganale della Comunità, è necessario stabilire i punti di uscita.

 

(5) Poiché la valutazione delle condizioni fisiche e dello stato di salute degli animali richiede una competenza ed un’esperienza specifiche, è necessario che i controlli siano effettuati da un veterinario. Inoltre, occorre chiarire la portata di tali controlli e stabilire un modello di relazione affinché i controlli in questione siano accurati e armonizzati.

 

(6) È opportuno che i controlli nei paesi terzi ai fini del presente regolamento siano obbligatori e vengano effettuati da agenzie degli Stati membri o da società internazionali di controllo e di sorveglianza (in appresso denominate "SCS") riconosciute e controllate dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli [5]. Per svolgere i controlli ai fini del presente regolamento occorre in particolare che le SCS soddisfino i requisiti per il riconoscimento e il controllo stabiliti dall’allegato VIII del regolamento (CE) n. 612/2009.

 

(7) L’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e il presente regolamento dispongono che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto della normativa comunitaria sul benessere degli animali. Quindi occorre affermare chiaramente che, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, una violazione di tali disposizioni sul benessere degli animali non comporta una riduzione, ma la perdita della restituzione all’esportazione, relativa al numero di animali per i quali non sono state rispettate le condizioni di benessere. Dalle suddette disposizioni e dalle disposizioni sul benessere degli animali di cui agli articoli da 3 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dagli allegati che vi sono menzionati si ricava che la restituzione è persa per gli animali per i quali non sono state rispettate le regole sul benessere, indipendentemente dalle effettive condizioni fisiche degli animali.

 

(8) Oltre al provvedimento di non pagare la restituzione all’esportazione, occorre applicare adeguate sanzioni qualora sia comprovata l’inosservanza del regolamento (CE) n. 1/2005 per un numero elevato di animali. Inoltre, qualora l’inosservanza consegua dalla totale inadempienza delle norme in materia di benessere degli animali, è necessario disporre la perdita integrale della restituzione.

 

(9) A causa delle discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, occorre chiarire che la restituzione per tutti gli animali indicati nella dichiarazione di esportazione va rifiutata qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione corrisponda a oltre il 5 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione accettata e come minimo a tre animali, oppure a dieci animali o più, ma almeno al 2 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione accettata. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

 

(10) Occorre che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza e delle relazioni sull’applicazione del presente regolamento.

 

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Campo di applicazione

Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (di seguito "animali") ai sensi dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e degli allegati in esso menzionati nonché del presente regolamento.

 

Ai fini del presente regolamento, quando il trasporto viene effettuato su strada, con l’espressione "primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale" si intende il luogo in cui il primo animale è definitivamente scaricato dall’autoveicolo, escludendo pertanto un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali.

 

     Art. 2. Controlli nel territorio doganale del la Comunità

1. L’uscita degli animali dal territorio doganale della Comunità può effettuarsi esclusivamente attraverso i seguenti punti:

 

a) un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto in virtù di una decisione della Commissione ai fini dei controlli veterinari sugli ungulati vivi provenienti dai paesi terzi;

 

oppure

 

b) un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.

 

2. Per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, il veterinario ufficiale del punto di uscita verifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE del Consiglio [6], se:

 

a) le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sono state rispettate dal luogo di partenza, definito conformemente all’articolo 2, lettera r), del summenzionato regolamento, fino al punto di uscita;

 

e

 

b) le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi al regolamento (CE) n. 1/2005 e sono stati presi i provvedimenti necessari per garantire che venga rispettato fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

 

Il veterinario ufficiale che ha effettuato i controlli redige una relazione conforme al modello di cui all’allegato I di questo regolamento certificando se i risultati dei controlli eseguiti conformemente al primo comma sono soddisfacenti o non soddisfacenti.

 

L’autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia della relazione è inviata all’organismo pagatore.

 

3. Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione, apponendo una delle diciture riportate nell’allegato II nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l’uscita dal territorio doganale della Comunità nel riquadro J dell’esemplare di controllo T5 o nel punto più adatto del documento nazionale.

 

4. Il veterinario ufficiale del punto di uscita indica nel documento di cui al paragrafo 3 il numero totale di animali per i quali era stata accettata una dichiarazione di esportazione sottraendo il numero di animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto, gli animali morti e quelli per i quali non sono state rispettate le norme del regolamento (CE) n. 1/2005.

 

5. Gli Stati membri possono fare obbligo all’esportatore di preavvertire dell’arrivo della partita il veterinario ufficiale del punto di uscita.

 

6. In deroga al paragrafo 1, in caso di applicazione del regime semplificato di transito comunitario per ferrovia o grandi contenitori, previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 612/2009, il veterinario ufficiale effettua i controlli nei locali in cui gli animali sono sottoposti a tale regime.

 

La certificazione e le indicazioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono apposte sul documento utilizzato ai fini del pagamento della restituzione oppure sull’esemplare di controllo T 5 nel caso descritto all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 612/2009.

 

     Art. 3. Controlli nei paesi terzi

1. L’esportatore garantisce che, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, gli animali siano sottoposti a controllo:

 

a) ovunque vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto, tranne qualora il cambiamento non fosse stato programmato e sia dovuto a circostanze impreviste eccezionali;

 

b) nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

 

2. L’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a una società internazionale di controllo e di sorveglianza, a tal fine riconosciuta e controllata da uno Stato membro conformemente agli articoli da 18 a 23 del regolamento (CE) n. 612/2009, oppure a un’agenzia ufficiale di uno Stato membro.

 

L’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a un veterinario in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [7]. Tuttavia, gli Stati membri che hanno riconosciuto gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza di cui al primo comma si accertano che detti organismi verifichino che i veterinari in possesso di un titolo professionale non contemplato dalla direttiva succitata siano a conoscenza delle condizioni imposte dal regolamento (CE) n. 1/2005. Tali verifiche sono effettuate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale mediante idonee procedure.

 

Il veterinario che ha eseguito il controllo redige una relazione su ciascun controllo effettuato a norma del paragrafo 1 secondo i modelli di cui agli allegati III e IV del presente regolamento.

 

     Art. 4. Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione

1. L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutte le informazioni necessarie sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione.

 

Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza, l’esportatore informa l’autorità competente di ogni eventuale cambiamento di mezzo di trasporto.

 

2. Le domande di pagamento delle restituzioni all’esportazione, redatte a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 612/2009, devono essere integrate, entro i termini previsti da tale articolo, dai seguenti documenti:

 

a) il documento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilato;

 

and

 

b) le relazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

 

3. Se in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’autorità competente, su richiesta motivata dell’esportatore, può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005.

 

     Art. 5. Non pagamento delle restituzioni all’esportazione

1. L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per:

 

a) gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2;

 

b) gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale;

 

c) gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli da 3 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento.

 

Il peso di un animale per il quale non viene versata la restituzione è calcolato forfettariamente, dividendo il peso totale in chilogrammi indicato nella dichiarazione di esportazione per il numero totale di capi figurante nella stessa dichiarazione.

 

2. Qualora gli animali siano deceduti durante il trasporto per motivi di forza maggiore dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità:

 

a) in caso di restituzione non differenziata, viene versato l’intero importo della restituzione;

 

b) in caso di restituzione differenziata, viene versata la parte della restituzione calcolata conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009.

 

     Art. 6. Sanzioni

1. La restituzione è ridotta ulteriormente di un importo pari a quello della restituzione non versata in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione corrisponda:

 

a) a oltre l’1 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e come minimo a due animali;

 

oppure

 

b) a oltre cinque animali.

 

2. La restituzione è rifiutata per tutti gli animali indicati nella dichiarazione di esportazione qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, corrisponda:

 

a) a oltre il 5 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e come minimo a tre animali;

 

oppure

 

b) a dieci animali o più, ma almeno al 2 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata.

 

3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, non si tiene conto degli animali morti durante il trasporto e degli animali che hanno figliato o abortito anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale per i quali l’esportatore fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dalla competente autorità, che la morte, il parto o l’aborto non sono imputabili al mancato rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005.

 

4. La sanzione di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009 non si applica all’importo non pagato, né all’importo della riduzione di cui all’articolo 5 di questo regolamento e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 7. Recupero degli importi indebitamente pagati

Qualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stato rispettato il regolamento (CE) n. 1/2005, la parte corrispondente della restituzione, compresa eventualmente la sanzione di cui all’articolo 6 del presente regolamento, è considerata indebitamente pagata e viene recuperata conformemente all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 612/2009.

 

     Art. 8. Comunicazioni

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative all’applicazione del presente regolamento durante l’anno civile precedente:

 

a) il numero di dichiarazioni di esportazione per animali per le quali è stata versata la restituzione e il numero di animali per i quali è stata versata la restituzione;

 

b) il numero di dichiarazioni di esportazione per le quali la restituzione non è stata versata o è stata versata parzialmente e il numero di animali per i quali non è stata versata la restituzione;

 

c) il numero di dichiarazioni di esportazione per le quali la restituzione è stata recuperata, integralmente o parzialmente, e il numero di animali per i quali la restituzione è stata recuperata, compresi quelli per cui il recupero concerne operazioni di esportazione effettuate prima del periodo in questione;

 

d) i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, III e IV;

 

e) il numero di sanzioni per ciascuna categoria previsto all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati;

 

f) gli importi in euro delle restituzioni non versate e gli importi recuperati, compresi quelli corrispondenti ad operazioni di esportazione effettuate prima del periodo in questione;

 

g) il numero di dichiarazioni di esportazione e gli importi per i quali è ancora in corso la procedura di recupero;

 

h) eventuali altre informazioni in merito al funzionamento del presente regolamento ritenute pertinenti dagli Stati membri.

 

     Art. 9. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 639/2003 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10.

 

[3] Cfr. allegato V.

 

[4] GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

 

[5] GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

 

[6] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

 

[7] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

 

 

ALLEGATO I - IV

(Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10) | |

 

Regolamento (CE) n. 2187/2003 della Commissione (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 15) | |

 

Regolamento (CE) n. 687/2004 della Commissione (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 13) | |

 

Regolamento (CE) n. 1979/2004 della Commissione (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 23) | |

 

Regolamento (CE) n. 354/2006 della Commissione (GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 10) | |

 

Regolamento (CE) n. 1847/2006 della Commissione (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21) | limitatamente all’articolo 7 e all’allegato VII |

 

Regolamento (CE) n. 498/2009 della Commissione (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 3) | |

 

 

ALLEGATO VI

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 639/2003

Presente regolamento |

 

 

Articoli da 1 a 7

Articoli da 1 a 7 |

 

 

Articolo 8, alinea

Articolo 8, alinea |

 

 

Articolo 8, lettere da a) a d)

Articolo 8, lettere da a) a d) |

 

 

Articolo 8, lettera d) bis

Articolo 8, lettera e) |

 

 

Articolo 8, lettera e)

Articolo 8, lettera f) |

 

 

Articolo 8, lettera f)

Articolo 8, lettera g) |

 

 

Articolo 8, lettera g)

Articolo 8, lettera h) |

 

 

Articolo 9

— |

 

 

Articolo 9 |

 

 

Articolo 10, primo paragrafo

Articolo 10 |

 

 

Articolo 10, secondo e terzo paragrafo

— |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato I bis

Allegato II |

 

 

Allegato II

Allegato III |

 

 

Allegato III

Allegato IV |

 

 

Allegato IV

— |

 

 

Allegato V |

 

 

Allegato VI |