§ 1.1.459 – Regolamento 14 aprile 2004, n. 687.
Regolamento (CE) n. 687/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 639/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/04/2004
Numero:687


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.459 – Regolamento 14 aprile 2004, n. 687.

Regolamento (CE) n. 687/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 639/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 15 aprile 2004, n. L 106).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia alla Comunità il 1° maggio 2004, occorre apportare adeguamenti linguistici al regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione.

     (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 639/ 2003,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni del paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione apponendo una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

     nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J dell'esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del documento nazionale.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.